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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 06805/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 8263-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 268/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controrkorrente- avverso la sentenza n. 3354/23/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 08263 sez.

MT - ud. 26-01-2022 -2- Premesso che:

1. l'Agenzia delle entrare, con due motivi con i quali rispettivamente denuncia "violazione dell'art.132 c.p.c." e "violazione e falsa applicazione dell'art. 13, commi 4 e 5, d.lgs. 471/1997, dell'art.7 della 1.388/2000 e dell'art.36 bis d.P.R.600/73, anche nel relativo combinato disposto", ricorre perché la sentenza in epigrafe sia cassata nella parte dispositiva della riduzione delle sanzioni irrogate da essa Agenzia nei confronti della srl [OSCURATO:PERSONA] per indebita compensazione di debiti di imposta con crediti per incrementi occupazionali, ceduti alla contribuente da terzi e risultati, in esito ad indagini ispettive presso i medesimi terzi, "inesistenti".

In particolare l'Agenzia, con il primo motivo di ricorso, lamenta non potersi ravvisare un'effettiva motivazione nel discorso -infra trascritto- al quale la CTR ha fatto seguire la ridetta riduzione: "si ritiene possibile accedere alta domanda subordinata [proposta dalla appellante srl [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.lgs. 471/97] posto che il riferimento alla "riscontrabilità" a mezzo dei cd controlli automatici fa riferimento non all'emergere della violazione da un controllo concretamente effettuato con quelle modalità ma alla sua astratta riscontrabilità con quella metodica come certamente avrebbe potuto accadere";

2. la contribuente si è costituita con controricorso; considerato che:

1. il primo motivo è fondato e va accolto e il secondo resta assorbito.

La CTR ha accolto, con la motivazione sopra riportata (v. punto 1 delle superiori premesse), il motivo di appello con cui la società [OSCURATO:PERSONA] aveva criticato la decisione di primo grado per avere la CTP disatteso la tesi espressa nell'originario ricorso secondo cui le sanzioni irrogate per indebito avvalimento di crediti di imposta ritenuti dall'ufficio inesistenti, avrebbero dovuto essere applicate nella ridotta misura del 30%, ai sensi del comma 4 dell'art. 13 del d.lgs. 471/97, trattandosi di sanzioni per violazioni riscontrabili con le procedure del controllo automatizzato o formale delle dichiarazioni, ex artt. 36 bis o 36 ter d.P.R. 600/73.

Merita ricordare che la riduzione della misura delle sanzioni è prevista dal comma 4 dell'art.13 del d.lgs.471/97 ("Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato") mentre "il riferimento alla "riscontrabilità" a mezzo dei "cd controlli automatici" (così la sentenza impugnata) è nel successivo comma 5 ("Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi.

Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli artt.16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli artt.36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e all'art.54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633").

Marita altresì incidentalmente e per completezza richiamare la pronuncia di questra Corte n.34443/2021 con cui è stato precisato che "In tema di compensazione da parte del contribuente di crediti fiscali, il discrimine ai fini dell'applicazione della sanzione del 30 per cento ovvero della sanzione dal 100 al 200 per cento del credito indebitamente utilizzato, come previste dall'art. 13, commi 4 e 5, d.lgs. n. 471 del 1997 (introdotti dal d.lgs. n. 158 del 2015, con contestuale abrogazione dell'art. 27, comma 17, d.l. n.185 del 2008, conv., con modif., in I. n. 2 del 2009 e succ. modif.), va individuato, rispettivamente, nell'utilizzo di un credito "non spettante", ovvero di un credito "inesistente", per tale ultimo dovendo intendersi - ai sensi dello stesso art. 13, comma 5, terzo periodo, d.lgs. n.471 cit. - il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo (cioè il credito che non è "reale") e la cui inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli formali di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972".

Ciò detto, con riguardo alla motivazione delle sentenze e ai limiti in cui la stessa può essere sindacata in sede di legittimità, va ricordato che, a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla

I. n. 134 del 2012, "il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost.

Tale violazione è individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di motivazione articolata in affermazioni tra loro "in contrasto irriducibile", di motivazione "perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Sezioni Unite 8053/2014).

