CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05505/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 31090/22 Cisse OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per reati di cui alli art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la prima doglianza contenuta nel ricorso per cassazione, che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della detenzione della sostanza ai fini di uso personale non è consentita in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche (cfr. pag. 5); Ritenuto inoltre che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, ove la sentenza sottolinea l'uso della violenza fisica da parte dell'imputato (cfr. pagg. 5 e 6 del provvedimento impugnato); Ritenuto infine che il terzo motivo di ricorso, relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio in conseguenza della negata applicazione delle attenuanti generiche e della mancata esclusione della recidiva contestata, è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pagg. 6 e 7); Rilevato che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così