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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38788/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 2 / [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Ritenuto che entrambi i motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA] non superano il vaglio di ammissibilità.

1.1. Con il primo, il ricorrente propone censure, interamente versate in fatto, in punto di accertamento di responsabilità, senza confrontarsi criticamente con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, che, oltre ad escludere il carattere decisivo dell'invocata perizia antropometrica, ha rilevato, con argomentazioni diffuse e tutt'altro che illogiche, la solidità della piattaforma accusatoria, costituita da una pluralità di indizi, gravi precisi e concordanti (non < fì 1.) L-igia I solo il riconoscimento della persona offesa ma anche le illes,latiicaratteristiche fisiche della persona videoripresa mentre consuma i reati, l'uso da parte di quest'ultha per giungere sul posto della [OSCURATO:PERSONA] dell'imputato ed un movente) e, per converso, la "debolezza" dei rilievi difensivi o privi di riscontro o fondati su congetture.

1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato perché, a prescindere dalla omessa richiesta di applicazione della riciluzione di pena c:on l'atto di appello di cui dà esplicitamente atto la Corte territoriale , la richiesta di rito abbreviato condizionato all'espletamento di perizia antropometrica è stata rigettata in sede di udienza preliminare con motivazione congrua fondata sulla superfluità dell'accertamento.

2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 2 / [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Ritenuto che entrambi i motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA] non superano il vaglio di ammissibilità. 1.1. Con il primo, il ricorrente propone censure, interamente versate in fatto, in punto di accertamento di responsabilità, senza confrontarsi criticamente con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, che, oltre ad escludere il carattere decisivo dell'invocata perizia antropometrica, ha rilevato, con argomentazioni diffuse e tutt'altro che illogiche, la solidità della piattaforma accusatoria, costituita da una pluralità di indizi, gravi precisi e concordanti (non < fì 1.) L-igia I solo il riconoscimento della persona offesa ma anche le illes,latiicaratteristiche fisiche della persona videoripresa mentre consuma i reati, l'uso da parte di quest'ultha per giungere sul posto della [OSCURATO:PERSONA] dell'imputato ed un movente) e, per converso, la "debolezza" dei rilievi difensivi o privi di riscontro o fondati su congetture. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato perché, a prescindere dalla omessa richiesta di applicazione della riciluzione di pena c:on l'atto di appello di cui dà esplicitamente atto la Corte territoriale , la richiesta di rito abbreviato condizionato all'espletamento di perizia antropometrica è stata rigettata in sede di udienza preliminare con motivazione congrua fondata sulla superfluità dell'accertamento. 2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma
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