CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 01689/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 33391-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' PATRIZIA, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3/E, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2202/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 31/05/2019 R.G.N. 1592/2015; [OSCURATO:PERSONA] del processo per rinuncia R.G.N.33391/2019 Cron. Rep. Ud.22/11/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. la Corte di appello di Roma ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], confermando la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda della lavoratrice di superiore inquadramento e condanna della società datoriale, [OSCURATO:SOCIETA], al pagamento delle differenze retributive; 2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo. [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso; 3. il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che: 4. Preliminarmente, deve darsi atto che, a seguito della sottoscrizione di verbale di conciliazione in data 26.10.2023, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato atto di rinuncia al ricorso e la rinuncia è stata accettata dalla società controricorrente; 5. sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l'estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma quarto, cod. proc. civ., per la reciproca adesione delle parti alla rinuncia;6. pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera la ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta. P.Q.M. La Corte dichiara estinto