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza della CTR di parziale accoglimento dell'appello è apodittica e dunque apparente: la CTR afferma che l'indebito avvalimento di crediti in compensazione da parte della società [OSCURATO:PERSONA] era "certamente" in astratto "riscontrabile" con "la metodica" dei "controlli automatici" senza spiegare la fonte di tale dichiarata certezza;

2. la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata alla CTR della Campania in diversa composizione per nuovo esame,

3. il giudice del rinvio deciderà anche delle spese; PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla CTR della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 26 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] sid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8263-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 268/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controrkorrente- avverso la sentenza n. 3354/23/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 08263 sez. MT - ud. 26-01-2022 -2- Premesso che: 1. l'Agenzia delle entrare, con due motivi con i quali rispettivamente denuncia "violazione dell'art.132 c.p.c." e "violazione e falsa applicazione dell'art. 13, commi 4 e 5, d.lgs. 471/1997, dell'art.7 della 1.388/2000 e dell'art.36 bis d.P.R.600/73, anche nel relativo combinato disposto", ricorre perché la sentenza in epigrafe sia cassata nella parte dispositiva della riduzione delle sanzioni irrogate da essa Agenzia nei confronti della srl [OSCURATO:PERSONA] per indebita compensazione di debiti di imposta con crediti per incrementi occupazionali, ceduti alla contribuente da terzi e risultati, in esito ad indagini ispettive presso i medesimi terzi, "inesistenti". In particolare l'Agenzia, con il primo motivo di ricorso, lamenta non potersi ravvisare un'effettiva motivazione nel discorso -infra trascritto- al quale la CTR ha fatto seguire la ridetta riduzione: "si ritiene possibile accedere alta domanda subordinata [proposta dalla appellante srl [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.lgs. 471/97] posto che il riferimento alla "riscontrabilità" a mezzo dei cd controlli automatici fa riferimento non all'emergere della violazione da un controllo concretamente effettuato con quelle modalità ma alla sua astratta riscontrabilità con quella metodica come certamente avrebbe potuto accadere"; 2. la contribuente si è costituita con controricorso; considerato che: 1. il primo motivo è fondato e va accolto e il secondo resta assorbito. La CTR ha accolto, con la motivazione sopra riportata (v. punto 1 delle superiori premesse), il motivo di appello con cui la società [OSCURATO:PERSONA] aveva criticato la decisione di primo grado per avere la CTP disatteso la tesi espressa nell'originario ricorso secondo cui le sanzioni irrogate per indebito avvalimento di crediti di imposta ritenuti dall'ufficio inesistenti, avrebbero dovuto essere applicate nella ridotta misura del 30%, ai sensi del comma 4 dell'art. 13 del d.lgs. 471/97, trattandosi di sanzioni per violazioni riscontrabili con le procedure del controllo automatizzato o formale delle dichiarazioni, ex artt. 36 bis o 36 ter d.P.R. 600/73. Merita ricordare che la riduzione della misura delle sanzioni è prevista dal comma 4 dell'art.13 del d.lgs.471/97 ("Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato") mentre "il riferimento alla "riscontrabilità" a mezzo dei "cd controlli automatici" (così la sentenza impugnata) è nel successivo comma 5 ("Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli artt.16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472. Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli artt.36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e all'art.54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633"). Marita altresì incidentalmente e per completezza richiamare la pronuncia di questra Corte n.34443/2021 con cui è stato precisato che "In tema di compensazione da parte del contribuente di crediti fiscali, il discrimine ai fini dell'applicazione della sanzione del 30 per cento ovvero della sanzione dal 100 al 200 per cento del credito indebitamente utilizzato, come previste dall'art. 13, commi 4 e 5, d.lgs. n. 471 del 1997 (introdotti dal d.lgs. n. 158 del 2015, con contestuale abrogazione dell'art. 27, comma 17, d.l. n.185 del 2008, conv., con modif., in I. n. 2 del 2009 e succ. modif.), va individuato, rispettivamente, nell'utilizzo di un credito "non spettante", ovvero di un credito "inesistente", per tale ultimo dovendo intendersi - ai sensi dello stesso art. 13, comma 5, terzo periodo, d.lgs. n.471 cit. - il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo (cioè il credito che non è "reale") e la cui inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli formali di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972". Ciò detto, con riguardo alla motivazione delle sentenze e ai limiti in cui la stessa può essere sindacata in sede di legittimità, va ricordato che, a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, "il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. Tale violazione è individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di motivazione articolata in affermazioni tra loro "in contrasto irriducibile", di motivazione "perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Sezioni Unite 8053/2014). Nel caso di specie, la motivazione della sentenza della CTR di parziale accoglimento dell'appello è apodittica e dunque apparente: la CTR afferma che l'indebito avvalimento di crediti in compensazione da parte della società [OSCURATO:PERSONA] era "certamente" in astratto "riscontrabile" con "la metodica" dei "controlli automatici" senza spiegare la fonte di tale dichiarata certezza; 2. la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata alla CTR della Campania in diversa composizione per nuovo esame, 3. il giudice del rinvio deciderà anche delle spese; PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla CTR della Lombardia in diversa composizione. Così deciso in Roma il 26 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] sid
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