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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2023

Cassazione n. 44407/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Venezia confermava la sentenza del 23/03/2022 del Tribunale di Padova di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina pluriaggravata e continuata in concorso.

Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] Si deve rilevare che, nelle more del procedimento, è intervenuto il decesso dell'imputato, come risulta dalla comunicazione dei Carabinieri della Stazione di [OSCURATO:PERSONA] pervenuta, a mezzo della PEC, il 13 aprile 2023.

Per l'effetto, il reato contestato al medesimo si è estinto, ai sensi dell'art.150 cod. pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

La morte dell'imputato intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per Cassazione, infatti, impone l'annullamento senza rinvio, con l'enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale, ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tanto più quando non risulti dal testo del provvedimento impugnato, come nel caso di specie, l'evidenza (Sez.

U, n. 30 del 25/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217245- 01).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato.

Così deciso in Roma, il 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Venezia confermava la sentenza del 23/03/2022 del Tribunale di Padova di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina pluriaggravata e continuata in concorso. Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] Si deve rilevare che, nelle more del procedimento, è intervenuto il decesso dell'imputato, come risulta dalla comunicazione dei Carabinieri della Stazione di [OSCURATO:PERSONA] pervenuta, a mezzo della PEC, il 13 aprile 2023. Per l'effetto, il reato contestato al medesimo si è estinto, ai sensi dell'art.150 cod. pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. La morte dell'imputato intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per Cassazione, infatti, impone l'annullamento senza rinvio, con l'enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale, ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tanto più quando non risulti dal testo del provvedimento impugnato, come nel caso di specie, l'evidenza (Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217245- 01). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso in Roma, il 12
Sentenza Cassazione n. 44407/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris