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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20332/2026

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ESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (che confermava la condanna per evasione dagli arresti domiciliari); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto a: la configurabilità del reato di evasione (l'imputato fu trovato nel cortile interno del complesso residenziale in cui era l'abitazione e si mosse per aprire il cancello agli agenti, tenendo quindi un comportamento collaborativo, privo di intento elusivo) (motivo 1); la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., il fatto avendo una portata offensiva minima e non essendo valorizzabili i precedenti dell'imputato che non possono costituire in sé ostacolo alla concessione dell'istituto (motivo 2); l'esclusione della recidiva e il mancato riconoscimento pieno delle circostanze attenuanti (motivo 3); ritenuto che i motivi reiterano censure cui la Corte d'appello ha, con motivazione completa e coerente, già replicato: che Iannello non poteva sapere che in quel momento stesse arrivando la pattuglia per il controllo, sicché ne va esclusa la condotta collaborativa (motivo 1); che l'imputato è gravato da «un numero elevato ed impressionante» di precedenti penali (motivo 2); che - con giudizio in fatto non sindacabile in questa sede - il trattamento sanzionatorio, già mitigato dalla concessione delle circostanze attenuanti generiche, è espressamente considerato proporzionato alla gravità del fatto (motivo 3); ritenuto il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.

P.Q.M„.. »ozia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (che confermava la condanna per evasione dagli arresti domiciliari); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto a: la configurabilità del reato di evasione (l'imputato fu trovato nel cortile interno del complesso residenziale in cui era l'abitazione e si mosse per aprire il cancello agli agenti, tenendo quindi un comportamento collaborativo, privo di intento elusivo) (motivo 1); la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., il fatto avendo una portata offensiva minima e non essendo valorizzabili i precedenti dell'imputato che non possono costituire in sé ostacolo alla concessione dell'istituto (motivo 2); l'esclusione della recidiva e il mancato riconoscimento pieno delle circostanze attenuanti (motivo 3); ritenuto che i motivi reiterano censure cui la Corte d'appello ha, con motivazione completa e coerente, già replicato: che Iannello non poteva sapere che in quel momento stesse arrivando la pattuglia per il controllo, sicché ne va esclusa la condotta collaborativa (motivo 1); che l'imputato è gravato da «un numero elevato ed impressionante» di precedenti penali (motivo 2); che - con giudizio in fatto non sindacabile in questa sede - il trattamento sanzionatorio, già mitigato dalla concessione delle circostanze attenuanti generiche, è espressamente considerato proporzionato alla gravità del fatto (motivo 3); ritenuto il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00. P.Q.M„.. »ozia