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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 febbraio 2021

Cassazione n. 48694/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BENEVENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 28 febbraio 2021 il Tribunale di Benevento, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sospensione condizionale della pena applicata con sentenza 26 ottobre 2018 del Tribunale di Benevento, irrevocabile il 22 luglio 2021.

Il beneficio era stato illegittimamente applicato, risultando già concessa la sospensione condizionale con sentenza in data 2 marzo 2015, irrevocabile il 7 novembre 2016, e con pena complessiva superiore al limite biennale.

La causa ostativa non è stata conosciuta dal giudice della cognizione, che, nel fascicolo, aveva a disposizione un certificato penale acquisito il 26 maggio 2015, che, ovviamente, non riportava quella condanna.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 164 cod. pen., in quanto la revoca era stata disposta sul rilievo della illegittimità dell'applicazione del beneficio - concesso nonostante una precedente sospensione applicata con sentenza del 2015 - pur essendo la causa ostativa conoscibile dal giudice della cognizione che doveva esercitare i poteri istruttori.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va, perciò, respinto.

Viene in rilievo il tema della revocabilità della sospensione condizionale della pena concessa pur in presenza di una causa ostativa, nella specie condanna, non sospesa, a pena detentiva che cumulata a quella sospesa supera il limite di cui all'art. 163 cod. pen.

La norma di cui all'art. 168, terzo comma, cod. pen. stabilisce che "La sospensione condizionale della pena è altresì revocata quando è stata concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, in presenza di cause ostative".

Nell'interpretazione di detta norma, che stabilisce l'obbligatorietà della revoca del beneficio illegittimamente (per violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen.) concesso, si è precisato, a fronte del rilievo della formazione del giudicato sulla, pur illegittima, applicazione del beneficio, che la preclusione derivante dal giudicato opera solo nel caso in cui il giudice della cognizione, che aveva, illegittimamente, applicato la sospensione condizionale della pena, avesse avuto contezza della causa ostativa; diversamente, qualora il giudice non avesse avuto, nel fascicolo processuale, documentazione attestante la precedente condanna ostativa, la sospensione condizionale doveva essere, ai sensi dell'art. 168, comma terzo, cod. pen., revocata (Sez.

U, n. 37345 del 23.4.2015, Longo).

L'ordinanza impugnata ha esattamente applicato il ricordato principio di diritto e quindi, accertato che il giudice della cognizione non aveva conosciuto l'esistenza del precedente ostativo, avendo a disposizione un certificato penale formato in epoca risalente, ha disposto la revoca del beneficio.

Il motivo di ricorso deduce che, nel caso in esame, la causa ostativa era conoscibile dal giudice della cognizione, che, dunque aveva il dovere di acquisire un certificato penale aggiornato; il punto della decisione relativa all'applicazione del beneficio, dunque, doveva essere oggetto di impugnazione, con conseguente, mancando il gravame, formazione del giudicato, intangibile anche dal giudice dell'esecuzione adito ai sensi dell'art. 168 cod. pen.

Il motivo è infondato.

La giurisprudenza, infatti, ha inteso chiarire quali siano i poteri del giudice dell'esecuzione nel caso di applicazione della sospensione condizionale della pena pur in presenza di causa ostativa, ed ha quindi esaminato diverse situazioni.

Nel caso in cui la precedente condanna ostativa sia divenuta irrevocabile in data, antecedente alla irrevocabilità ma, successiva alla pronuncia che aveva concesso il beneficio, opera, in sede esecutiva, la norma di cui all'art. 168, terzo comma, cod. pen., non avendo il giudice di appello alcun dovere di disporre, d'ufficio, la revoca del beneficio illegittimamente concesso dal primo giudice.

Nel caso in cui, invece, la condanna ostativa fosse divenuta irrevocabile prima della pronuncia che ha concesso, illegittimamente, il beneficio, si deve distinguere a seconda che il giudice avesse, o meno, conosciuto la causa ostativa.

Infatti, la statuizione di applicazione del beneficio, nonostante la 7 conosciuta causa ostativa, ove divenga cosa giudicata preclude l'intervento del giudice dell'esecuzione, essendo il punto oggetto di specifica statuizione giudiziale.

Nel caso in cui, invece, la causa ostativa non fosse conosciuta dal giudice della cognizione, in quanto, secondo l'evenienza più frequente, non annotata nel certificato penale a disposizione del giudice, la statuizione di applicazione del beneficio è revocabile dal giudice dell'esecuzione, in quanto la questione inerente la sussistenza di una causa ostativa non è stata, nemmeno implicitamente, conosciuta dal giudice della cognizione.Dunque, viene in rilievo la questione se il giudice della cognizione ha statuito, anche implicitamente, sulla sussistenza della causa ostativa, statuizione che non sussiste nel caso in cui non fosse conosciuta dal giudice.

Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BENEVENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 28 febbraio 2021 il Tribunale di Benevento, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sospensione condizionale della pena applicata con sentenza 26 ottobre 2018 del Tribunale di Benevento, irrevocabile il 22 luglio 2021. Il beneficio era stato illegittimamente applicato, risultando già concessa la sospensione condizionale con sentenza in data 2 marzo 2015, irrevocabile il 7 novembre 2016, e con pena complessiva superiore al limite biennale. La causa ostativa non è stata conosciuta dal giudice della cognizione, che, nel fascicolo, aveva a disposizione un certificato penale acquisito il 26 maggio 2015, che, ovviamente, non riportava quella condanna. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 164 cod. pen., in quanto la revoca era stata disposta sul rilievo della illegittimità dell'applicazione del beneficio - concesso nonostante una precedente sospensione applicata con sentenza del 2015 - pur essendo la causa ostativa conoscibile dal giudice della cognizione che doveva esercitare i poteri istruttori. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va, perciò, respinto. Viene in rilievo il tema della revocabilità della sospensione condizionale della pena concessa pur in presenza di una causa ostativa, nella specie condanna, non sospesa, a pena detentiva che cumulata a quella sospesa supera il limite di cui all'art. 163 cod. pen. La norma di cui all'art. 168, terzo comma, cod. pen. stabilisce che "La sospensione condizionale della pena è altresì revocata quando è stata concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, in presenza di cause ostative". Nell'interpretazione di detta norma, che stabilisce l'obbligatorietà della revoca del beneficio illegittimamente (per violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen.) concesso, si è precisato, a fronte del rilievo della formazione del giudicato sulla, pur illegittima, applicazione del beneficio, che la preclusione derivante dal giudicato opera solo nel caso in cui il giudice della cognizione, che aveva, illegittimamente, applicato la sospensione condizionale della pena, avesse avuto contezza della causa ostativa; diversamente, qualora il giudice non avesse avuto, nel fascicolo processuale, documentazione attestante la precedente condanna ostativa, la sospensione condizionale doveva essere, ai sensi dell'art. 168, comma terzo, cod. pen., revocata (Sez. U, n. 37345 del 23.4.2015, Longo). L'ordinanza impugnata ha esattamente applicato il ricordato principio di diritto e quindi, accertato che il giudice della cognizione non aveva conosciuto l'esistenza del precedente ostativo, avendo a disposizione un certificato penale formato in epoca risalente, ha disposto la revoca del beneficio. Il motivo di ricorso deduce che, nel caso in esame, la causa ostativa era conoscibile dal giudice della cognizione, che, dunque aveva il dovere di acquisire un certificato penale aggiornato; il punto della decisione relativa all'applicazione del beneficio, dunque, doveva essere oggetto di impugnazione, con conseguente, mancando il gravame, formazione del giudicato, intangibile anche dal giudice dell'esecuzione adito ai sensi dell'art. 168 cod. pen. Il motivo è infondato. La giurisprudenza, infatti, ha inteso chiarire quali siano i poteri del giudice dell'esecuzione nel caso di applicazione della sospensione condizionale della pena pur in presenza di causa ostativa, ed ha quindi esaminato diverse situazioni. Nel caso in cui la precedente condanna ostativa sia divenuta irrevocabile in data, antecedente alla irrevocabilità ma, successiva alla pronuncia che aveva concesso il beneficio, opera, in sede esecutiva, la norma di cui all'art. 168, terzo comma, cod. pen., non avendo il giudice di appello alcun dovere di disporre, d'ufficio, la revoca del beneficio illegittimamente concesso dal primo giudice. Nel caso in cui, invece, la condanna ostativa fosse divenuta irrevocabile prima della pronuncia che ha concesso, illegittimamente, il beneficio, si deve distinguere a seconda che il giudice avesse, o meno, conosciuto la causa ostativa. Infatti, la statuizione di applicazione del beneficio, nonostante la 7 conosciuta causa ostativa, ove divenga cosa giudicata preclude l'intervento del giudice dell'esecuzione, essendo il punto oggetto di specifica statuizione giudiziale. Nel caso in cui, invece, la causa ostativa non fosse conosciuta dal giudice della cognizione, in quanto, secondo l'evenienza più frequente, non annotata nel certificato penale a disposizione del giudice, la statuizione di applicazione del beneficio è revocabile dal giudice dell'esecuzione, in quanto la questione inerente la sussistenza di una causa ostativa non è stata, nemmeno implicitamente, conosciuta dal giudice della cognizione.Dunque, viene in rilievo la questione se il giudice della cognizione ha statuito, anche implicitamente, sulla sussistenza della causa ostativa, statuizione che non sussiste nel caso in cui non fosse conosciuta dal giudice. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del
Sentenza Cassazione n. 48694/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris