Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2024

Cassazione n. 21312/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Napoli ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento del carattere doloso dell'allontanamento dall'abitazione, essendo stata adeguatamente esclusa la tesi difensiva dell'errore di fatto; Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della pericolosità conseguente ai precedenti anche specifici, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il giorno 17 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Napoli ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento del carattere doloso dell'allontanamento dall'abitazione, essendo stata adeguatamente esclusa la tesi difensiva dell'errore di fatto; Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della pericolosità conseguente ai precedenti anche specifici, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno 17 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 21312/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris