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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 settembre 2026

Cassazione n. 33949/2026

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i: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/10/1984 inoltre: [OSCURATO:PERSONA] Valter-de AngelisDavid-de [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] diRomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore CINZIAPARASPORO che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dellasentenza limitatamente alla condanna al pagamento delle spese in favore dellep arti civiliRITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza del 25 febbraio 2026, il Tribunale di Roma applicava, aisensi dell’art. 448 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA], per il reato a lei ascritto, lapena finale di mesi due di reclusione per il delitto di cui all’art. 588, comma primoe secondo, cod. pen., con condanna alla rifusione delle spese di costituzionesostenute dalle parti civili.2.

Avverso tale provvedimento, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso,lamentando, con un unico motivo, la violazione dell’art. 606, lett. b ed e, cod.proc. pen., in relazione agli artt. 76, 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.In particolare, la ricorrente osserva che le parti civili hanno esercitatol’azione solo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e mai nei suoi confronti.3.

Con requisitoria del 16 luglio 2026, il [OSCURATO:PERSONA] PG, dott.ssa CinziaParasporo, chiedeva l’annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente allacondanna al pagamento delle spese in favore delle parti civili.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.2.

Occorre precisare che la questione posta dal ricorso è di ordineprocessuale cosicché la Corte, quale giudice "anche del fatto", per risolvere laquestione in rito, può e deve accedere all'esame dei relativi atti processuali,viceversa precluso quando si tratti di vizio di motivazione ex art. 606, comma 1,lett. e) cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092;Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F. e altri, Rv. 273525; Sez. 1, n.8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304).Dall’esame degli atti emerge chiaramente che le parti civili hanno chiesto ilrisarcimento dei danni solo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].3.

Occorre premettere che, nel caso di specie, non si controverte in ordineal diritto della parte civile di vedersi riconosciute le spese sostenute nel giudiziodefinito con l'applicazione della pena.La questione dedotta dalla ricorrente, infatti, attiene alla possibilità che lacondanna alla rifusione delle spese possa essere pronunciata senza chela parte interessata abbia formulato alcuna richiesta in tal senso.Sul punto, deve premettersi che la condanna al pagamento delle spese infavore della parte civile attiene al rapporto processuale che si instaura conquest'ultima e che, essendo di natura civilistica, si fonda necessariamente sulprincipio della domanda.Ne consegue che, in assenza di un'espressa richiesta di condanna, il giudicenon è legittimato a disporre d'ufficio la rifusione delle spese, dovendosi ribadire ilprincipio secondo cui la parte civile ha diritto ad ottenerne la liquidazione qualoraabbia formulato domanda di condanna della controparte alla rifusione, nonessendo anche necessario che abbia presentato apposita nota spese ai sensidell'art. 153 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 19271 del 5/4/2022, Palmeri,Rv. 283379; Sez. 4, n. 3964 del 12/07/2021, Amato, Rv. 280386).4.

Alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnata deve essereannullata senza rinvio limitatamente alla condanna al pagamentodelle spese disposta in favore della parte civile.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla condanna dellaMirisola [OSCURATO:PERSONA] alle statuizioni civili, che elimina.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/10/1984 inoltre: [OSCURATO:PERSONA] Valter-de AngelisDavid-de [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] diRomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore CINZIAPARASPORO che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dellasentenza limitatamente alla condanna al pagamento delle spese in favore dellep arti civiliRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 25 febbraio 2026, il Tribunale di Roma applicava, aisensi dell’art. 448 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA], per il reato a lei ascritto, lapena finale di mesi due di reclusione per il delitto di cui all’art. 588, comma primoe secondo, cod. pen., con condanna alla rifusione delle spese di costituzionesostenute dalle parti civili.2. Avverso tale provvedimento, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso,lamentando, con un unico motivo, la violazione dell’art. 606, lett. b ed e, cod.proc. pen., in relazione agli artt. 76, 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.In particolare, la ricorrente osserva che le parti civili hanno esercitatol’azione solo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e mai nei suoi confronti.3. Con requisitoria del 16 luglio 2026, il [OSCURATO:PERSONA] PG, dott.ssa CinziaParasporo, chiedeva l’annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente allacondanna al pagamento delle spese in favore delle parti civili.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.2. Occorre precisare che la questione posta dal ricorso è di ordineprocessuale cosicché la Corte, quale giudice "anche del fatto", per risolvere laquestione in rito, può e deve accedere all'esame dei relativi atti processuali,viceversa precluso quando si tratti di vizio di motivazione ex art. 606, comma 1,lett. e) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092;Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F. e altri, Rv. 273525; Sez. 1, n.8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304).Dall’esame degli atti emerge chiaramente che le parti civili hanno chiesto ilrisarcimento dei danni solo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].3. Occorre premettere che, nel caso di specie, non si controverte in ordineal diritto della parte civile di vedersi riconosciute le spese sostenute nel giudiziodefinito con l'applicazione della pena.La questione dedotta dalla ricorrente, infatti, attiene alla possibilità che lacondanna alla rifusione delle spese possa essere pronunciata senza chela parte interessata abbia formulato alcuna richiesta in tal senso.Sul punto, deve premettersi che la condanna al pagamento delle spese infavore della parte civile attiene al rapporto processuale che si instaura conquest'ultima e che, essendo di natura civilistica, si fonda necessariamente sulprincipio della domanda.Ne consegue che, in assenza di un'espressa richiesta di condanna, il giudicenon è legittimato a disporre d'ufficio la rifusione delle spese, dovendosi ribadire ilprincipio secondo cui la parte civile ha diritto ad ottenerne la liquidazione qualoraabbia formulato domanda di condanna della controparte alla rifusione, nonessendo anche necessario che abbia presentato apposita nota spese ai sensidell'art. 153 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 19271 del 5/4/2022, Palmeri,Rv. 283379; Sez. 4, n. 3964 del 12/07/2021, Amato, Rv. 280386).4. Alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnata deve essereannullata senza rinvio limitatamente alla condanna al pagamentodelle spese disposta in favore della parte civile. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla condanna dellaMirisola [OSCURATO:PERSONA] alle statuizioni civili, che elimina.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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