CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 luglio 2026
Cassazione n. 23060/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IONE in personadel legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCAMPANIA n. 2299/2023 depositata il 11/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/07/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Il presente giudizio giunge a questa Corte per la seconda volta, a seguitodel ricorso in cassazione proposto contro la sentenza della Corte di giustiziaNumero registro generale 22768/2023Numero sezionale 5392/2026Numero di raccolta generale 23060/2026Data pubblicazione 11/07/2026tributaria di secondo grado della Campania (hinc: CGT2) n. 2299/2023depositata in data 11/04/2023, nell’ambito del giudizio di rinvio instauratoa seguito dell’ordinanza n. 28600/2021 emessa da questa Corte in data18/10/2021.1.1. In particolare, risulta dagli atti che [OSCURATO:SOCIETA]. (hinc: lacontribuente) aveva impugnato tre cartelle di pagamento, così descrittenella sentenza impugnata:- 071/2012/0110423369501, per complessivi Euro 5.960.443,91 per IVA,IRAP ed IRES per gli anni 2004 e 2005, importi dovuti in virtù delle sentenzen. 239/17/2011 e 240/17/2011 pronunciate dalla Commissione TributariaProvinciale di Napoli a seguito degli avvisi di accertamento n.RED030100018/2010 e RED030100032/2010;- 071/071/2013/0110381405502, per complessivi Euro 2.085.161,86 perIVA, per gli anni 2004 e 2005, importi dovuti in virtù delle sentenze n.206/33/2013 e 207/33/2013 pronunciate dalla Commissione TributariaRegionale per la Campania a seguito degli avvisi di accertamento n.RED030100018/2010 e RED030100032/2010;- 071/2014/0052846126501, per Euro 124.903,73 aventi ad oggettosanzioni pecuniarie relative all’anno 2004, quale iscrizione a ruolo ex art.68 d.lgs. n. 546 del 1992 a seguito della sentenza n. 206/33/2013pronunciata dalla CTR Campania.Tali atti impositivi si inseriscono in una vicenda traslativa dell’azienda, dalmomento che le pretese portate nelle cartelle impugnate riguardavano laAlfonso [OSCURATO:SOCIETA]. e l’agente della riscossione ne aveva chiesto ilpagamento alla cessionaria dell’azienda, [OSCURATO:SOCIETA]., ritenutaobbligata in solido ai sensi dell’art. 2560 c.c.La vicenda processuale si era snodata in una sequenza che vedeva,dapprima il giudice di prime cure accogliere il ricorso della BRS Cappuccios.r.l., con pronuncia riformata dalla Commissione tributaria regionale dellaCampania, che accoglieva l’appello dell’agente della riscossione. LaNumero registro generale 22768/2023Numero sezionale 5392/2026Numero di raccolta generale 23060/2026Data pubblicazione 11/07/2026sentenza d’appello era stata, poi, cassata con rinvio da questa Corte conordinanza n. 28600/2021, che, in particolare aveva rilevato:- la necessità di accertare se si era verificata la cessazione della materia delcontendere per la cartella n. 07120140052846126501, poiché oggetto didefinizione agevolata;- la fondatezza del quarto motivo di ricorso in relazione alle altre duecartelle, poiché se, da un lato, queste ultime erano state correttamentenotificate al cessionario dell’azienda, dall’altro lato, «la CTR non haconsiderato le difese della società contribuente in relazione alla capienzapatrimoniale della cedente e ai limiti della responsabilità del cessionarioentro il valore del ramo d'azienda ceduto, difese legittimamente propostein sede di impugnazione della cartella di pagamento ed involgenti ipresupposti applicativi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14.»2. Nel giudizio di riassunzione la CGT2, con la sentenza n. 2299 cit., ha,preliminarmente, evidenziato che: «le questioni relative all’entità dei creditioggetto delle cartelle esattoriali da rideterminare per effetto di controcreditied altre vicende esposte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. non possono essere inquesta sede esaminate. Ed infatti, dalla sentenza della S.C. risulta evidenteche il rinvio a questa Corte è stato compiuto esclusivamente al fine divalutare gli effetti della definizione agevolata della cartella n.071/2014/0052846126501, nonché per verificare se ricorrono i presuppostiper ritenere sussistente la responsabilità solidale della cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]. con riguardo alla capienza del patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA] ed al valore del ramo di azienda ceduto (ai fini del contenimentoentro tali limiti della responsabilità della cessionaria). L’esame di ogni altraquestione è quindi precluso, in quanto coperto dal giudicato interno.»2.1. La CGT2 - dichiarata la cessazione della materia del contendere conriguardo al credito oggetto della cartella n. 071/2014/0052846126501 –con riferimento alle altre due cartelle ha evidenziato che, non essendo statacontestata alcuna frode, occorreva verificare, ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n.Numero registro generale 22768/2023Numero sezionale 5392/2026Numero di raccolta generale 23060/2026Data pubblicazione 11/07/2026472 del 1997, la capienza della società cedente. Ha quindi affermato che:«Al riguardo occorre osservare che l’onere di dimostrare l’insufficienza ditale patrimonio grava sulla creditrice (Cass. SS.UU. 28709/2020; Cass.18117/2021 in motivazione); può però ritenersi che la prova sia stataraggiunta, giacché, pur a fronte dei numerosi pignoramenti mobiliari epresso terzi eseguiti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] nel corso di unarco di tempo considerevole, è riuscita a riscuotere solo Euro 134.056,45(il pagamento risulta peraltro eseguito dal terzo pignorato ASL Napoli 3Sud). Del tutto assorbente, sotto tale profilo, è poi il fatto, riconosciuto dallastessa [OSCURATO:SOCIETA]., che, in sede esecutiva, l’ADER è riuscita arecuperare altre somme solo con pignoramenti in suo danno e non in dannodella cedente (cfr. allegato 5 alle memorie depositate il 2/3/2023). Sussistepertanto la responsabilità solidale della [OSCURATO:SOCIETA]. entro il limitedel valore del ramo d’azienda che, in assenza di altri elementi, deve ritenersipari al prezzo pagato e cioè ad Euro 700.015.»3. Contro la sentenza della CGT2 la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorsoin cassazione con tre motivi.4. Le parti intimate non si sono costituite.5. In data 19/06/2026 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato dichiarazione diincompatibilità dal 18/02/2026 fino al 01/11/2026.6. In data 25/06/2025 ha depositato memoria l’avv. [OSCURATO:PERSONA],unitamente alla procura nella quale la ricorrente dichiarava di nominarequest’ultimo quale nuovo difensore, in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], medio tempore deceduto, e in aggiunta all’avv. [OSCURATO:PERSONA].È stato, altresì, chiesto il rinvio della causa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, occorre disattendere la richiesta di rinvio propostadall’avv. [OSCURATO:PERSONA], considerato che, alla data del 18/02/2026,nonostante il decesso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], era ancora conferito ilmandato all’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, quest’ultimo non ha rinunciato alNumero registro generale 22768/2023Numero sezionale 5392/2026Numero di raccolta generale 23060/2026Data pubblicazione 11/07/2026mandato (limitandosi a comunicare la propria incompatibilità ad tempus nelperiodo compreso tra il 18/02/2026 e il 01/11/2026) e neppure la parte harevocato il mandato.L’incompatibilità temporanea in capo all’avv. [OSCURATO:PERSONA] consegue a unascelta professionale del difensore che ha optato per un determinato regimelavorativo presso l’Università e non a una sopravvenienza connotata dalrequisito dell’imprevedibilità. Deve, peraltro, rilevarsi come nel caso dispecie non solo le parti intimate non si siano costituite (e non ci siano,quindi, particolari repliche o eccezioni da sollevare), ma anche che nellamemoria depositata dal nuovo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] sonostate svolte anche argomentazioni inerenti ai motivi di ricorso in esame.1.1. Proseguendo con le questioni preliminari, occorre evidenziare chela stessa ricorrente – nella seconda memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. - dàgiudizio di cassazione (ex multis Cass., 13/03/2024, n. 6642).1.2. Non sussistono, neppure, i requisiti per rinviare la causa a nuovoruolo in attesa della definizione degli altri giudizi evocati dal ricorrente (unodei quali, peraltro, oggetto di trattazione nella presente adunanzacamerale), per la ragione assorbente che la questione di cui si discute nelpresente giudizio di cassazione attiene alla capienza patrimoniale delcedente e ai limiti di responsabilità del cessionario. Del resto, anche nellasentenza impugnata – come già evidenziato nella premessa, v. supra, sub2 – si legge che ogni altra questione è coperta da giudicato. Taleaffermazione non risulta oggetto di espressa censura ad opera della societàricorrente con uno dei motivi di ricorso proposti nel presente giudizio aisensi dell’art. 360, primo comma, c.p.c.2. Ciò premesso, con il primo motivo di ricorso è stata denunciata, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., la violazione dell’art. 115c.p.c. consistente nell’errore di percezione del contenuto oggettivo delleprove, la violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, consistente nelNumero registro generale 22768/2023Numero sezionale 5392/2026Numero di raccolta generale 23060/2026Data pubblicazione 11/07/2026difetto di motivazione in relazione a specifico punto controverso, ossia lacapienza patrimoniale del cedente e il vizio di motivazione apparente.2.1. Con tale motivo la ricorrente – richiamata la sentenza impugnatanella parte riportata, in premessa (supra, sub 2.1.) - ha rilevato che ilgiudice di seconde cure è incorso nel travisamento di fatto. Difatti, la CGT2rinviene la prova della insufficiente capacità patrimoniale dell’[OSCURATO:SOCIETA]. all’interno del documento allegato n. 5 (sub doc. 21) allememorie del 2.03.2023 (sub doc. 20), di cui risulta, tuttavia, valorizzatosolamente il pagamento di Euro 134.056,45, riscosso con pignoramentopresso il terzo creditore. Viene, così, dedotta l’insussistenza della capacitàpatrimoniale propria del cedente. La ricorrente rileva, tuttavia, che, daldocumento valorizzato dal giudice di seconde cure ai fini della decisionerisulta che sono state riscosse somme per «… €. 1.263.233,78 pagati perIVA in cartella 07120120110423369000, pari alla differenza tra debitooriginario e residuo (all. 2 memorie e all. 32 riassunzione); €. 134.056,45,pignorati e pagati il 1.4.19 (all. 47 ricorso in riassunzione); €. 258.450,34,pignorati e pagati il 16.12.2019 (all. 37 e 46 ricorso in riassunzione e all. 2memorie) …».L’allegato 32 (sub doc. 22) del ricorso per riassunzione (sub doc. 18),menzionato nell’allegato 5, è l’estratto ruolo della cedente [OSCURATO:SOCIETA], dove si apprezza il differenziale tra debito iniziale e debitoresiduo, riportato, sul versante IVA, nell’allegato 5 (sub doc. 21) allememorie depositate il 02.03.23 (sub doc. 20), i cui sottostanti criteri dicalcolo sono illustrati a pag.5 delle stesse.Nel caso di specie, il giudice, non ha selezionato più elementi di provada più documenti differenti o all’interno dello stesso documento, ma hasussunto una circostanza, ovvero la riscossione dei soli Euro 134.056,45,isolandola dal contesto documentale di cui tradisce la percezione perritrarne un giudizio di sfavore in danno della parte, ritenuta non capientepatrimonialmente.Numero registro generale 22768/2023Numero sezionale 5392/2026Numero di raccolta generale 23060/2026Data pubblicazione 11/07/20262.2. Ad avviso di parte ricorrente il travisamento della prova fondantela decisione si pone anche a presupposto del difetto di motivazione, nellamisura in cui, in sentenza, non v’è alcun passaggio sul pagamento di Euro1.263.233,78, versati dall’[OSCURATO:PERSONA], e sul perché, in virtù di questopagamento, il cedente sia stato giudicato patrimonialmente incapiente.2.3. Infine, la parte ricorrente richiama, a pag. 7 del ricorso incassazione, quanto riportato a pag. 7 del ricorso in riassunzione prodottosub doc. 18, dove aveva evidenziato come la prova della capienza dellasocietà cedente fosse corroborata dal rigetto delle istanze di fallimentoproposte dallo stesso agente della riscossione, evidenziando che: «Tantociò è vero che nessuna istanza di insinuazione al passivo è stata fatta, intutti i giudizi pre fallimentari, segno che al di là della vicenda tributarianascente dagli avvisi di accertamento, non vi sono pendenze con i creditoricommerciali, né tanto meno con INPS ed INAIL (…). Esiste, ancora,pignoramento intentato dall’AER contro la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,rinunciato come da decreto RGE 117-14 (si veda atto di intervento per laCTR della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. del 07.03.18, sub. 7 ricorso percassazione, pag. 5 e suoi all. 14 pag. 2/18 – 15 pag. 3/18 – 16 – 17 delTribunale di Napoli – profili ripresi e comprovati da [OSCURATO:SOCIETA]. in memorieper la CTR del 11.01.19, pag. 8, sub. 12 ricorso per cassazione, quintocapoverso e speculari suoi all. 14 pag. 2/18 – 15 pag. 3/18 – 16 – 17 delTribunale di Napoli). … Non è stato assolutamente rilevato dalla CTR che laAlfonso [OSCURATO:SOCIETA]. fosse soggetto potenzialmente aggredibile e nonfallibile (…). Si faceva presente, per l’appunto, l’esistenza del pignoramentodel 26.10.2017 (…) negativo sul mobilio, ma positivo per i conti correnti(ben sei in attivo) e credito verso terzi in bilancio come in esso indicato ead oggi non escusso … La differenza tra debito originario e residuo, inoltre,apprezzabile dall’estratto ruolo della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (si veda all.25-26 dell’atto di intervento del 20.09.18 sub. 7 ricorso per cassazione,richiamati a pag. 10 ed 11 primo capoverso – all. 27-28 memorie [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 22768/2023Numero sezionale 5392/2026Numero di raccolta generale 23060/2026Data pubblicazione 11/07/2026per la CTR del 11.01.19, sub. 12 ricorso per cassazione, richiamati a pag.15-16) palesa l’esistenza di pagamenti parziali, a fronte di debiti daprovvisoria esecuzione … di importi per milioni di euro.Tutti questi dati e documenti sono pacifici, dedotti e prodotti nei gradidi merito, … Non può ritenersi, dunque, che in tale caso potesse esserinsoddisfatta la pretesa del Fisco a causa dell’esiguità del patrimoniorispetto alla massa dei debiti (…) e manca la prova della insufficienzapatrimoniale del cedente, anzi è provato l’esatto contrario. … La CTR haerrato perché non ha valutato la capienza patrimoniale del cedente … Talemancanza non è considerata affatto dalla CTR e ciò deve essere valutato intale sede di riassunzione secondo il principio di diritto enunciato dallaCassazione evidenziando secondo quanto chiarito e documentato, che lasituazione patrimoniale del cedente non era incapiente o insufficiente.»Conclude, quindi, rilevando che quanto dedotto evidenziava, in realtà,rilevanti importi pagati a fronte della sola IVA ed anche per le impostedirette per importi multipli rispetto al valorizzato pignoramento di Euro134.056,45, a fronte delle quali il giudice di seconde cure non ha motivatoalcunché.2.4. Infine, la ricorrente ha evidenziato come la stessa cedente, nonchéobbligata principale, costituendosi nel giudizio di riassunzione proclamavala propria capienza patrimoniale, affermando che: «Per pagamentispontanei e coattivi la deducente ha già pagato molti milioni di euro ed hadimostrato una solida capacità patrimoniale tramite: - sei conti correnti maiaggrediti dall’AdER con pignoramenti presso terzi; - milioni di euro di creditiverso terzi appostati in bilancio, mai pignorati; - milioni di euro dipignoramenti presso terzi positivi verso le ASL di cui la parte è fornitrice; -pagamenti spontanei; - istanze di fallimento a carico della cedente, ben tredi identico contenuto, tutte respinte con sonora condanna dell’AdER allespese.»Numero registro generale 22768/2023Numero sezionale 5392/2026Numero di raccolta generale 23060/2026Data pubblicazione 11/07/20262.5. Il motivo di ricorso proposto si articola in una duplice censura,riguardando, in primo luogo, il travisamento del fatto probatorioriconducibile, ad avviso di parte ricorrente, alla circostanza che il giudice diseconde cure ha ritenuto pagato dalla cedente il solo importo di Euro134.056,45, riscosso coattivamente attraverso il pignoramento nei suoiconfronti, senza considerare gli altri importi indicati nel documento in cuiera contenuto il dato appena richiamato, tra i quali la somma di Euro1.263.233,78. In secondo luogo, sempre con riferimento a quest’ultimoimporto, viene denunciato il vizio motivazionale della sentenza impugnata(v. pag. 6 ricorso in cassazione: «Il travisamento della prova fondante ladecisione si pone anche a presupposto del difetto di motivazione, nellamisura in cui, in sentenza, non v’è alcun passaggio sul pagamento di €.1.263.233,78, versati dall’[OSCURATO:PERSONA] e sul perché, il [in] virtù diquesto pagamento, il cedente sia stato giudicato