CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 aprile 2022
Cassazione n. 02170/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 07/04/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente alla confisca [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Milano, su richiesta concorde delle parti, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi due di reclusione ed euro 300,00 di multa (in continuazione con la pena anni due di reclusione ed euro 5000,00 di multa, applicata con sentenza del Tribunale di Milano del 25 marzo 2021, irrevocabile il 23 aprile 2021), in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e ha ordinato la confisca del danaro e della sostanza stupefacente in sequestro, con la restituzione del solo telefono. 2. [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del suo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha articolato, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca del danaro. La misura ablativa sarebbe incongrua rispetto al reato descritto in sentenza, che attiene ad una condotta di mera detenzione di sostanza stupefacente, sicché difetterebbe il vincolo di pertinenzialità tra somma e reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Preliminarmente va precisato che, secondo quanto stabilito da Sez. U, n.21368 del 26/09/2019, dep., 17/07/2020, Savin, Rv. 279348, la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. E' poi ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione della sentenza applicativa di pena che abbia disposto la confisca, determinandosi in tal caso un' illegalità della misura di sicurezza, rilevante come violazione di legge ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (v. Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019, Caruso, Rv. 274946, la quale ha precisato che, sebbene la relativa statuizione esuli dall'area della negozialità, come individuata e delimitata dall'art. 444 cod. proc. pen., di modo che le richieste delle parti al riguardo non vincolano il giudice, la pronuncia che disponga l'applicazione di una misura di sicurezza è suscettibile di ricorso quando la misura sia disposta in violazione dei presupposti e dei limiti stabiliti dalla legge. Tale ermeneusi è conforme a quanto l'art. 25 Cost. stabilisce in tema di misure di sicurezza in generale, ed al principio di ricorribilità in cassazione «per violazione di legge» delle sentenze e dei provvedimenti comunque incidenti sulla libertà personale, posto dall'art. 111 Cost.). 3. Venendo al tema posto dal ricorrente, la confisca del denaro, di cui non viene neppure precisato l'importo, risulta essere stata disposta dal Giudice con motivazione apparente in quanto si tratterebbe del profitto di pregressi reati, e ciò avuto riguardo alla "entità del giro di acquirenti desumibile dallo strumentario confiscato e dalla medesinnezza di disegno criminoso con i fatti posti in continuazione", che sarebbe sintomatica dello svolgimento di una florida attività di spaccio, e, per altro verso, in ragione del fatto che i proventi dell'attività lavorativa di cui la difesa ha documentato lo svolgimento sono verosimilmente assorbiti dalle primarie esigenze di vita dell'imputato. Con tali argomentazioni, il Tribunale sovrappone aspetti rilevanti ai fini della confisca del profitto del reato con altri propri della confisca per sproporzione, ma in entrambi i casi l'ablazione non può ritenersi legittima. Quanto alla confisca per sproporzione, la stessa non è consentita in relazione al titolo di reato ascritto, atteso che l'art. 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990 prevede la confisca di cui all'art. 240-bis nei casi di condanna o applicazione di pena per i reati di cui all'art. 73 del medesimo d.P.R., ma esclude espressamente tra questi la fattispecie incriminatrice prevista dal comma 5 ( v. Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900, con riferimento alla confisca ex art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla I. 7 agosto 1992, n. 356, oggi confluita nella previsione di cui all'art. 240-bis cod. pen.). Al contrario, sarebbe astrattamente ipotizzabile la confisca regolata dall'art. 240, comma 1, cod. pen., che ha ad oggetto il profitto del reato e natura facoltativa. E' necessario, a tali fini, che l'ablazione: a) abbia ad oggetto il vantaggio economico riveniente, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (v. in tal senso, sulla nozione di profitto, Sez. U, 9149 del 3/7/1996, Chabrui, Rv. 205707); b) sia finalizzata ad impedire l'agevolazione di nuovi fatti criminosi (Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017, S., Rv. 270324; Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014, dep. 2015, Anibaldi, Rv. 262399). Se, dunque, la natura facoltativa e cautelare della confisca impone al giudice un adeguato impegno motivazionale, dovendo entrambi i suindicati presupposti essere analizzati nel provvedimento impositivo, è di tutta evidenza che nella vicenda in scrutinio tale onere non è stato assolto. Reato in addebito non è, difatti, la cessione di stupefacenti - della quale le somme sottoposte a vincolo coercitivo sarebbero il corrispettivo - bensì la detenzione finalizzata, per quantità delle sostanze, alla cessione a terzi. Anche ad ammettere che le somme rinvenute nella disponibilità dell'imputato costituissero provento di spaccio di sostanze stupefacenti (in ragione degli elementi presuntivi, per vero alquanto generici, indicati in sentenza, quali l'assenza di occupazione lavorativa da cui siano traibili elevati profitti), si tratterebbe del corrispettivo di altre, pregresse cessioni, che esulano dalla regiudicanda (Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017, S., Rv. 270324; Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204 in virtù della quale, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione contestata; ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", nè quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato. Dunque, non essendo possibile ricostruire alcun nesso eziologico tra il danaro sottoposto a sequestro impeditivo ed il reato per cui si procede, va disposto l'annullamento della misura ablativa con la conseguente restituzione all'avente diritto. 4. La cancelleria darà comunicazione al Procuratore Generale per gli incombenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di danaro e ne dispone la restituzione all'avente diritto. Manda alla cancell