CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 ottobre 2023
Cassazione n. 16142/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. [OSCURATO:PERSONA] di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza impugnata è stata emessa il 10 ottobre 2023 dal Tribunale del riesame di Lecce in sede di appello cautelare avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva respinto la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato commesso su beni trafugati all'interno della struttura sanitaria ove la donna svolgeva l'attività di operatrice socio-sanitaria. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagata a mezzo del proprio difensore di fiducia. L'unico motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio del Collegio della cautela in ordine all'incidenza sulle esigenze cautelari della sospensione dal servizio, dato nuovo agitato nell'istanza de libertate poi respinta dal Giudice per le indagini preliminari. Si legge nel ricorso che, poiché l'indagata è oggi ancora una dipendente dell'ASL di Lecce, ancorché sospesa dal servizio, ella non potrebbe intraprendere altri rapporti lavorativi e, quindi, incorrere in nuovi illeciti. Errato sarebbe, altresì, il giudizio negativo del Tribunale del riesame sulla personalità dell'indagata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. In primo luogo esso è aspecifico in quanto non coglie la ratio decidendi del provvedimento impugnato, che ha fatto leva sulla natura di reati comuni di quelli commessi — non necessariamente legati alla collocazione lavorativa dell'autrice — donde l'irrilevanza in punto di esigenze cautelari dell'avvenuta sospensione dal servizio e dell'impossibilità di intrattenere altri rapporti di lavoro. A fronte di questo ragionamento, più che logico, la ricorrente continua ad indugiare sulla pretesa consequenzialità tra esclusione dal mondo del lavoro (quantomeno di quello pubblico) e elisione del rischio di recidiva, percorrendo, così, una direttrice critica inconferente con quanto ritenuto dal Tribunale. 2. Il ricorso è, poi, aspecifico anche quanto al tema del giudizio in punto di personalità, che comunque il Tribunale ha tratteggiato negativamente, legandosi alla «spiccata e incontrollata propensione dell'imputata verso la commissione di tali reati», giudizio pienamente coerente con le condizioni nelle quali il reato è stato commesso e su cui non si coglie, nel ricorso, alcuna puntuale osservazione critica. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in 2 t" colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa