CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 30654/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 14 gennaio 2026 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che ne ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 157 e ss. cod. pen. in relazione alla omessa dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato, atteso che la recidiva è stata contestata, ma non è stata considerata nel calcolo della pena. 2. Il motivo è manifestamente infondato.Ai fini della prescrizione del reato, è necessario tenere conto della recidiva, ove essa si configuri come circostanza aggravante ad effetto speciale, ancorché sia ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti nel giudizio di bilanciamento, posto che l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude l'incidenza del giudizio ex art. 69 cod. pen. sulla determinazione della pena massima del reato (cfr. Sez. 4, n. 39439 del 06/11/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288869). La Corte territoriale ha, dunque, correttamente escluso la prescrizione in ragione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche, e dei periodi di sospensione indicati in motivazione e non contestati dal ricorso. 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M