CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2026
Cassazione n. 16957/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CARELLA unitamente all’avvocatoGUIDO BATTAGLIESE;- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati edifesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoLAURA [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Tagliabue unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -Numero registro generale 3779/2023Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 16957/2026Data pubblicazione 30/05/2026avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n.3675/2022 depositata il 22/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di trustee pro tempore deltrust Magù, e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio, innanzi alTribunale di Monza, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eSara Rocca, promuovendo azione negatoria, ex art. 949 c.c. e/o dirivendica ex art. 948 c.c. del diritto di proprietà e altri diritti realiex art. 1079 c.c., con contestuale azione di nullità della trascrizionedel pignoramento immobiliare ex art. 2665 c.c..I fatti alla base della domanda dedotti dagli attori erano iseguenti: in data 30-3-2010, era stato costituto un trust,denominato Magù, nel quale era stato conferito dai trustees,ognuno per la propria parte, un immobile sito in Carugate, viaBertarini, n.51, con riserva in favore dei conferenti del diritto diabitazione sul detto bene. In data 23-7-2012 era stata trascritta,da parte di [OSCURATO:PERSONA] una domanda revocatoria ex art. 2901c.c. del predetto atto di conferimento, poi seguita dalla annotazionedella sentenza che aveva accolto detta domanda. In data 11-6-2015 era stato trascritto contro i signori [OSCURATO:PERSONA] e TerreniMarisa, quali debitori nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], un atto dipignoramento immobiliare sul bene immobile sito in Carugate viaBertarini 56. In data 26-11-2016 nell’ufficio di trustee erasubentrato [OSCURATO:PERSONA]. L’immobile era stato vendutoall’asta in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed aggiudicato a [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3779/2023Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 16957/2026Data pubblicazione 30/05/2026Secondo gli attori l’aggiudicazione doveva ritenersi inefficacee rivendicavano rispettivamente: la [OSCURATO:PERSONA], il diritto di abitazionesull’immobile, il [OSCURATO:PERSONA], quale trustee, il diritto di proprietà.2. Si costituivano i convenuti [OSCURATO:PERSONA] e la convenuta Rocca,contestando il fondamento delle domande attoree e chiedendone ilrigetto.3. Il Tribunale di Monza, respingeva la domanda proposta da[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo nella sua qualitàdi trustee del [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dei convenuti [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannando gli attorial pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma dieuro 5.500,00 ex art. 96 c.p.c.In particolare, il Tribunale rilevava che le questioni sollevatedagli attori, quanto all’appartenenza del bene aggiudicato all’astaal fondo del [OSCURATO:PERSONA] e quanto all’esistenza del diritto diabitazione della [OSCURATO:PERSONA], erano già state risolte, e ritenuteinfondate, dalla sentenza n.1772\2018 del Tribunale di Monza,passata in giudicato, e dai provvedimenti emessi dal G.E.nell’ambito della procedura espropriativa.Rilevava ancora il primo giudice come le doglianze prospettatedagli attori ricalcavano il contenuto di quelle oggetto delle diverseopposizioni promosse dai medesimi nell’ambito della proceduraespropriativa, tutte respinte, e come gli asseriti vizi dellaesecuzione non potevano comunque essere fatte valere dopo lavendita del bene pignorato, salvo dimostrazione di collusione tra ilterzo acquirente del bene e il creditore procedente, nella fattispecieneppure allegata.Il Tribunale osservava come, intervenuta la pronuncian.2231\2014 che aveva dichiarato l’inefficacia nella sua totalitàNumero registro generale 3779/2023Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 16957/2026Data pubblicazione 30/05/2026dell’atto con il quale l’immobile sito in Carugate veniva conferito altrust, legittimamente i proprietari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano subitoil pignoramento del bene. Né era fondata l’eccezione di noncontinuità delle trascrizioni relative all’immobile sito in Carugate,posto che, a prescindere dal rilievo che la trascrizione costituivauna mera forma di pubblicità dichiarativa, risultava trascritta ladomanda di revocatoria e successivamente annotata la sentenzache l’aveva accolta.4. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appelloavverso la suddetta sentenza.5. Si costituivano in giudizio tutte le parti appellate.6. La Corte d’Appello di Milano rigettava il gravame.I primi due motivi di appello erano infondati sulla base dellascansione temporale degli eventi. Come già rilevato dal primogiudice, in data 23-7-2012 veniva trascritta la domanda, propostada [OSCURATO:PERSONA] (nella cui posizione sono poi subentrati gli erediAnna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggettol’azione revocatoria dell’atto pubblico del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella parte incui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano trasferito al [OSCURATO:PERSONA] ubicato in Carugate e con sentenza n.2231\2014,debitamente annotata a margine della trascrizione della domanda,il Tribunale di Monza aveva revocato l’atto predetto, nei confrontidell’attrice [OSCURATO:PERSONA].In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stato trascritto il verbale dipignoramento immobiliare sull’immobile sito in Carugate, neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]era stato nominato trustee del [OSCURATO:PERSONA]. Condecreto dell’1° ottobre 2019 il g.e. trasferiva all’aggiudicatariaRocca Sara l’immobile sito in Carugate.Numero registro generale 3779/2023Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 16957/2026Data pubblicazione 30/05/2026Quanto alla infondatezza dell’azione proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], e quindi della impugnazione dalla medesima propostaavverso la sentenza di primo grado, la Corte d’Appello richiamavail principio giurisprudenziale secondo il quale le parti del processoesecutivo hanno l'onere di denunciare con l'opposizione ex art. 617c.p.c. l'erroneo trasferimento all'aggiudicatario di un cespiteoggetto di pignoramento, essendo inammissibile l'autonoma azioneda esse eventualmente proposta al fine di contrastare gli effettidell'esecuzione, ponendoli nel nulla o limitandoli(Cass.27677\2022). Era pacifico, nella fattispecie in esame, cheMarisa [OSCURATO:PERSONA] avesse assunto la qualità di parte esecutata, nelprocesso espropriativo, e dalla sentenza appellata risultava altresìcome la medesima avesse concretamente promosso, seppure senzaesito positivo, contestazioni nell’ambito della procedura esecutiva.Quanto all’altro appellante era pacifico che l’acquisto dellaqualità di trustee di [OSCURATO:PERSONA] fosse successivo allaannotazione della sentenza che aveva revocato l’atto dicostituzione del trust, ed alla trascrizione del pignoramento sulbene.Per le stesse ragioni doveva rigettarsi il terzo motivo di appelloe cioè che [OSCURATO:PERSONA] non era titolare di alcun dirittoopponibile alla procedura esecutiva. Come già rilevato dal primogiudice, la sentenza n.1772\2018 emessa dal Tribunale di Monza,passata in giudicato, aveva disatteso tutte le domande delPasinetti, che aveva chiesto di dare atto “..della piena prova deldiritto di proprietà del terzo [OSCURATO:PERSONA], quale trusteeprotempore del [OSCURATO:PERSONA] e di “accertare e dichiarare lainesistenza giuridica del pignoramento immobiliare dell’immobilesito in Carugate alla via Bertarini, 51, e comunque la sua inefficaciaNumero registro generale 3779/2023Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 16957/2026Data pubblicazione 30/05/2026e nullità, per tutti i motivi di cui in narrativa”, di “..dichiarare laimprocedibilità della procedura esecutiva R.G.E. N. 618/2015, pertutti i motivi di cui in narrativa con tutte le declaratorie del caso..”.Il pignoramento doveva essere eseguito nei confronti deltrustee e nella sentenza n.1772\2018, avendo la creditrice AdelaideGadda (creditrice sia del sig. [OSCURATO:PERSONA] sia della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] in forzadella sentenza nr. 2231/2014 esecutiva) notificato il pignoramentonell’aprile 2015 - vale a dire in epoca successiva la declaratoria diinefficacia del Trust nei propri confronti e in epoca precedente lanomina del sig. [OSCURATO:PERSONA] come Trustee del [OSCURATO:PERSONA] avvenutal’11 novembre 2016 - l’atto iniziale del procedimento esecutivodoveva ritenersi pienamente valido ed efficace.Anche il quarto motivo di appello era infondato. Premesso chela domanda relativa alla inefficacia di trascrizioni anteriori a quelladel pignoramento era stata tardivamente introdotta solo con lamemoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., le questioni dellaregolarità del pignoramento, in relazione alla continuità delletrascrizioni, risultavano già risolte dalla sentenza n.1772\2018 delTribunale di Monza, e comunque, riguardando pretese irregolaritàdelle fasi della procedura esecutiva, dovevano, come in effetti loerano state, anche se con esito sfavorevole agli odierni appellanti,essere eccepite nell’ambito della procedura esecutiva, in forza delprincipio secondo cui in tema di processo esecutivo, ogni questionerelativa alla validità ed efficacia dell'aggiudicazione e della venditaforzata deve essere fatta valere, tanto dalle parti della proceduraquanto dall'aggiudicatario, nell'ambito del processo stesso e22854\2020). Per ciò che atteneva alla posizione di [OSCURATO:PERSONA],era divenuto del tutto irrilevante affrontare la questione dellaNumero registro generale 3779/2023Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 16957/2026Data pubblicazione 30/05/2026interpretazione della sentenza n.2231\2014, dovendosi richiamarele argomentazioni esposte nell’esame dei primi due motivi, dove siera rilevata l’inammissibilità di una azione della detta [OSCURATO:PERSONA], partedel processo esecutivo, volta a far valere diritti nei confrontidell’aggiudicatario del bene.7. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorsoper cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di duemotivi di ricorso.8. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.9. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] a loro volta hannoresistito con altro controricorso.10. Tutte le parti con memoria depositata in prossimitàdell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsaapplicazione degli art. 619 c.p.c.; dell’art. 1322 c.c., art. 11 e 12Convenzione dell’Aja 1.07.1095; art. 50 Trust (Jersey) Law 1984 -peculiarità del diritto proprietario del trustee - segregazionepatrimoniale - violazione e falsa applicazione degli artt. 2901,2644, 2650, 2652, 2655 c.c. - Assenza di continuità delletrascrizioni.L’accoglimento di una domanda revocatoria ex articolo 2901codice civile, farebbe venire meno l’efficacia dell’atto dispositivo,ma non l’effetto tipico del trust, e cioè la nascita di un patrimonioautonomo, segregato dal patrimonio del trustee. Tale effetto - lasegregazione patrimoniale - previsto ex lege (art. 11 e 12Convenzione dell’Aja 1.07.1095; art. 50 Trust (Jersey) Law 1984),come effetto tipico del negozio di trust, si realizzerebbe una tantumcon la istituzione del trust e si protrarrebbe per tutta la durata dellaNumero registro generale 3779/2023Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 16957/2026Data pubblicazione 30/05/2026vita dello stesso, indipendentemente dal mutare della persona(fisica o giuridica) che pro tempore, e volta per volta, assumel’ufficio di trustee. Questi sarebbe titolare di un patrimonio non suo,di un patrimonio altro, appunto per l’effetto segregativoconnaturato all’istituto del trust, rispetto al quale le sue vicendepersonali sono indifferenti come lo sono nei suoi confronti levicende del fondo in trust.Pertanto, la questione della opponibilità della nomina delPasinetti sarebbe stata erroneamente risolta dai giudici lombardi.Quello che è opponibile ai terzi, non è la singola nomina dellapersona all’ufficio di trustee, ma la peculiare relazione che lega iltrustee e i beni del fondo. È l’autonomia del patrimonio segregatoche è opponibile ai terzi ed è opponibile dalla data di creazione delpatrimonio segregato stesso: tale autonomia nel caso de quo èsorta in data 15.04.2010.Il dato temporale (il dies a quo della “scansione temporale”per usare il termine della sentenza impugnata) dunque, daprendere in considerazione sarebbe quello dell’istituzione del trust,non quello della successione nella titolarità del fondo di un soggettorispetto a un altro.La revocatoria ottenuta dal dante causa dei convenuti,consentirebbe certamente ad essi di eseguire il titolo assistito dallasentenza di revocatoria (ma solo quello) sul bene apportato alfondo trust, indipendentemente da chi ricopra pro tempore l’ufficiodi trustee, ma questo non significherebbe che tale ufficio vengameno. Ciò posto, la trascrizione del pignoramento eseguito nelleforme dirette contro il debitore e non contro il “terzo titolare delfondo in trust”, ancorché parzialmente la stessa persona, sarebbeomissiva della relazione intercorrente tra soggetto trustee e il beneNumero registro generale 3779/2023Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 16957/2026Data pubblicazione 30/05/2026in trust. Il pignoramento del bene sarebbe avvenuto come se essofosse nel patrimonio del debitore e non nel patrimonio del trust (ose si preferisce nel patrimonio separato del trustee). Ciò creerebbeirriducibile incertezza sui soggetti attinti dalla futura proceduraesecutiva, con riferimento ai beni sui quali la stessa è diretta, esarebbe pertanto inefficace ai sensi dell’articolo 2665 codice civile,e quindi non opponibile al fondo in trust, ergo al trustee del fondoin trust.Con il motivo, pertanto, si reitera la contestazionedell’inefficacia della trascrizione, e quindi dell’opponibilità degli attisuccessivi. Inopponibilità al fondo in trust, e quindi rivendicabile dachiunque pro-tempore svolga l’ufficio di trustee del trust,indipendentemente dalla data di sua nomina e, quindi, di subentronella titolarità del bene.Vi sarebbe un salto nella catena delle trascrizioni, - dopol’ultima trascrizione contro [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] a favore del trustee deltrust Magù, non vi sarebbe una successiva nuova trascrizione afavore di [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] cui possa agganciarsi la trascrizione delpignoramento contro [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] a favore del creditorepignorante – ciò determinerebbe l’insorgere di un difetto dilegittimazione che influirebbe su tutti gli aventi causa successivi, iquali cederebbero in caso di circolazione parallela del beneaccompagnata dalla ricostruzione dell’ordine formale.Nella specie il diritto acquisito e vantato dalla convenuta Roccamancherebbe dei necessari elementi: (i) una valida trascrizione;(ii) la continuità delle trascrizioni.2. Il secondo motivo di ricorso: violazione e falsa applicazionedegli art. 2909 c.c. e degli artt. 99, 100, 101, 624, 615, 619 e 616Numero registro generale 3779/2023Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 16957/2026Data pubblicazione 30/05/2026c.p.c - giudicato - diritto del terzo di avvalersi del rimediodell’opposizione e dell’azione di rivendicazione.In realtà, in nessuno dei provvedimenti che si sono via viasucceduti verrebbe affrontata e argomentata l’esistenza del dirittoreale della [OSCURATO:PERSONA] e la titolarità della “proprietà legale” in capo alPasinetti.In sostanza si lamenta l’errore circa la tutelabilità del dirittodel terzo proprietario pretermesso che agisca in via autonoma.La ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare del diritto reale diabitazione, non sarebbe qualificabile “parte” dell’esecuzione peravere essa estinto il debito e, conseguentemente, per essereinefficace il pignoramento nei suoi confronti come espressamentestatuito dallo stesso G.E.. Ebbene, sotto l’aspetto della tutela deldiritto reale della odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la sentenza dellarecente cassazione, richiamata dal giudice a quo, sarebbe statamale utilizzata, potendo, e dovendo, piuttosto, da essa sentenzatutela dei soggetti che partecipano all’esecuzione.Per effetto del principio derivato dell’acquisto del bene in sedeesecutiva, il giudice non può trasferire un diritto più ampio, in guisache un diritto reale maggiore può sempre essere rivendicato dalterzo titolare mentre la Corte d’appello, elidendo del tutto ilprincipio e in base alla carenza della qualità di terzo in capoall’attrice [OSCURATO:PERSONA], l’avrebbe ritenuta parte della proceduraesecutiva.La ricorrente, invece, era terza rispetto alla proceduraespropriativa a carico di [OSCURATO:PERSONA], anche con riferimento allatitolarità del diritto di abitazione.Numero registro generale 3779/2023Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 16957/2026Data pubblicazione 30/05/2026La cessata qualità di debitrice e parte esecutata della Terreninecessariamente avrebbe posto la stessa nella prospettiva disoggetto estraneo all’esecuzione ed avente diritto all’azione dirivendicazione, diritto non consumato nelle sedi pregresse.Si evidenzia, così, la violazione del principio del giudicatocommesso dalla Corte d’Appello che ritiene esaminate e risolte leposizioni dei ricorrenti con la sentenza del 21/06/2018 n. 1772:tale pronuncia avrebbe avuto un thema decidendum totalmentedistinto dalla tutela rivendicatoria, discutendosi unicamente dellaerroneità procedimentale del pignoramento non eseguito nelleforme del pignoramento anche nei confronti del terzo proprietario.Non, dunque, la rivendica della proprietà ma le diverse doglianzeafferenti a nullità procedimentali (in teoria e correttamente nonidonee a superare l’acquisto dell’aggiudicatario per effetto delsistema di stabilità insegnato da codesto giudice).In definitiva dovrebbe essere cassata la decisione che fondal’iter argomentativo sul ritenuto giudicato, sui diritti dei terzi titolariper effetto della sentenza n. 1772/2018 e delle ordinanze del G.E.,violando con evidenza la norma di cui all’art. 2909 c.c.2.1 I due motivi di ricorso che stante la loro evidenteconnessione possono essere esaminati congiuntamente sono inparte inammissibili, in parte infondati.2.2 Entrambi i motivi sono formulati come violazione di leggein relazione ad un cospicuo di disposizioni citate in rubrica, di naturatanto processuale che sostanziale senza tuttavia che si possacomprendere in relazione ad ognuna di esse le effettive ragioni didoglianza.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che: In temadi ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancitoNumero registro generale 3779/2023Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 16957/2026Data pubblicazione 30/05/2026dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente chedenunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a penad'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cuiintende lamentare la violazione, di esaminarne il contenutoprecettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenutenella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente arichiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano colprecetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compitodi individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascendele sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che sipongono in contrasto con essa. (Cass. Sez. U., 28/10/2020, n.23745, Rv. 659448 - 01)L'inosservanza di tali doveri conduce pertanto ad unadeclaratoria di inammissibilità di tutte le censure svolte con ilpresente motivo salvo quelle che è possibile individuare in mododistinto che attengono alla opponibilità della trascrizione delpignoramento al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nominato trustee in epocasuccessiva, trascrizione asseritamente effettuata in modo erroneosolo nei confronti dei debitori e non del trustee, e alla possibilitàper la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di far valere il diritto di abitazione stabilitoal momento del conferimento in un autonomo giudizio o se talequestione doveva essere sollevata nel giudizio di opposizione agli2.3 Ciò detto, deve osservarsi come nella specie sia stataosservata ogni formalità relativa alle trascrizioni.In prima battuta, infatti, in data 23-7-2012 è stata trascrittala domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. dell’atto di conferimentoproposta da parte di [OSCURATO:PERSONA], poi seguita dalla annotazionedella sentenza di accoglimento della domanda.Numero registro generale 3779/2023Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 16957/2026Data pubblicazione 30/05/2026Successivamente, in data 11-6-2015, è stato trascritto un attodi pignoramento immobiliare sul bene immobile sito in Carugate viaBertarini 56 contro i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],proprietari del bene pignorato e conferito nel trust autodichiaratooggetto dell’azione revocatoria e trustee del medesimo.La trascrizione del pignoramento, pertanto, è avvenuta neiconfronti della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] oltre che del coniugeGuelfo [OSCURATO:PERSONA] che rivestivano la qualità sia di debitori che diTrustee del trust autodichiarato, sicché è del tutto infondata la tesisecondo cui il pignoramento non sarebbe opponibile al nuovoTrustee nominato successivamente alla trascrizione delpignoramento.Risulta conforme alla giurisprudenza di legittimità quantoaffermato nel giudizio di merito circa il fatto che: il creditore cheabbia esperito l’azione revocatoria dell’atto di conferimento dei beniin trust da parte del proprio debitore, e nei cui confronti detto attosia stato dichiarato inefficace dal giudice, può legittimamentesottoporre a pignoramento i beni che siano nella titolarità deltrustee (trustee e debitori coincidevano all’epoca delpignoramento) atteso il venir meno del vincolo segregativo e chenascente dall’atto istitutivo del trust (Cass. 29/5/2018 n. 13388).Nel caso di trust autodichiarato, infatti, non vi è un effettivotrasferimento della proprietà in capo al trust e l’effetto segregativoriguarda solo i possibili creditori e nella specie tale effetto non puòessere opposto alla creditrice che ha ottenuto la sentenzarevocatoria.Deve ribadirsi, infatti, che il c.d. trust autodichiarato sicaratterizza per la mancanza di un trasferimento patrimonialeintersoggettivo con funzione di dotazione, stante la coincidenzaNumero registro generale 3779/2023Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 16957/2026Data pubblicazione 30/05/2026soggettiva tra il disponente e il trustee tanto che non comporta untrasferimento imponibile, né con l'atto istitutivo del trust, né conquello di apposizione del vincolo sul patrimonio (che rimane in capoallo stesso soggetto), che si realizza soltanto con l'eventualedell'applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni, diregistro, ipotecaria e catastale, ai sensi dell'art. 53 Cost. (Cass.Sez. 5, 30/07/2024, n. 21358, Rv. 671656 - 01).Dunque, in caso di trust autodichiarato con notifica delpignoramento al debitore al contempo anche Trustee non trovaapplicazione l’invocato principio di cui alla pronuncia Cass. Sez. 3,23/12/2024, n. 34075, Rv. 673170 – 02 secondo cui è illegittimo ilpignoramento immobiliare trascritto nei confronti del trust inpersona del trustee, anziché nei confronti di quest'ultimo.Come si è detto, nel caso in esame la trascrizione delpignoramento è avvenuta appunto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] oltreche del coniuge [OSCURATO:PERSONA] che erano tanto debitori quanto trustee e,dunque, erroneamente i ricorrenti invocano il suddetto principio alfine di rendere non opponibile il pignoramento al nuovo TrusteePassinetti e, tantomeno, può dirsi che la procedura sia stataerroneamente effettuata nelle forme del pignoramento direttoanziché in quelle del pignoramento presso terzi ex art. 602 e 603cod. proc. civ..Ciò chiarito risulta del tutto evidente che la successiva nominadel [OSCURATO:PERSONA] a trustee non gli accorda alcuna ulteriorelegittimazione rispetto alle vicende nelle quali egli assume laposizione di successore a titolo particolare nel diritto controversoex artt.111 c.p.c. e le relative questioni, andavano sollevate, e sonoNumero registro generale 3779/2023Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 16957/2026Data pubblicazione 30/05/2026state effettivamente sollevate, in sede di opposizione agli attiesecutivi come si ribadirà nel prosieguo della motivazione.Può richiamarsi in proposito anche Cass. Sez. 3, 23/12/2024,n. 34075 secondo cui: «la successione tra trustee trova il suoriferimento normativo nell’art. 111 c.p.c., che, ai commi 3 e 4,riconosce al successore la facoltà di partecipare al processo e diimpugnare la decisione che, in ogni caso, spiega effetti anche neisuoi confronti».2.4 La sentenza impugnata risulta conforme allagiurisprudenza di legittimità anche in relazione alla secondaquestione posta dal ricorso in esame nei termini sopra specificati.Si legge nella motivazione che le questioni sollevate daglifondo del [OSCURATO:PERSONA] e quanto all’esistenza del diritto di abitazionedella [OSCURATO:PERSONA], erano già state risolte, e ritenute infondate, dallasentenza n.1772\2018 del Tribunale di Monza, passata in giudicato,e dai provvedimenti emessi dal G.E. nell’ambito della proceduraespropriativa. Le doglianze prospettate dagli attori ricalcavano ilcontenuto di quelle oggetto delle diverse opposizioni promosse daimedesimi nell’ambito della procedura espropriativa, tutte respinte,e come gli asseriti vizi della esecuzione non potevano comunqueessere fatte valere dopo la vendita del bene pignorato, salvodimostrazione di collusione tra il terzo acquirente del bene e ilcreditore procedente, nella fattispecie neppure allegata.Non ricorrevano, pertanto, i presupposti per ammettereun’autonoma azione di rivendica del terzo e tantomenoun’opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ. essendo laprocedura espropriativa terminata.Numero registro generale 3779/2023Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 16957/2026Data pubblicazione 30/05/2026La suddetta motivazione è corretta in diritto. Nella specie,infatti, come si è già ripetutamente detto i ricorrenti non vantanoalcun diritto opponibile alla procedura esecutiva in quanto trascrittoanteriormente al pignoramento sul bene, dal momento che èpacifico che l’acquisto della qualità di trustee di [OSCURATO:PERSONA] successivo alla trascrizione della domanda e alla conseguenteannotazione della sentenza che ha revocato l’atto di costituzionedel trust posto in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal coniuge [OSCURATO:PERSONA], e siasuccessivo anche alla trascrizione del pignoramento sul bene.Peraltro, non risulta adeguatamente censurata l’ulteriore ratiodella sentenza impugnata che ha rilevato la tardività della domandarelativa alla inefficacia di trascrizioni anteriori a quella delpignoramento introdotta solo con la memoria ex art. 183, commasesto, n.1, c.p.c.Inoltre, correttamente la Corte d’Appello evidenzia che lequestioni della regolarità del pignoramento, in relazione allacontinuità delle trascrizioni, oltre ad essere state già risolte dallasentenza n.1772\2018 del Tribunale di Monza, riguardando preteseirregolarità delle fasi della procedura esecutiva, dovevano, come ineffetti lo sono state, anche se con esito sfavorevole, essere eccepitenell’ambito della procedura esecutiva, in forza del principio secondocui in tema di processo esecutivo, ogni questione relativa allavalidità ed efficacia dell'aggiudicazione e della vendita forzata deveessere fatta valere, tanto dalle parti della procedura quantodall'aggiudicatario, nell'ambito del processo stesso e attraverso irimedi impugnatori ad esso connaturali (Cass. 22854\2020).Non può che ribadirsi che: In materia di esecuzione forzata, ildecreto di trasferimento di cui all'art. 586 c.p.c., ancorché abbiaavuto ad oggetto un bene in tutto o in parte diverso da quelloNumero registro generale 3779/2023Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 16957/2026Data pubblicazione 30/05/2026pignorato, non è inesistente, ma solo affetto da invalidità, da farevalere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi nei terminidi cui all'art. 617 c.p.c. e ciò anche nell'ipotesi in cui risulticontroversa l'identificazione del bene oggetto del decreto conriferimento alla sua estensione (Nella specie la S.C. ha riformato ladecisione di appello che, in accoglimento delle domande dirivendica proposte dalle aggiudicatarie di due diversi lotti assegnatinel corso di una diversa procedura esecutiva, aveva disposto larettifica dei relativi decreti di trasferimento, siccome aventi adoggetto beni di consistenza diversa da quella reale) (Cass. Sez. 2,22/06/2021, n. 17811, Rv. 661619 - 01).Infine, quanto alla censura relativa al diritto di abitazione dellaTerreni, oltre al fatto che la medesima ha già proposto la suddettaquestione in seno alla procedura espropriativa con esito sfavorevolee, dunque, non è legittimata a riproporla in un autonomo giudizio(vantando un’asserita qualità di terza) può aggiungersi che è deltutto evidente l’infondatezza della pretesa. Infatti, il suddettodiritto di abitazione era stato costituito con il trust dichiaratoinefficace. È del tutto evidente che l’accoglimento della domandarevocatoria e la declaratoria di inefficacia dell’atto di conferimentocomprendesse anche il diritto di abitazione che con il medesimo3. Il ricorso è rigettato.4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidanocome da dispositivo.5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titoloNumero registro generale 3779/2023Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 16957/2026Data pubblicazione 30/05/2026di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido traloro al pagamento delle spese del giudizio di legittimità neiconfronti di ciascuna parte controricorrente che liquidarispettivamente in euro 8500 (ottomilacinquecento), più 200 peresborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come perlegge;ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto;Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 21 maggio 2026.IL PRESIDENTEMauro Mocci