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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04740/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 23/ RG 23900 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza che ne ha confermato la condanna per evasione, deducendo violazione di legge per il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile.

I motivi sono generici e meramente reiterativi di quelli d'appello, disattesi dai giudici del gravame con motivazione coerente.

In particolare, alle pagg. 3 e 4 si è esclusa, con argomenti logici, fondati su elementi di fatto non contestati, che l'imputato fosse stato trovato a 200 metri da casa, in un campo, non compatibile con un fugace allontanamento tale da integrare la causa di non punibilità.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 23/ RG 23900 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza che ne ha confermato la condanna per evasione, deducendo violazione di legge per il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. I motivi sono generici e meramente reiterativi di quelli d'appello, disattesi dai giudici del gravame con motivazione coerente. In particolare, alle pagg. 3 e 4 si è esclusa, con argomenti logici, fondati su elementi di fatto non contestati, che l'imputato fosse stato trovato a 200 metri da casa, in un campo, non compatibile con un fugace allontanamento tale da integrare la causa di non punibilità. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/
Sentenza Cassazione n. 04740/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris