CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 30946/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto dal: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como: nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] Guido, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 settembre .1967; avverso la sentenza n. 1293/22 del Tribunale di Como del 28 settembre 2022; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa vatentina [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse; sentito, altresì, per l'imputato [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Corno, che ha chiesto il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.RITENUTO che, con sentenza emessa in data 28 settembre 2022 il Tribunale di Como, in composizione monocratica ha assolto [OSCURATO:PERSONA], con la formula della insussistenza del fatto, dalla imputazione a lui mossa, avente ad oggetto la violazione della normativa in materia di sicurezza pubblica per avere, nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Bizzarrone, competente al rilascio della licenza per accendere fuochi artificiali, oltre che in quella di ufficiale di Pg e di committente di uno spettacolo di giuochi pirotecnici, omesso di verificare l'idoneità tecnico professionale della impresa affidataria dello spettacolo; che avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como, lamentando, sotto il dichiarato motivo della violazione di legge, il fatto che il Tribunale, "pur negando la qualifica di committente dello spettacolo pirotecnico all'odierno imputato, sia pervenuto ad assolverlo, senza tenere conto degli ulteriori titolo di responsabilità" a lui contestati; che il ricorrente ha, altresì, censurato con un primo motivo la sentenza in quanto in essa non è stata operata alcuna distinzione fra i compiti e le responsabilità spettanti al Sindaco di un Comune in quanto figura apicale politica dell'ente territoriale e quelle a lui spettanti in quanto Ufficiale di Governo; che, con il secondo motivo di impugnazione, la sentenza è stata censurata sotto il profilo dichiarato della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. CONSIDERATO che, sebbene sia pur vero che, secondo la espressa lezione dell'art. 569 cod. proc. pen., la parte che ha diritto ad appellare la sentenza può scegliere di ricorrere direttamente di fronte a questa Corte di cassazione, deve tenersi, altresì, conto che qualora l'impugnazione proposta sia non quella ordinaria ma quella eccezionale del ricorso per saltum, la Corte di cassazione deve interpretare la volontà della parte, per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi ed, in caso di dubbio, privilegiare il tipo ordinario di gravame, talchè, ove vi sia una formale denuncia di difetto e manifesta illogicità della motivazione ed il contenuto delle censure, che letteralmente deducono anche violazione di legge, le riveli, invece, come dirette avverso la valutazione delle prove in ordine ad una questione di mero fatto, il ricorso andrà convertito in appello (Corte di cassazione, Sezione II penale, 19 aprile 2019, n. 17297); che, nel caso che interessa il secondo motivo di impugnazione h espressamente ad oggetto il vizio di motivazione della sentenza impugnata, avendo il Procuratore della Repubblica ricorrente lamentato, a fonte di una sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, la maggiore perspicuità di un'assoluzione per non avere commesso il fatto; che, pertanto, al di là della verifica della effettiva sussistenza di un interesse attuale all'impugnazione, compito che spetta al giudice naturale della impugnazione proposta, il ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como, va convertito in ricorso in grado di appello e trasmesso per la celebrazione del giudizio alla competente Corte di appello di Milano. PQM Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per il giudizio. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2023 I