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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024

Cassazione n. 07573/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; M /1 / Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] junior, condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando tre motivi di ricorso, deduce, nel primo, la via'azione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla riferibilità a lui della detenzione della droga, nel secondo, il vizio di motivazione relativamente alla natura illecita della detenzione, e, nel terzo, il vizio di motivazione, con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, del beneficio della non menzione e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato analiticamente perché il ricorrente sia da ritenere detentore della droga (lo stesso, come evidenziato dal servizio di osservazione della polizia giudiziaria, si è recato in ora notturna in prossimità di un canale per lo scolo delle acque, è entrato in un canneto posto sull'argine del fossato, ha prelevato lo zaino contenente la droga, e, alla vista dei Carabinieri, ha lanciato lo zaino in un terreno recintato)) Osservato che il secondo motivo espone anch'esso censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la Corte d'appello ha rappresentato l'incompatibilità della destinazione della droga (marijuana) ad uso personale, in ragione sia dell'elevato quantitativo di principio attivo, idoneo al confezionamento di ben 1.481 cilosi medie singole„ sia dei contenuti tempi di decadimento dell'efficacia drogante della sostanza; Reputato che il terzo motivo, ulteriormente sviluppato con memoria, è manifestamente infondato, in quanto: a) la sentenza impugnata ha giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della non menzione con l'assenza di elementi positivamente valutabili e con il quantitativo di droga rinvenuto; b) la deduzione relativa alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non sollevata con l'atto di gravame, non si confronta con l'obiettiva gravità dei fatti, tra l'altro aventi ad oggetto un quantitativo di marijuana dal quale erano ricavabili ben 1.481 dosi medie singole; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eunD 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; M /1 / Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] junior, condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando tre motivi di ricorso, deduce, nel primo, la via'azione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla riferibilità a lui della detenzione della droga, nel secondo, il vizio di motivazione relativamente alla natura illecita della detenzione, e, nel terzo, il vizio di motivazione, con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, del beneficio della non menzione e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato analiticamente perché il ricorrente sia da ritenere detentore della droga (lo stesso, come evidenziato dal servizio di osservazione della polizia giudiziaria, si è recato in ora notturna in prossimità di un canale per lo scolo delle acque, è entrato in un canneto posto sull'argine del fossato, ha prelevato lo zaino contenente la droga, e, alla vista dei Carabinieri, ha lanciato lo zaino in un terreno recintato)) Osservato che il secondo motivo espone anch'esso censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la Corte d'appello ha rappresentato l'incompatibilità della destinazione della droga (marijuana) ad uso personale, in ragione sia dell'elevato quantitativo di principio attivo, idoneo al confezionamento di ben 1.481 cilosi medie singole„ sia dei contenuti tempi di decadimento dell'efficacia drogante della sostanza; Reputato che il terzo motivo, ulteriormente sviluppato con memoria, è manifestamente infondato, in quanto: a) la sentenza impugnata ha giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della non menzione con l'assenza di elementi positivamente valutabili e con il quantitativo di droga rinvenuto; b) la deduzione relativa alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non sollevata con l'atto di gravame, non si confronta con l'obiettiva gravità dei fatti, tra l'altro aventi ad oggetto un quantitativo di marijuana dal quale erano ricavabili ben 1.481 dosi medie singole; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eunD 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere este
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