patrimonialmenteincapiente»).2.6. Partendo dal profilo afferente al vizio motivazionale occorre rilevareche il motivo di ricorso è infondato, dal momento che il mancato riferimentoall’importo di Euro 1.263.233,78 non preclude affatto la ricostruibilitàdell’iter logico della sentenza impugnata, consentendo di individuare leragioni del convincimento del giudice di seconde cure.2.7. Sempre con riferimento all’importo di Euro 1.263.233,78 occorrerilevare come la CGT2 – diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente –non sia incorsa affatto in un travisamento del fatto, ma abbia piuttostoindicato quali fossero gli elementi ritenuti rilevanti e decisivi ai fini delproprio convincimento in merito alla valutazione della capienza della societàcedente. Tanto più che l’esame del documento – ammissibile, anche inquesta sede, a fronte della deduzione di un error in procedendo – integraun prospetto di parte, come tale liberamente valutabile dal giudice diseconde cure, che ha indicato i dati rilevanti ai fini della ricostruzione dellacapienza patrimoniale della società cedente, senza essere tenuto, peraltro,Numero registro generale 22768/2023Numero sezionale 5392/2026Numero di raccolta generale 23060/2026Data pubblicazione 11/07/2026ad esporre tutte le emergenze istruttorie. Questa Corte ha, infatti, precisatoche, ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazionidesumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4,115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento delgiudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra leprospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute diper sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar contodell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite(Cass., 04/03/2011, n. 5241).È appena il caso di precisare come la valutazione del giudice di secondecure censurata con il motivo di ricorso in esame riguardasse la capacitàpatrimoniale della società cedente da riferire all’adempimento delle proprieobbligazioni tributarie. L’importo di Euro 1.263.233,78 viene indicato dallaricorrente come la differenza tra originario ammontare e debito residuo. Sulpunto l’all. 32 richiamato dalla ricorrente costituisce un estratto di ruolo cheindica come carico iscritto a ruolo l’importo di Euro 5.695.589,39 e un debitoresiduo di Euro 3.945.402,82. Ora, a parte la circostanza che la ricorrenteisola un dato contabile, senza tenere conto dell’intero ammontare delresiduo (cui deve essere riferita la capacità patrimoniale della ricorrente),resta il fatto che CGT2 - affermando che: «può però ritenersi che la provasia stata raggiunta, giacché, pur a fronte dei numerosi pignoramentimobiliari e presso terzi eseguiti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] nelcorso di un arco di tempo considerevole, è riuscita a riscuotere solo Euro134.056,45 (il pagamento risulta peraltro eseguito dal terzo pignorato ASLNapoli 3 Sud). Del tutto assorbente, sotto tale profilo, è poi il fatto,riconosciuto dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]., che, in sede esecutiva,l’ADER è riuscita a recuperare altre somme solo con pignoramenti in suodanno e non in danno della cedente (cfr. allegato 5 alle memorie depositateil 2/3/2023)» - ha eseguito una valutazione (di fatto) circa la capienzaNumero registro generale 22768/2023Numero sezionale 5392/2026Numero di raccolta generale 23060/2026Data pubblicazione 11/07/2026patrimoniale da parte della società cedente, con un accertamento sottratto,sotto tale profilo, al sindacato di legittimità.3. Con il secondo motivo di ricorso è stato denunciato, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di plurimi fatti storiciintrodotti dalla parte sulla capacità patrimoniale della cedente, decisivi peril giudizio.3.1. Con tale motivo la ricorrente censura la seguente affermazionedella sentenza impugnata: « … l’onere di dimostrare l’insufficienza di talepatrimonio grava sulla creditrice (…); può però ritenersi che la prova siastata raggiunta, giacché, pur a fronte dei numerosi pignoramenti mobiliarie presso terzi eseguiti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] nel corso di unarco di tempo considerevole, è riuscita a riscuotere solo Euro 134.056,45(il pagamento risulta peraltro eseguito dal terzo pignorato ASL Napoli 3Sud). Del tutto assorbente, sotto tale profilo, è poi il fatto, riconosciuto dallastessa [OSCURATO:SOCIETA]., che, in sede esecutiva, l’ADER è riuscita arecuperare altre somme solo con pignoramenti in suo danno e non in dannodella cedente (cfr. allegato 5 alle memorie depositate il 2/3/2023).»La ricorrente rileva che, già con ricorso introduttivo del primo gradoaveva censurato la mancanza dei presupposti ex art. 14 d.lgs. n. 546 del1992, ribadendo tali contestazioni sia nelle controdeduzioni in appello chenelle memorie depositate per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui si legge che:«La consistenza e capacità di assolvere i debiti della [OSCURATO:PERSONA] srlè stata oggetto di diversi ricorsi per fallimento depositati innanzi al [OSCURATO:PERSONA], tutti rigettati anche con sonore condanne alle spese a carico dellaAgenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] (decreti di rigetto all. 11-12-13).L’evoluzione dei vari giudizi non solo dimostra come vi siano liti promosseavverso avvisi di accertamento basate su motivi seri e non pretestuosi(valutati anche in sede pre fallimentari tali), ma anche che l’azienda non siain stato di decozione e possa far fronte alle proprie obbligazioni tributarie,quindi sia aggredibile. Tanto ciò è vero che alcuna istanza di insinuazione alNumero registro generale 22768/2023Numero sezionale 5392/2026Numero di raccolta generale 23060/2026Data pubblicazione 11/07/2026passivo è stata fatta, in tutti i giudizi pre fallimentari, segno che al di làdella vicenda tributaria nascente dagli avvisi di accertamento, non vi sonopendenze con creditori commerciali, né tanto meno con INPS e INAIL (bastaleggere i soggetti contemplati nei provvedimenti resi dal Tribunalefallimentare). Fa presente la deducente che esiste pignoramento intentatodall’Agenzia Entrate [OSCURATO:PERSONA] contro la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,rinunciato come da decreto RGE 117/14 (all. 14 pag. 2/18 – 15 pag. 3/18– 16-17) del Tribunale di Napoli. A tale rinuncia ha fatto seguito un giudizioad oggetto condanna per lite temeraria promosso dalla debitrice control’Agenzia della [OSCURATO:PERSONA], la quale ha rinunciato alla procedura dopo avertentato, per anni, di lucrare una indebita dichiarazione di terzo positiva. …[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. è soggetto ben aggredibile e non fallibile. Si fapresente, infatti, che c’è pignoramento del 26.10.2017 (addiritturanotificato dopo l’istanza di fallimento e pendente il relativo giudizio)negativo sul mobilio, ma positivo per conti correnti (ben sei in attivo) ecredito verso terzi in bilancio come in esso indicato e ad oggi non escusso(…) (verbale di pignoramento mobiliare all. 18).»3.2. Il motivo di ricorso è inammissibile, dal momento che il vizio ex art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. attiene alla mancata osservanzadel principio di completezza, che impone al giudice l’esame di tutti i fattidecisivi e oggetto di discussione tra le parti rilevanti ai fini della decisione.Resta, invece, fuori dall’ambito applicativo del vizio in esame la valutazionedelle risultanze processuali e dei fatti da parte del giudice di merito, cheresta sottratta al sindacato di legittimità (Cass., 28/01/2026, n. 1885;Cass., 19/07/2021, n. 20553; Cass., 22/11/2023, n. 32505).Nel caso in esame il giudice di seconde cure ha esaminato la questionerelativa alla capienza patrimoniale della società cedente, conl’individuazione, in primo luogo, della parte sulla quale gravava l’onere dellaprova e, in secondo luogo, con la valutazione che quest’ultima fosse stataraggiunta. Non emerge, quindi, l’omesso esame di un fatto decisivoNumero registro generale 22768/2023Numero sezionale 5392/2026Numero di raccolta generale 23060/2026Data pubblicazione 11/07/2026rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ma piuttosto unavalutazione delle prove non condivisa dalla parte ricorrente.4. Con il terzo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3) e 5), c.p.c., la violazione degli artt. 15, 62 bis e69 d.lgs. n. 546 del 1992.4.1. Con tale motivo la ricorrente espone che nel ricorso introduttivo laparte, aggredita per complessivi Euro 8.170.509,50, aveva eccepitol’illegittimità della coobbligazione azionata nei suoi confronti in violazionedel valore del ramo d’azienda ceduto. In grado di appello, in quantovittoriosa nel merito, aveva devoluto la questione riproponendola nellecontrodeduzioni e nelle memorie illustrative. La contribuente aveva altresìdedotto di aver pagato in definizione agevolata la cartella n.0712014005284126.La CTR, disattendendo le eccezioni di parte, aveva accolto il gravamedella contribuente, con sentenza cassata da questa Corte.La CGT2, in sede di rinvio, ha ritenuto che la pretesa dell’agente dellariscossione pari a Euro 8.170.509,50 dovesse essere limitata all’eccepitovalore del ramo di azienda pari a Euro 700.015,00. Di conseguenza, per duecartelle la domanda è stata parzialmente accolta, mentre per la cartellan.07120140052846126501 è stata riscontrata la cessata materia delcontendere. La parziale soccombenza, secondo il collegio, esclude ilrimborso delle spese sostenute per sospendere gli atti impugnati, rilevatisipoi, di gran lunga illegittimi. La ricorrente rileva, tuttavia, che la cessazionedella materia del contendere con riferimento a una cartella, era stata giàeccepita nel corso del primo giudizio davanti al giudice d’appello, ma nonrecepita dalla Commissione tributaria regionale, al punto da dover essereoggetto di apposito motivo di ricorso in cassazione accolto da questa Corte.Afferma, infine, che: «se sussistono giusti motivi per compensare, ovveroper ripartire il costo del processo in misura paritaria a carico delle parti(nonostante il quasi integrale accoglimento del ricorso), stessa sorte andavaNumero registro generale 22768/2023Numero sezionale 5392/2026Numero di raccolta generale 23060/2026Data pubblicazione 11/07/2026applicata al costo sopportato per la polizza fideiussoria, mentre, in contrastocon la decisione, gli esborsi vengono addossati integralmente sullacontribuente. Per sospendere gli effetti della ingiusta sentenza di CTRn.2358/17/19, confermativa della pretesa dell’AdER per € 8.170.509,50,poi cassata con rinvio da Codesta Suprema Corte con l’ordinanzan.28600/21 (qui sub.17), che ha portato il riconoscimento in sede di rinviodei soli € 700.015,00, la parte, ha chiesto ed ottenuto ordinanza di CTRn.812/2020 (qui sub.14) d’integrale sospensione.»4.2. Passando all’esame del motivo di ricorso, questa Corte ha precisatoche la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazioneparziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2,c.p.c.) si verifica - anche in relazione al principio di causalità - nelle ipotesiin cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, chesiano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, nonchéquando venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essaarticolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno oalcuni e rigettati gli altri (Cass., 22/09/2025, n. 25839).Tuttavia, è stato precisato, altresì, che la valutazione delle proporzionidella soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le speseprocessuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art.92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice dimerito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo eglitenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e lamisura delle spese poste a carico del soccombente (Cass., 20/12/2017, n.30592). Di conseguenza, a fronte della soccombenza reciproca delle parti(considerata la rideterminazione conclusiva dell’importo entro il quale lacessionaria è stata ritenuta responsabile per l’adempimento delleobbligazioni tributarie sorte in capo alla cedente) deve ritenersi che ladecisione del giudice di seconde cure di compensare integralmente le spese,senza alcuna valutazione sulla proporzionalità delle reciproca soccombenza,Numero registro generale 22768/2023Numero sezionale 5392/2026Numero di raccolta generale 23060/2026Data pubblicazione 11/07/2026rientri nell’ambito di una valutazione discrezionale non sindacabile in sededi legittimità.5. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deveessere rigettato, senza assumere alcuna statuizione sulle spese di lite,considerata la mancata costituzione delle parti intimate. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso;ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 07/07/2026.La PresidenteTania Hmeljak