CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04970/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LII3ERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale della libertà di Napoli ha confermato l'ordinanza 15 luglio 2021 del GIP del Tribunale di Napoli applicativa della misura cautelare della custodia in carcere a carico dell'odierno ricorrente in relazione a fattispecie di estorsione aggravata anche dal metodo mafioso 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato, CACCAVO Vincenzo, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza dell'omessa valutazione delle deduzioni difensive in relazione all'attendibilità della persona offesa. A parere del ricorrente, vi sarebbe una valutazione autoreferenziale e assertiva e mancherebbe una autonoma valutazione sia nell'ordinanza del Tribunale del riesame sia nella stessa ordinanza genetica facendo entrambe richiamo a valutazioni già svolte dal PM e dalla polizia giudiziaria. 2.2. Violazione di legge in relazione alla concreta valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, alla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie contestata e alla effettiva sussistenza di gravi indizi. Il Tribunale non avrebbe valutato le contraddizioni tra la denuncia del 31 dicembre 2020 e le sommarie informazioni testimoniali rese dalla stessa persona offesa in 28 gennaio 2021 e avrebbe svolto deduzioni incoerenti con il reale contenuto della denuncia e delle sommarie informazioni richiamate, distoniche rispetto ai dati indiziari e senza tenere conto della possibilità di interpretazione alternative più favorevoli all'indagato. Quanto alle contraddizioni, rileva quanto segue: "- quanto all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], - nella denuncia il Sabbatino non ricorda chi dei due abbia affermato dell'esistenza di un debito con Giordano; - nelle SIT il soggetto che richiede i fasolari è il cognato del Cioccio; - nella denuncia gli avrebbero contestato un debito direttamente con Giordano; - nelle SIT il debito del Sabbatino sarebbe invece riferibile a tale [OSCURATO:PERSONA]; - quanto all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], - nella denuncia scende dall'auto il soggetto con la capigliatura rasata mentre il soggetto con la barba lunga resta in auto; - nelle SIT scendono entrambi ma solo il soggetto con la testa rasata tenta di aggredirlo; - nella denuncia i due soggetti dopo aver appreso che il Sabbatino non era il proprietario sono andati via senza fare storie; - nelle SIT i due si sono posizionati di fronte ed hanno osservato l'allestimento per circa dieci minuti;- nella denuncia il 31 dicembre 2020, alla guida dell'auto [OSCURATO:PERSONA] vi era il soggetto con la barba lunga e nera che presumibilmente si era già presentato il 24 dicembre;11 - nelle sit, alla guida della [OSCURATO:PERSONA] vi era un soggetto con la barbetta ed era lo stesso che il 24/12/2020 aveva accompagnato altro soggetto che si era presentato come cognato del Cioccio; - nella denuncia non ricorda chi avrebbe riferito che il [OSCURATO:PERSONA] in quanto suo creditore avrebbe richiesto i fasolari; - nelle SIT la p.o. individua nel cognato del Giordano l'autore della richiesta dei fasolari del 24/12/2020, identificato poi anche con l'ausilio delle FFOO nel soggetto con la barba lunga e nera e cioè il [OSCURATO:PERSONA]; - nelle SIT il Caccavo e cioè il cognato del Cioccio, identificato come il soggetto che guida l'auto il 31 dicembre non è più quello che ha posto in essere la richiesta estorsiva dei fasolari, ma come quello che accompagnava l'altro soggetto che invece si era presentato come cognato del Cioccio." Quanto ai profili di attendibilità della persona offesa, il ricorrente rileva come il ruolo di creditore del Giordano, che, secondo le deduzioni della medesima persona offesa, sarebbe alla base dell'intera vicenda, emergerebbe solo nella denuncia del 13 dicembre 2021 a distanza di 13 anni dal riferito prestito e di nove dall'intervento del medesimo Giordano senza che nelle precedenti denunce a carico di terzi il preteso danneggiato avesse mai riferito episodi similari. Quanto alla sussistenza della gravità indiziaria, il ricorrente rileva in particolare che: "- l'individuazione del soggetto che il 24/12/2021 abbia richiesto di preparare i 4 Kg di fasolari non essendo certo che sia stato il Caccavo ad interloquire con il Sabba tino in tale occasione; - l'attendibilità della persona offesa, quanto alle rilevanti discrasie del racconto sia pure riferite alla perimetrazione giuridica della fase cautelare; - la strumentalità del reato di usura rispetto alla condotta del Caccavo; - l'appartenenza del Giordano ad alcuna compagine associativa; - la configurabilità del reato di estorsione ed in particolare in punto di diritto circa la erronea applicazione dell'art. 629 c.p. (...) con riferimento all'elemento tipico