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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 20373/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BENEVENTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 11 gennaio 2022 il Tribunale di Benevento, in funzione di Tribunale del Riesame, confermava il provvedimento del Tribunale di Benevento in funzione monocratica del 14 dicembre 2021 con il quale era disposta la conversione del sequestro probatorio, convalidato dal PM in data 2 dicembre 2021, in sequestro preventivo di due motoseghe, due roncole e una tanica di miscela in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 comma 1 nn.2,5,7 cod. pen., per essersi il Trebisondi, in concorso con altri, impossessato di 325 quintali di piante di alto fusto, sottraendole ad un bosco demaniale, con le aggravanti della violenza sulle cose, delle più persone riunite e su cose esposte alla pubblica fede. 2.Ha proposto ricorso il Trebisondi, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con l'unico motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge in relazione all'art.324 cod.proc.pen. e agli artt. 1803 e ss. cod. civ. con riferimento alla sussistenza della legittimazione e dell'interesse a proporre riesame.

In particolare, la ordinanza del Tribunale del Riesame sarebbe censurabile nella parte in cui ha ritenuto l'assenza in capo al Trebisondi di un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame, fondando su tale aspetto il rigetto della istanza difensiva.

Secondo l'ordinanza impugnata il ricorrente avrebbe erroneamente impugnato il provvedimento di sequestro preventivo di un bene che egli stesso assumeva essere di proprietà e nella disponibilità di un terzo.

In realtà, evidenzia il Trebisondi, pur essendo i beni di proprietà di un terzo, sussisteva il suo interesse concreto ed attuale ad impugnare in ragione della sua qualità di detentore qualificato in quanto comodatario dei beni oggetto di sequestro.

Proprio nella sua qualità di comodatario il suo interesse al dissequestro e alla restituzione è rappresentato dalla necessità di dovere adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto di comodato d'uso consistenti nella custodia e nella restituzione dei beni senza incorrere in responsabilità di tipo risarcitorio nei confronti del proprietario derivanti dall'inadempinnento del contratto.

Il Tribunale avrebbe sovrapposto il piano dell'interesse ad agire con quello del periculum in mora che la difesa assume essere insussistente proprio perché i beni una volta dissequestrati sarebbero stati immediatamente restituiti al proprietario.

Né la mancanza di un contratto di connodato di uso in forma scritta giustificherebbe il mancato accoglimento della istanza di riesame dal momento che il contratto di comodato non richiede formalità particolari e ben può essere stipulato in forma orale.

Ha quindi concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] DIRITrO Il ricorso è inammissibile 1.Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, sentenza n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692; nello stesso senso, ex multis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 ).

2. L'unico motivo di ricorso è inammissibile in quanto non decisivo, atteso che la ratio decidendi del provvedimento impugnato è fondata anche su altro decisivo presupposto quale la sussistenza del periculum in mora.

Il tribunale, infatti, nella motivazione evidenzia la ricorrenza del requisito del periculum in mora (p.3 dell'ordinanza), specificando che la libera disponibilità dei beni (motoseghe e roncole), utilizzati per la commissione del contestato reato può agevolare la commissione di futuri, analoghi reati.

Le argomentazioni spese non paiono manifestamente illogiche, non si risolvono in una motivazione apparente e resistono alle censure del ricorrente.

L'ordinanza impugnata è in linea con la nozione di periculum delineata dalla giurisprudenza di legittimità.

Attraverso una disamina degli elementi e degli argomenti dimostrativi del fumus dei reati in relazione ai quali la misura reale è stata applicata, l'ordinanza ha valorizzato il carattere sicuramente strumentale degli attrezzi rispetto alla condotta contestata, impedendo la formulazione di un giudizio prognostico di corretto utilizzo del bene qualora fosse stato disposto il dissequestro dello stesso.

Siffatta motivazione fa buon governo dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamati, potendosi escludere che la stessa si risolva in una motivazione apparente.

Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BENEVENTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 11 gennaio 2022 il Tribunale di Benevento, in funzione di Tribunale del Riesame, confermava il provvedimento del Tribunale di Benevento in funzione monocratica del 14 dicembre 2021 con il quale era disposta la conversione del sequestro probatorio, convalidato dal PM in data 2 dicembre 2021, in sequestro preventivo di due motoseghe, due roncole e una tanica di miscela in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 comma 1 nn.2,5,7 cod. pen., per essersi il Trebisondi, in concorso con altri, impossessato di 325 quintali di piante di alto fusto, sottraendole ad un bosco demaniale, con le aggravanti della violenza sulle cose, delle più persone riunite e su cose esposte alla pubblica fede. 2.Ha proposto ricorso il Trebisondi, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con l'unico motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge in relazione all'art.324 cod.proc.pen. e agli artt. 1803 e ss. cod. civ. con riferimento alla sussistenza della legittimazione e dell'interesse a proporre riesame. In particolare, la ordinanza del Tribunale del Riesame sarebbe censurabile nella parte in cui ha ritenuto l'assenza in capo al Trebisondi di un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame, fondando su tale aspetto il rigetto della istanza difensiva. Secondo l'ordinanza impugnata il ricorrente avrebbe erroneamente impugnato il provvedimento di sequestro preventivo di un bene che egli stesso assumeva essere di proprietà e nella disponibilità di un terzo. In realtà, evidenzia il Trebisondi, pur essendo i beni di proprietà di un terzo, sussisteva il suo interesse concreto ed attuale ad impugnare in ragione della sua qualità di detentore qualificato in quanto comodatario dei beni oggetto di sequestro. Proprio nella sua qualità di comodatario il suo interesse al dissequestro e alla restituzione è rappresentato dalla necessità di dovere adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto di comodato d'uso consistenti nella custodia e nella restituzione dei beni senza incorrere in responsabilità di tipo risarcitorio nei confronti del proprietario derivanti dall'inadempinnento del contratto. Il Tribunale avrebbe sovrapposto il piano dell'interesse ad agire con quello del periculum in mora che la difesa assume essere insussistente proprio perché i beni una volta dissequestrati sarebbero stati immediatamente restituiti al proprietario. Né la mancanza di un contratto di connodato di uso in forma scritta giustificherebbe il mancato accoglimento della istanza di riesame dal momento che il contratto di comodato non richiede formalità particolari e ben può essere stipulato in forma orale. Ha quindi concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] DIRITrO Il ricorso è inammissibile 1.Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, sentenza n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692; nello stesso senso, ex multis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 ). 2. L'unico motivo di ricorso è inammissibile in quanto non decisivo, atteso che la ratio decidendi del provvedimento impugnato è fondata anche su altro decisivo presupposto quale la sussistenza del periculum in mora. Il tribunale, infatti, nella motivazione evidenzia la ricorrenza del requisito del periculum in mora (p.3 dell'ordinanza), specificando che la libera disponibilità dei beni (motoseghe e roncole), utilizzati per la commissione del contestato reato può agevolare la commissione di futuri, analoghi reati. Le argomentazioni spese non paiono manifestamente illogiche, non si risolvono in una motivazione apparente e resistono alle censure del ricorrente. L'ordinanza impugnata è in linea con la nozione di periculum delineata dalla giurisprudenza di legittimità. Attraverso una disamina degli elementi e degli argomenti dimostrativi del fumus dei reati in relazione ai quali la misura reale è stata applicata, l'ordinanza ha valorizzato il carattere sicuramente strumentale degli attrezzi rispetto alla condotta contestata, impedendo la formulazione di un giudizio prognostico di corretto utilizzo del bene qualora fosse stato disposto il dissequestro dello stesso. Siffatta motivazione fa buon governo dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamati, potendosi escludere che la stessa si risolva in una motivazione apparente. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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