Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione UDecisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 09678/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

- ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTELOCUTORIA sul ricorso 23390-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] , in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso la Direzione Generale, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - Sez.

U–RG 23390/2022 camera di consiglio4.4.2023 contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 4104/2022 del [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario.

LA CORTE RILEVA1. — [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato innanzi al TAR del Lazio la nota del 9 marzo 2022 con cui la SIAE ha rigettato una istanza di accesso documentale proposta ai sensidegli artt. 22 ss. l. n. 241 del 1990.

L’istante ha dedotto: che svolgeva attività di canta n te , autore e compositore con le pseudonimo di DreLove e di essere associato alla SIAE; che aveva contribuito alla realizzazione di alcune opere musicali affidate all’intermediazione della SIAE; che aveva formulato istanza di accesso in data 23 febbraio 2022, chiedendo l’ ostensione della documentazione amministrativo-contabile, ossia delle royalties maturate dai compositori; che la SIAE aveva disattesotale richiesta di ostensione, opponendo l’inapplicabilità della disciplina dell’accesso difensivo contemplato dalla l. n. 241/1990, nonché la carenza, nella fattispecie, delle condizioni previste dallarichiamata normativa.

La SIAE si è costituita in giudizio opponendo l’inammissibilità e Sez.

U–RG 23390/2022 camera di consiglio4.4.2023 infondatezza del proposto ricorso.

2. ― A seguito della pronuncia di ordinanza del 28 giugno 2022, con cui il TAR ha disposto l’integrazione del contraddittorio ex art. 49 c.p.a., la SIAE ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione.L’atto consta dell’articolazione di un unico motivo.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Il Pubblico Ministero ha concluso per la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario.

La ricorrenteha depositat o memori a .

3. ― Rileva il Collegio che la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo.

Come è noto, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, si configura il litisconsorzio necessario processuale relativamente a tutte le parti del processo cui si riferisce la richiesta di regolamento(per tutte:Cass.

Sez.

U. 15 maggio 2017, n. 11983).

Nel corso del giudizio di merito il TAR ha disposto l’integrazione del contraddittorio ex art. 49 c.p.a..

Tale circostanza è ricordata dallo stesso ricorrente, il quale ha altresì precisato, nella memoria ex art. 380 ter c.p.c., di aver provveduto, in prossimità dell’odierna adunanza camerale, ad effettuare la notifica del ricorso per cassazione ai soggetti che pure andavano evocati nella presente sede quali litisconsorti : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

A fronte di detta notificazione si impone il rinvio della trattazione del giudizio, onde consentire il decorso dei termini per la notifica e il deposito del controricorso da parte degli intimati interessati a contraddire (termini rispettivamente regolati dall’art. 370, comma 1,e comma 3, c.p.c., ed evidentemente non ancora maturati , posto che l’ultima notificazione del ricorso ha avuto luogo il 7 marzo 2023).

P.Q.M.

La Corte rinvia il giudizio a nuovo ruolo.

Sez.

U–RG 23390/2022 camera di consiglio4.4.2023 Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTELOCUTORIA sul ricorso 23390-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] , in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso la Direzione Generale, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - Sez. U–RG 23390/2022 camera di consiglio4.4.2023 contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 4104/2022 del [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario. LA CORTE RILEVA1. — [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato innanzi al TAR del Lazio la nota del 9 marzo 2022 con cui la SIAE ha rigettato una istanza di accesso documentale proposta ai sensidegli artt. 22 ss. l. n. 241 del 1990. L’istante ha dedotto: che svolgeva attività di canta n te , autore e compositore con le pseudonimo di DreLove e di essere associato alla SIAE; che aveva contribuito alla realizzazione di alcune opere musicali affidate all’intermediazione della SIAE; che aveva formulato istanza di accesso in data 23 febbraio 2022, chiedendo l’ ostensione della documentazione amministrativo-contabile, ossia delle royalties maturate dai compositori; che la SIAE aveva disattesotale richiesta di ostensione, opponendo l’inapplicabilità della disciplina dell’accesso difensivo contemplato dalla l. n. 241/1990, nonché la carenza, nella fattispecie, delle condizioni previste dallarichiamata normativa. La SIAE si è costituita in giudizio opponendo l’inammissibilità e Sez. U–RG 23390/2022 camera di consiglio4.4.2023 infondatezza del proposto ricorso. 2. ― A seguito della pronuncia di ordinanza del 28 giugno 2022, con cui il TAR ha disposto l’integrazione del contraddittorio ex art. 49 c.p.a., la SIAE ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione.L’atto consta dell’articolazione di un unico motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Il Pubblico Ministero ha concluso per la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario. La ricorrenteha depositat o memori a . 3. ― Rileva il Collegio che la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo. Come è noto, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, si configura il litisconsorzio necessario processuale relativamente a tutte le parti del processo cui si riferisce la richiesta di regolamento(per tutte:Cass. Sez. U. 15 maggio 2017, n. 11983). Nel corso del giudizio di merito il TAR ha disposto l’integrazione del contraddittorio ex art. 49 c.p.a.. Tale circostanza è ricordata dallo stesso ricorrente, il quale ha altresì precisato, nella memoria ex art. 380 ter c.p.c., di aver provveduto, in prossimità dell’odierna adunanza camerale, ad effettuare la notifica del ricorso per cassazione ai soggetti che pure andavano evocati nella presente sede quali litisconsorti : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di detta notificazione si impone il rinvio della trattazione del giudizio, onde consentire il decorso dei termini per la notifica e il deposito del controricorso da parte degli intimati interessati a contraddire (termini rispettivamente regolati dall’art. 370, comma 1,e comma 3, c.p.c., ed evidentemente non ancora maturati , posto che l’ultima notificazione del ricorso ha avuto luogo il 7 marzo 2023). P.Q.M. La Corte rinvia il giudizio a nuovo ruolo. Sez. U–RG 23390/2022 camera di consiglio4.4.2023 Così deciso in R