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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 dicembre 2012

Cassazione n. 11327/2024

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Unione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già B anca Carime s.p.a. , rappresentata e difesa da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] , ed elettivamente domiciliata presso lostudio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in Roma, via Adda, 87 -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso il suo studio , in Brindisi , via Barletta, 21 -controricorrente- Avverso la sentenza del la Corte di Appello di Lecce - sez. distaccata di Taranton.391/2019, pubblicata il 1 6 . 7 .20 19 , non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 19 . 3 . 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: conto corrente [OSCURATO:PERSONA] 1. ─Con citazione 14.12.2012 [OSCURATO:PERSONA], premesso che nel periodo dal 20.12.1975 al 31 . 8 . 2003 a vev a intrattenuto con Banca CARIME S.p.a. ( già CARIPUGLIA S . p . a . ) rapporto di c/c con affidamento ed applica zione di capi t a l izzazione trimestrale degli interessi passivi generanteanatocismo, nonché di interessi in misura ultra legale, di commissioni di massimo scoperto e di valute arbitrarie per leoperazioni, conveniva in giudizio, innanzi il Tribunale di Taranto -Sez. di Manduria, la detta Banca chiedendo declaratoria di nullità parziale del contratto di c/c per i profili evidenziati, con condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite nella complessiva misura di € 443.950,44 nonché al risarcimento dei danni per € 35 . 000. [OSCURATO:PERSONA] CA R IME eccepiva, tra l'altro, la pr e scrizione decennale del diritto a lla ripetizione d'indebito , la legittimità delle clausole inerenti determinazione degli interessi "uso piazza" e dell’ anatocismo trimestrale. 2. ─ I l Tribunale , accertata la nullità del la pattuizione di interessi debitori"uso piazza", sanciva l’ applicabilità del tasso legale sino a l d.lgs. n. 385/1993 e, successivamente, di quello dei Bot fino al 23/2/1999; ravvisata la nullità del patto di capitalizzazione trimestrale degli interessi e l'illegittimità dell'addebito di oneri per CMS; ritenendo che l'eccezione di prescrizione non era stata ritualmenteformulata, né era fondata quella di applicabilità dell' art.2034 c.c., sulla scorta della condivisa CTU, evidenziante un saldo attivo per il Perruccinell' importo di € 448.595,71 illegittimamente addebitato, condannava la Banca alla restituzione di tale somma oltre interessi a decorrere dalla data di chiusura del c/c.3. ─ Gli attuali ricorrentiproponevano gravame , dinanzi alla Corte di Appello di Lecce- sez. distaccata di Taranto che , con la sentenza qui impugnata, ha accolto parzialmente l’appello in riforma del la sentenza di primo grado. Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuitoche: a)non esiste prova della solo allegata esplicita pattuizione del tasso degli interessi debitori, sicché il Perrucci, con la citazione introduttiva, ha lamentato l'applicazione di interessi in misura ultralegale, l ’ applicazione stessa, accertata in giudizio è evidentemente illegittima exart. 1284 c.c.; b)egualmente la Banca ha solo allegato l’esistenza della pattuizione delle CMS e delle altre voci di costo del c/c; c) pur essendo legittima la sollevata eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie anche se generica, poiché è desumibile dagli esiti probatori che il c/c era assistito da affidamento con una media di £ 200.000.000, la banca avrebbe dovuto dimostrare la natura solutoria delle rimesse allegando che al momento delle singole rimesse il conto presentava un saldo negativo eccedente l’affidamento sì da farle considerare solutorie; d)la banca non aveva mai contestato efficacemente i criteri contabili utilizzati dalla espletata CTU; e)non vi era prova certa della malafede della banca e, pertanto , la decorrenza degli interessi deve essere fissata dalla messa in mora. 4. ─ Unione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha presentato ricorso per cassazione con duemotivi ed anche memori a . 5. ─ [OSCURATO:PERSONA] ha presentato controricorso ed anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrentededuce:6. ─ Con il primo motivo: V iolazione e falsa applicazione dell'art.2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c. La Corte di Appello ha fatto mal governo dei principi rivenientidall'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova, invertendoli, laddove ha addossato alla Bancaconvenuta l'onere della produzione del contratto, dando - per contro-come provate le avverse allegazioni di parte attrice - di fatto prive di riscontro- in merito all'asserita esistenza della clausola contrattuale di rinvio al c.d. 'uso piazza'; analogamente ha opinato in relazione alla mancanza di clausole pattizie prevedenti l'applicazione delle condizioni economiche riportate sugli estratti conto, meramente asserita e non provata da parte attrice, imputando alla Bancal'onere della prova contraria. 6.1 ─ La censura sul mancato assolvimento dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c. è stata proposta per la prima volta in appello ed è , partanto, posta in violazione dell’art. 345 c.p.c. E’ anche infondata poiché il correntista ha formulato richiesta del relativo contratto ex art. 119 TUB prima del giudizio e, rimasta inevasa la sua richiesta , ha ottenuto ordinanza ex art 210 c.p.c. di nuovo rimasta non assolta dalla Banca che ora lamenta la mancata allegazione da parte del correntista. T rascura, così, di considerare che il Tribunale aveva accolto la domanda ravvisando che erano stati indebitamente applicati interessi ultralegali e cms, sicché sarebbe stato onere della banca provare che la loro approvazione da parte del cliente. 7.─ Con il secondo motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt.2727, 2729, 2934, 2935, 2946 c.c. e dell'art. 2697 c.c., nonché dei principi rivenienti dalla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 15895 del 13.6.2019, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La Corte territoriale, eccepita da parte della convenuta Banca la prescrizione del diritto del correntista a ripetere somme oltre il decennio dal primo atto interruttivo, ha, per un verso, addossato alla medesima Banca l'onere di individuare e provare i versamenti in conto corrente aventi natura solutoria; per altro verso, in contrasto con le evidenze della svolta CTU, ha erroneamente desunto l'esistenza di un affidamento sul conto corrente in contestazione senza alcun limite di importo, ritenendo conseguentemente imprescrittibili tutte le rimesse iviconfluite. 7.1 ─ La censura è fondata. Ai fini della valida proposizione dell'eccezione di prescrizione non è necessario che la banca indichi specificamente le rimesse prescritte, né il relativo "dies a quo", emergendo la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti dagli estratti-conto, della cui produzione in giudizio è onerato il cliente, sicché la prova degli elementi utili ai fini dell'applicazione della prescrizione è nella disponibilità del giudice che deve decidere la questione (Cass., n. n. 18144/2018; Cass., S.U., n. 15895/2019; Cass., n. 7013/2020). Grava, inoltre, sull'attore in ripetizione dimostrare la natura indebita dei versamenti e, a fronte dell'eccezione di prescrizione dell'azione proposta dalla banca, dimostrare l'esistenza di un contratto di apertura di credito idoneo a qualificare il pagamento come ripristinatorio ed a spostare l'inizio del decorso della prescrizione al momento della chiusura del conto (sent. n. 27704/2018 e successive conformi). Ed è evidente che l’onere probatorio gravante sul correntista, in quanto vòlto a distinguere le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie, comprende anche la indicazione del limite dell’affidamento concesso dalla banca, essendo tale limite indispensabile ai fini della distinzione in concreto, atteso che hanno carattere ripristinatorio le rimesse effettuate allorché il saldo passivo non superava il limite del fido e carattere solutorio le altre. 8.─ Per quanto esposto, il secondo motivo del ricorso va accolto, infondato il primo. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà a quanto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e rigetta il primo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia allaCorte di Appello di Lecce- sez. distaccata di Taranto, in diversa compos
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