CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21897/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ra speciale in attidall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore- intimata –avverso la sentenza dalla [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia, n. 4251/26/2021 depositata in data 23/11/2021udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] SuccioNumero registro generale 14372/2022Numero sezionale 4219/2026Numero di raccolta generale 21897/2026Data pubblicazione 26/06/2026Il 30 agosto 2019 viene notificata alla società [OSCURATO:SOCIETA]. unacartella di pagamento relativa a IVA per l’anno 2017, derivante daldisconoscimento di una compensazione effettuata mediante utilizzo diun credito asseritamente maturato da un soggetto terzo, la societàTubra [OSCURATO:SOCIETA]., nell’ambito di un’operazione di accollo del debitotributario. La contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Bergamo, sostenendo la legittimità dellacompensazione ai sensi dell’art. 17 del d. Lgs. n. 241 del 1997 edell’art. 8 dello Statuto del contribuente, anche a prescinderedall’effettiva esistenza e spettanza del credito del terzo. L’Agenzia delleEntrate interveniva in giudizio eccependo la mancata prova delcontratto di accollo e dell’esistenza di un credito certo, liquido edesigibile, oneri che gravano sulla ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile l’intervento dell’Ufficio e il ricorsonei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione per carenza dilegittimazione passiva.Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello,insistendo sulla legittimità della compensazione con credito di soggettodiverso e contestando la pretesa impositiva. L’Ufficio si costituiva,rilevando che la compensazione è effettuata utilizzando il codice fiscaledel soggetto formalmente titolare del credito e il codice identificativoprevisto per il soggetto diverso dal fruitore, nonché un codice tributoriferito al versamento IVA annuale.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale esaminava la disciplinaapplicabile e richiamava l’interpretazione restrittiva dell’istituto dellacompensazione in ambito tributario, evidenziando che essa è ammessaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] SuccioNumero registro generale 14372/2022Numero sezionale 4219/2026Numero di raccolta generale 21897/2026Data pubblicazione 26/06/2026solo nei casi espressamente previsti dalla legge e, di regola,esclusivamente tra debiti e crediti riferibili ai medesimi soggetti.Richiamava inoltre la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’accollodel debito fiscale non comporta l’assunzione della qualità dicontribuente e non consente l’utilizzo in compensazione di crediti diterzi, in mancanza di specifica previsione normativa o di adesionedell’Amministrazione finanziaria. [OSCURATO:PERSONA] rilevava che, nelcaso di specie, la compensazione era effettuata con un credito estraneoal rapporto tributario della contribuente e che l’Agenzia delle Entratepuò legittimamente negarne l’utilizzo, soprattutto in assenza di provadella sua effettiva esistenza. Evidenziava inoltre che il legislatore hasuccessivamente introdotto un divieto generale di compensazione deidebiti fiscali accollati, confermando l’indirizzo restrittivo. Ritenevapertanto legittima l’iscrizione a ruolo del debito residuo e concludevaper il rigetto dell’appello, confermando la sentenza di primo grado econdannando la società appellante alla rifusione delle spese di giudizio.Ricorre a questa Corte [OSCURATO:SOCIETA]. con atto affidato a tremotivi.L’Amministrazione finanziaria è rimasta intimata di fronte aquesta CorteRAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 14, comma 5, del d. Lgs. n. 546 del 1992, ai sensidell’art. 360, n. 3, c.p.c., assumendo che la sentenza impugnataomette del tutto di esaminare il primo motivo di appello, relativoall’ammissibilità dell’intervento dell’Agenzia delle entrate – Direzioneprovinciale di Bergamo. Secondo la ricorrente, la CTR si limita aCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] SuccioNumero registro generale 14372/2022Numero sezionale 4219/2026Numero di raccolta generale 21897/2026Data pubblicazione 26/06/2026decidere nel merito, confermando la sentenza di primo grado, senzaconfrontarsi con la questione processuale dell’intervento, che invecedoveva ritenersi ammissibile in quanto intervento adesivo dipendente,peraltro richiesto dall’Agente della riscossione, e comunque privo dieffetti pregiudizievoli sul contraddittorio e sui diritti difensivi delle parti.Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.Invero, non vi è interesse in capo alla contribuente ad ottenerel’ammissione dell’intervento in causa dell’Agenzia delle entrate, inquanto detto interesse, semmai, si colloca in capo ad essa Agenziadelle entrate, contraddittore e avversario della contribuente, non incapo alla [OSCURATO:SOCIETA]Con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsaapplicazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., per manifestaillogicità della motivazione. La ricorrente sostiene che la sentenzaimpugnata presenta un insanabile contrasto logico, poiché afferma diconfermare la decisione di primo grado, ma fonda la motivazione suvalutazioni di merito che presuppongono l’ammissibilità dell’interventodell’Agenzia delle entrate e la regolare instaurazione delcontraddittorio, profili che nel giudizio di primo grado avevano invececondotto a pronunce di inammissibilità. Ne deriva, secondo laricorrente, una motivazione incoerente, che non consente dicomprendere se la CTR abbia inteso confermare o riformare ladecisione impugnata, con conseguente vizio di illogicità manifesta dellasentenza.Il motivo è infondato, sia pure con correzione della motivazioneex art.384 ultimo comma c.p.c. nei termini che seguonoSostiene in sintesi la parte ricorrente che la sentenza della CTRsarebbe illogica in quanto avrebbe confermato la sentenza di primogrado che ha dichiarato inammissibile l’intervento dell’Ufficio ma poiCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] SuccioNumero registro generale 14372/2022Numero sezionale 4219/2026Numero di raccolta generale 21897/2026Data pubblicazione 26/06/2026condannato la contribuente al pagamento delle spese in favoredell’Amministrazione finanziaria.Orbene, in realtà l’errore commesso dal giudice di appello èpienamente riconoscibile leggendo la sentenza unitamente alla partemotiva: la CTR ha in realtà riconosciuto implicitamente lalegittimazione dell’Agenzia delle Entrate a partecipare al giudizio e,pronunciandosi nel merito, ha ritenuto la fondatezza delle sue ragioni.Pertanto, la sentenza impugnata avrebbe dovuto pronunciare unrigetto dell’appello nel merito, con le conseguenti statuizioni in ordinealle spese del grado: di conseguenza, sia pure con la diversamotivazione sopra esposta, la decisione impugnata merita conferma.Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 8, comma 2, della legge n. 212 del 2000, 17del d. Lgs. n. 241 del 1997 e 1273 e seguenti del c.c., ai sensi dell’art.360, n. 3, c.p.c. Si censura la sentenza per avere ritenuto illegittima,anteriormente all’entrata in vigore del d.L. n. 124 del 2019,l’operazione di accollo di debiti tributari con compensazione di creditidell’accollante. La ricorrente sostiene che, prima dell’interventolegislativo del 2019, nessuna norma vietava tale compensazione e chel’interpretazione adottata dai giudici di merito, fondata anche sullarisoluzione n. 140 del 2017 dell’Agenzia delle entrate, introduceindebitamente un divieto non previsto dall’ordinamento. Assume altresìche l’accollo comporta l’assunzione della qualità di debitore in capoall’accollante, sicché sussistono i presupposti soggettivi per lacompensazione, la quale deve considerarsi fatto estintivo legittimodell’obbligazione tributaria.Il motivo è infondato.La sentenza di merito ha accertato in fatto che “la pretesaerariale scaturiva dalla compensazione effettuata ai sensi dell’art. 17Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] SuccioNumero registro generale 14372/2022Numero sezionale 4219/2026Numero di raccolta generale 21897/2026Data pubblicazione 26/06/2026del d. Lgs. n. 241 del 1997 con un credito di un soggetto terzo, lasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per il pagamento di imposte relative all’anno2017 per complessivi euro 11.429,33”. A fronte di ciò essa ha poiritenuto che “appare pertanto legittimo il diniego opposto dato chel’istituto della compensazione, fatte salve limitate eccezioni previste dadisposizioni normative specifiche, è consentito solo tra debiti e creditiin essere tra i medesimi soggetti e non tra soggetti distinti. Nel caso incui sia mancata l’adesione dell’Agenzia delle Entrate la stessa puòlegittimamente negare la compensazione qualora possa derivarglienereale pregiudizio, dipendente dal fatto che il credito opposto risultieffettivamente non utilizzabile o, a maggior ragione, inesistente. comenel caso trattato”.Tale affermazione è del tutto corretta in diritto.Questa Corte ripetutamente ha affermato (Cass. n. 3930/2025;Cass. n. 9353/2024; Cass. n. 23934/2024) che in tema dicompensazione di obbligazioni tributarie, l'accollo negoziale di debitierariali assume efficacia di accollo interno nei confrontidell'Amministrazione finanziaria, per cui soggetto debitore nei confrontidell'erario resta sempre l'accollato; ne deriva che, anche relativamentea crediti e debiti d'imposta afferenti alla medesima annualità, l'assenzadel presupposto dell'identità soggettiva, già prescritto dall'art. 17 deld. Lgs. n. 241 del 1997, comporta che, anche per le annualitàprecedenti l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 2, del d.L. n. 124 del2019, conv. con modif. dalla L. n. 157 del 2019, né l'accollante puòcompensare con i propri crediti d'imposta i debiti tributari erarialinegozialmente accollati, né l'accollato può pretendere dall'erario che ipropri debiti si compensino con i crediti d'imposta dell'accollante.In conclusione, il ricorso va rigettato.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] SuccioNumero registro generale 14372/2022Numero sezionale 4219/2026Numero di raccolta generale 21897/2026Data pubblicazione 26/06/2026Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite delpresente giudizio, in forza della mancata costituzione dell’intimataAmministrazione finanziaria P.Q.Mrigetta il ricorso.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 15 maggio 2026.Il PresidenteGiacomo Maria NonnoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA]