CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 novembre 2023
Cassazione n. 07945/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce, decidendo a seguito di rinvio della Corte di cassazione - che rilevava l'intervenuta abrogazione del reato di ingiurie- , in parziale riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Lecce del 31/03/2015, rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i residui reati in mesi 3 giorni 20 di reclusione; rideterminava anche il risarcimento del danno in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 612 commi 1 e 2 cod. pen. in € 500. Avverso tale sentenza Micheli, tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. Avi-ebbe errato la Corte territoriale, nella rideterminazione della pena a seguito di rinvio dalla Cassazione, nel sottrarre alla pena finale la quota parte di pena che era stata imputata al reato di ingiuria, successivamente abrogato, in giorni 10 anziché in giorni 15. La parte civile ha depositato memoria con la quale chiede la conferma della sentenza impugnata. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su un motivo manifestamente infondato: il calcolo operato dalla Corte territoriale appare infatti esatto, avendo i Giudici di merito, in sede di rinvio dalla Cassazione, correttamente sottratto la quota parte di pena (da imputarsi al reato di ingiuria, abrogato), concretamente inflitta e quindi già ridotta di un terzo. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023.