CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09634/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2017 della CORTE di APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Lucia ODELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si riporta al motivo di ricorso e insiste per l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, resa in data 10 luglio 2017, la Corte di appello di Ancona ha confermato la decisione del Tribunale di Macerata - che, nel giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di furto pluri- aggravato, in concorso, commesso introducendosi, in tempo di notte, e dopo avere forzato la porta di ingresso, all'interno di un esercizio commerciale, dove si appropriava della somma in danaro pari a circa 100 euro prelevandola dal registratore di cassa, e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ( art. 625 n. 2 e 61 n. 5 cod. pen.) e alla recidiva specifica infraquinquennale contestate. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale svolge un unico motivo con il quale denuncia vizi della motivazione, illogica e contraddittoria, in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante della c.d- minorata difesa ( art. 61 n. 5 cod. pen. ), sostenendo che la sentenza impugnata non avrebbe individuato, al di là della mera commissione del fatto in orario notturno, ulteriori elementi sintomatici della obiettiva situazione di vulnerabilità del soggetto passivo, della quale l'agente avrebbe approfittato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.La doglianza formulata dal ricorrente denuncia genericamente vizi argomentativi della sentenza impugnata, perché omette di confrontarsi con la motivazione con la quale la Corte di appello ha giustificato la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa, con argomenti allineati all'orientamento recentemente consolidato dalla pronuncia delle Sezioni Unite 'Cardellini', che hanno affermato il principio per cui la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta " minorata difesa", essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto. (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021 Ud. (dep. 08/11/2021), Cardellini, Rv. 282095). 2. Secondo la linea interpretativa accreditata dalle Sezioni Unite, perché possa ritenersi integrata la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente ha profittato in modo tale da ostacolare la predetta difesa, devono essere accertate alla stregua di concreti e concludenti elementi di fatto atti a dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità - oggetto di profittamento - in cui versava il soggetto passivo, essendo necessaria, ma non sufficiente, l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione del reato. 2. A tali coordinate si è attenuta la sentenza impugnata, che, dopo avere sottolineato l'assenza di specifici rilievi idonei a confutare il convincimento del primo giudice, ha, altresì, evidenziato, come, in concreto, il fatto delittuoso sia rimasto agevolato dall'ora notturna dal momento che gli autori del furto approfittarono della circostanza che la località dove esso avvenne fosse pressocchè deserta di notte. 3.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M,. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 05