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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 settembre 2021

Cassazione n. 37744/2021

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nte SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di ROMA, con sentenza del 21/3/2019, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di LATINA in data 23/11/2012, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 490 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 comma secondo cod. pen. in quanto la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale, che si fonda sulla considerazione che l'autovettura era comunque marciante, sarebbe errata.

La stessa, infatti, seppure marciante era in pessime condizioni e la targa era di un modello che non è più in uso dal 1994.

Ragione questa per la quale danni patrimoniali sono minimi, tanto che lo stesso proprietario non ha rivendicato la proprietà dell'autovettura.

1.2. Violazione di legge in relazione all'art. 171 cod. proc. pen. in quanto "sembrerebbe" che l'imputato aveva dichiarato domicilio e che pertanto vi sarebbe un vizio nelle notifiche.

2. In data 5 luglio 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile

1. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 comma secondo cod. proc. pen.

La doglianza, reiterativa della medesima censura già oggetto dei motivi di appello, è manifestamente infondata.

Con motivazione che si salda e integra con quella del giudice di primo grado, infatti, il giudice d'appello ha evidenziato in termini adeguati le ragioni per le quali ha ritenuto che il valore dell'autovettura non fosse tale da consentire il riconoscimento dell'attenuante invocata.

La motivazione sul punto, pertanto, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in questa sede.

2. Nel secondo motivo la difesa rileva la possibilità che nel corso del processo si sia determinato "un vizio nelle notifiche all'imputato".

La doglianza, formulata in termini ipotetici, astratti e generici, non è consentita.

Il ricorrente, infatti, si limita a rilevare che l'imputato "sembrerebbe aver dichiarato domicilio ad Aprilia" e che pertanto "vi sarebbe in vizio nelle notifiche".

Tale affermazione, in assenza di qualsivoglia riferimento all'atto nel quale sarebbe stata effettuata la dichiarazione di domicilio, a quali sarebbero le notifiche irregolari e quale sarebbe la nullità che ne sarebbe conseguita, mai peraltro in precedenza dedotta, è aspecifica.

Il motivo di ricorso, quindi, risulta privo dei requisiti di cui all'art. 591, lett. c), in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. d), perché le doglianze in esso contenute non evidenziano le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta.L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma 7/9/2021 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]enico Gallo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di ROMA, con sentenza del 21/3/2019, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di LATINA in data 23/11/2012, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 490 cod. pen. 1. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 comma secondo cod. pen. in quanto la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale, che si fonda sulla considerazione che l'autovettura era comunque marciante, sarebbe errata. La stessa, infatti, seppure marciante era in pessime condizioni e la targa era di un modello che non è più in uso dal 1994. Ragione questa per la quale danni patrimoniali sono minimi, tanto che lo stesso proprietario non ha rivendicato la proprietà dell'autovettura. 1.2. Violazione di legge in relazione all'art. 171 cod. proc. pen. in quanto "sembrerebbe" che l'imputato aveva dichiarato domicilio e che pertanto vi sarebbe un vizio nelle notifiche. 2. In data 5 luglio 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile 1. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 comma secondo cod. proc. pen. La doglianza, reiterativa della medesima censura già oggetto dei motivi di appello, è manifestamente infondata. Con motivazione che si salda e integra con quella del giudice di primo grado, infatti, il giudice d'appello ha evidenziato in termini adeguati le ragioni per le quali ha ritenuto che il valore dell'autovettura non fosse tale da consentire il riconoscimento dell'attenuante invocata. La motivazione sul punto, pertanto, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in questa sede. 2. Nel secondo motivo la difesa rileva la possibilità che nel corso del processo si sia determinato "un vizio nelle notifiche all'imputato". La doglianza, formulata in termini ipotetici, astratti e generici, non è consentita. Il ricorrente, infatti, si limita a rilevare che l'imputato "sembrerebbe aver dichiarato domicilio ad Aprilia" e che pertanto "vi sarebbe in vizio nelle notifiche". Tale affermazione, in assenza di qualsivoglia riferimento all'atto nel quale sarebbe stata effettuata la dichiarazione di domicilio, a quali sarebbero le notifiche irregolari e quale sarebbe la nullità che ne sarebbe conseguita, mai peraltro in precedenza dedotta, è aspecifica. Il motivo di ricorso, quindi, risulta privo dei requisiti di cui all'art. 591, lett. c), in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. d), perché le doglianze in esso contenute non evidenziano le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta.L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 7/9/2021 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]enico Gallo
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