della violenza o minaccia, inesistenti anche nella forma implicita, indiretta o larvata. (...) (...) con riferimento all'ingiusto profitto o altrui danno, posto che, a differenza di quanto erroneamente argomentato dal Tribunale, la mera indicazione del proprio grado di parentela quale affine del Giordano, è stata esternata senza alcuna ulteriore finalità illecita," Più in generale, infatti, la frase di cui all'imputazione non potrebbe avere un contenuto minaccioso non essendo stata esplicitata la volontà di non adempiere al pagamento di quanto richiesto. Per altro verso, la stessa versione offerta dalla persona offesa, per cui avrebbe ricevuto un prestito nel 2008 di 80.000 C restituendone solo 10.000 circa 10 anni fa dimostrerebbe la fondatezza della pretesa che imporrebbe quanto meno la riqualificazione in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Infine, nell'indicare alcune circostanze relative alla vita dei pregressi carcerari del Giordano, la parte offesa sarebbe stata del tutto imprecisa. 2.3. Violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso. Il ricorrente rileva che mancherebbe nel caso di specie alcun comportamento oggettivamente idoneo ad evocare la presenza di un'associazione di stampo mafioso e a determinare le conseguenze coartazione psicologica in capo alla persona offesa. In primo luogo, vi sarebbe stata l'evocazione di un soggetto malavitoso ma non legato ad ambienti camorristici (il Cioccio). In secondo luogo, nel secondo episodio, la parte offesa non avrebbe avuto remore reagire violentemente. 2.4. Violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla ritenuta attualità delle esigenze cautelari a fronte di un unico episodio risalente a sette mesi prima dell'applicazione della misura senza che vi siano stati ulteriori profili di pericolosità esplicitati il che renderebbe illegittima anche l'applicazione della presunzione di cui al terzo comma dell'articolo 275 cod proc pen [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso riguardanti i profili di gravità indiziaria risultano proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099),Infatti, il giudizio di legittimità non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative, anche plausibili, del fatto, ma sull'opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico giuridica, rimanendo precluse «nuove» attribuzioni di significato o una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. 1.1. Del tutto infondata risulta infatti la prospettazione di una mancanza di autonoma valutazione. Con riferimento alla ordinanza genetica, tale eccezione risulta tra l'altro generica in quanto nemmeno si indicano specifici passaggi o questioni - al di fuori di una sostanziale e legittima condivisione di premesse e conclusioni tra i due scritti. 1.2. Per il resto la motivazione del provvedimento impugnato risulta ampia e congrua e specifica e frutto dell'applicazione di consolidate regole di esperienza. Il Tribunale fornisce una lettura corretta delle dichiarazioni della persona offesa evidenziando la presenza di specificazioni graduali in occasione delle successive presentazioni alla PG, fisiologiche in un contesto quale quello oggetto del giudizio. Peraltro, lo stesso Tribunale indica specifici elementi che permettono di collocare il ricorrente nel luogo e nel momento indicato dalla parte offesa senza che lo stesso abbia saputo fornire una adeguata spiegazione alternativa. 1.2.1. Peraltro, la prospettazione relativa alla sussistenza di una pretesa legittima non riguarda una pretesa propria né permette di individuare un effettivo collegamento con il preteso avente diritto. 1.3. La vicenda, sebbene apparentemente di scarso rilievo, rientra nell'evocazione di soggetti prossimi alla criminalità organizzata (nella ricostruzione del Tribunale del riesame, risulta che il richiamo al Giordano determina l'evocazione del clan Anastasio e sul punto le contestazioni in sede di ricorso risultano meramente apodittiche) e risulta finalisticamente connessa allo svolgimento di attività lavorativa in un contesto di cui i ricorrenti rivendicherebbero il controllo. 1.4. Le forme utilizzate risultano essere, per quanto indirette, allusive e chiaramente finalizzate ad un assoggettamento della persona offesa stessa (Sez. 1, Sentenza n. 14951 del 06/03/2009 Rv. 243731, Izzo; Sez. 2, Sentenza n. 45321 del 14/10/2015 Rv. 264900). 2. Del tutto infondata anche la doglianza in punto attualità delle esigenze cautelari in quanto non elisa dal non rilevante il lasso di tempo trascorso dai fatti e comunque sussistendo congrua e specificai motivazione sul punto con cui il ricorrente nemmeno si confronta compiutamente. 3. Le considerazioni svolte fondano il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M., Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5 e'r Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.