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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 28183/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Sassari, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 110, 624, 625, n. 2, cod. pen.; ritenuto che con entrambi i motivi di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la nullità della sentenza per mancata applicazione dell'art. 62, n. 4, cod. pen. e della condizione di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen., sono generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Sassari, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 110, 624, 625, n. 2, cod. pen.; ritenuto che con entrambi i motivi di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la nullità della sentenza per mancata applicazione dell'art. 62, n. 4, cod. pen. e della condizione di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen., sono generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 28183/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris