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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 aprile 2023

Cassazione n. 18301/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25934/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lorappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, con procura alle liti rilasciata agli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -resistente - avverso la sentenza n. 199/2017 della Corte d’Appello di Brescia, depositata il 2/5/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/4/2023 dal ConsigliereAndrea Zuliani. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente, dipendente dell’Università degli Studi di Bergamo, propose ricorso al giudice del lavoro per chiedere l’accertamento dell’illegittimità dell’unilaterale riduzione dello stipendio praticata dal mese di novembre 2014, a seguito alla sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Trento, in sede di rinvio, nel processo da lui precedentemente avviato per ottenere la condanna della datrice di lavoro al pagamento delle dovute differenze retributive e contributive, previo accertamento dell’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 1993, quando era stato assunto quale lettore di lingua straniera, con un primo contratto a termine, poi più volte rinnovato.

Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, respinse la domanda del lavoratore, il quale propose appello.

La Corte d’Appello di Brescia, sia pur correggendo la motivazione del giudice di primo grado e compensando le spese di lite, respinse a sua volta l’impugnazione, ritenendola decurtazione della retribuzione operata dall’Università coerente e dovuta in seguito a quanto statuito dalla corte tridentina.

Contro tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi, facendo presente di avere proposto altro ricorso anche nei confronti della citata sentenza della Corte d’Appello di Trento.

L’Università si è difesa con controricorso.

L’INPS è rimasto intimato.

La causa è trattata in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., il ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 336 e 383 c.p.c.».

1.1. Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha asserito che la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione nel precedente processo (sentenza n. 535/2013) avrebbe cassato la sentenza della Corte d’Appello di Brescia «nella parte in cui individuava il parametro retributivo di riferimento», con la conseguenza che la decisione della corte territoriale sarebbe stata «immediatamente caducata».

1.2. Il motivo è inammissibile, in quanto inidoneo a colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata, posto che – come afferma lo stesso ricorrente –quello censurato con questo primo motivo è un mero obiter dictum, avendo la corte d’appello precisato che, poiché l’Università aveva deciso di attendere la pronuncia del giudice del rinvio prima di praticare la riduzione della retribuzione, «è a questa decisione che occorre far riferimento».

Non rilevano, dunque, gli effetti immediati della cassazione della sentenza di cui all’art. 336 c.p.c.

2. Il secondo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione e falsa applicazione dell’art. 282 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c.».

2.1. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la decisione della Corte d’Appello di Trento non sia di mero accertamento, avendo respinto la domanda per differenze retributive.

2.2. Il motivo è infondato, quantunque la motivazione della sentenza impugnata meriti di essere parzialmente corretta (art. 384, comma 4, c.p.c.).

La sentenza di rigetto della domanda è, in effetti, una sentenza di mero accertamento e, precisamente, una sentenza di accertamento negativo del diritto fatto valere con l’azione.

Tuttavia, ai fini del rigetto della domanda di accertamento dell’illegittimità della riduzione retributiva (che è la domanda proposta nel presente processo), non è necessario affermare che la sentenza della Corte d’Appello di Trento in sede di rinvio contenga una condanna nei confronti del lavoratore, ma è sufficiente constatare che il comportamento dell’Università sia conforme a (e quindi giustificato da) quanto accertato in quella sentenza.

Non si tratta, infatti, di dare esecuzione coattiva a una sentenza di mero accertamento, bensì soltanto di valutare la legittimità del comportamento di una delle parti del contratto alla luce di quanto statuito nella sentenza.

3. Il terzo motivo denuncia «violazione dell’art. 2909 c.c., in relazione agli artt. 31, 32 e 38 del d.P.R. n. 382/1980 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

3.1. Si censura la sentenza per non avere rispettato i «pronunciamenti giudiziali passati in giudicato anteriormente all’emissione della sentenza della Corte d’Appello di Trento».

3.2. Anche questo motivo è inammissibile, perché la Corte d’Appello di Brescia si è confrontata con il dispositivo della sentenza della corte tridentina – posta dall’Università a fondamento della praticata riduzione retributiva – non essendo suo compito sindacare l’eventuale violazione, da parte del giudice del rinvio, dei giudicati interni maturati in quel processo.

Correttamente la corte territoriale ha sottolineato che «Ogni valutazione in ordine alla correttezza della decisione e al suo rapporto con la sentenza rescindente non può essere in alcun modo oggetto della presente causa, ed infatti è oggetto del secondo ricorso per cassazione».

La violazione in sede di rinvio dell’obbligo del giudice di merito di «uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte» (art. 384, comma 2, c.p.c.) può essere sindacata soltanto dalla stessa Corte di Cassazione, alla quale il ricorrente ha fatto presente di essersi nuovamente rivolto.

Sennonché, nel frattempo è intervenuta la sentenza di questa Corte n. 26270/2021, con cui è stato respinto il ricorso proposto contro la sentenza della Corte d’Appello di Trento, al cui decisum si deve ora quindi fare definitivo ed esclusivo riferimento.

E tale decisione, per come riferita nella sentenza qui impugnata, respinse quella domanda di condanna per differenze retributive il cui provvisorio accoglimento aveva indotto l’Università a corrispondere al lavoratore una retribuzione superiore a quella precedentemente erogatagli.

4. Il quarto motivo denuncia il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. ed è così rubricato: «nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine alla dedotta illegittimità del comportamento dell’Università, e alla dedotta nullità della delibera del CdA del 16.12.2014.

Violazione dell’art. 112 c.p.c.».

4.1. Il motivo è palesemente infondato, perché la corte territoriale, respingendo l’appello, ha chiaramente affermato che la domanda di «accertamento della asserita illegittimità della decurtazione stipendiale in relazione al dictumdella Corte di Trento … deve essere respinta».

Ciò comporta che il giudice d’appello ha ritenuto infondata anche la prospettata illegittimità della delibera del consiglio d’amministrazione che aveva disposto quella riduzione.

Illegittimità della delibera alla cui affermazione, del resto, il ricorrente poteva avere interesse solo in funzione dell’accertamento dell’illiceità della riduzione retributiva.

Non sussiste, pertanto, alcuna omissione di pronuncia, tanto meno con riferimento alla pronuncia della nullità della sentenza di primo grado, di cui la corte d’appello ha esplicitamente censurato la motivazione, perché a tale statuizione in grado d’appello non può che seguire la decisione nel merito da parte del giudice del gravame (Cass. n. 23132/2021).

5. Il quinto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione e falsa applicazione dell’art. 45 del TFUE nell’interpretazione datane dalle sentenze CGUE del 26.6.2001, del 18.7.2006 e del 15.5.2008, cui è stata data esecuzione nell’ordinamento interno con la legge n. 63/2004».

5.1. Anche questo motivo è inammissibile, perché presuppone una critica nei confronti del contenuto della sentenza della Corte d’Appello di Trento, che non è oggetto di esame in questa sede e che è passata in giudicato con il rigetto del relativo ricorso per cassazione (con la citata sentenza n. 26270/2021).

6. Infine, il sesto motivo contesta «violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 17, dellalegge n. 228/2012».

6.1. Si lamenta il ricorrente che la corte d’appello abbia dichiarato la sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte sua, di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l’appello, non tenendo conto dell’esenzione connessa al reddito inferiore al limite previsto dalla legge.

6.2. Il motivo è inammissibile, perché contro le statuizioni della sentenza di appello che abbiano dato atto della sussistenza o insussistenza dei presupposti per l’erogazione, da parte del soccombente, di un importo pari a quello corrisposto per il contributo unificato non è consentito il ricorso per cassazione, poiché, trattandosi di un'obbligazione tributaria, il credito ed il procedimento per la sua riscossione spettano all’erario, che non è parte in causa, mentre la controparte del giudizio di merito è, rispetto a tale obbligazione, del tutto indifferente (Cass. n. 15166/2018; 29424/2019; 27131/2020).

7. La singolarità della complessiva vicenda processuale, già valorizzata dal giudice d’appello, giustifica la compensazione delle spese anche nelil presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza del presupposto per il versamento, da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25934/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lorappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, con procura alle liti rilasciata agli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -resistente - avverso la sentenza n. 199/2017 della Corte d’Appello di Brescia, depositata il 2/5/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/4/2023 dal ConsigliereAndrea Zuliani. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente, dipendente dell’Università degli Studi di Bergamo, propose ricorso al giudice del lavoro per chiedere l’accertamento dell’illegittimità dell’unilaterale riduzione dello stipendio praticata dal mese di novembre 2014, a seguito alla sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Trento, in sede di rinvio, nel processo da lui precedentemente avviato per ottenere la condanna della datrice di lavoro al pagamento delle dovute differenze retributive e contributive, previo accertamento dell’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 1993, quando era stato assunto quale lettore di lingua straniera, con un primo contratto a termine, poi più volte rinnovato. Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, respinse la domanda del lavoratore, il quale propose appello. La Corte d’Appello di Brescia, sia pur correggendo la motivazione del giudice di primo grado e compensando le spese di lite, respinse a sua volta l’impugnazione, ritenendola decurtazione della retribuzione operata dall’Università coerente e dovuta in seguito a quanto statuito dalla corte tridentina. Contro tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi, facendo presente di avere proposto altro ricorso anche nei confronti della citata sentenza della Corte d’Appello di Trento. L’Università si è difesa con controricorso. L’INPS è rimasto intimato. La causa è trattata in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., il ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 336 e 383 c.p.c.». 1.1. Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha asserito che la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione nel precedente processo (sentenza n. 535/2013) avrebbe cassato la sentenza della Corte d’Appello di Brescia «nella parte in cui individuava il parametro retributivo di riferimento», con la conseguenza che la decisione della corte territoriale sarebbe stata «immediatamente caducata». 1.2. Il motivo è inammissibile, in quanto inidoneo a colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata, posto che – come afferma lo stesso ricorrente –quello censurato con questo primo motivo è un mero obiter dictum, avendo la corte d’appello precisato che, poiché l’Università aveva deciso di attendere la pronuncia del giudice del rinvio prima di praticare la riduzione della retribuzione, «è a questa decisione che occorre far riferimento». Non rilevano, dunque, gli effetti immediati della cassazione della sentenza di cui all’art. 336 c.p.c. 2. Il secondo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione e falsa applicazione dell’art. 282 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c.». 2.1. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la decisione della Corte d’Appello di Trento non sia di mero accertamento, avendo respinto la domanda per differenze retributive. 2.2. Il motivo è infondato, quantunque la motivazione della sentenza impugnata meriti di essere parzialmente corretta (art. 384, comma 4, c.p.c.). La sentenza di rigetto della domanda è, in effetti, una sentenza di mero accertamento e, precisamente, una sentenza di accertamento negativo del diritto fatto valere con l’azione. Tuttavia, ai fini del rigetto della domanda di accertamento dell’illegittimità della riduzione retributiva (che è la domanda proposta nel presente processo), non è necessario affermare che la sentenza della Corte d’Appello di Trento in sede di rinvio contenga una condanna nei confronti del lavoratore, ma è sufficiente constatare che il comportamento dell’Università sia conforme a (e quindi giustificato da) quanto accertato in quella sentenza. Non si tratta, infatti, di dare esecuzione coattiva a una sentenza di mero accertamento, bensì soltanto di valutare la legittimità del comportamento di una delle parti del contratto alla luce di quanto statuito nella sentenza. 3. Il terzo motivo denuncia «violazione dell’art. 2909 c.c., in relazione agli artt. 31, 32 e 38 del d.P.R. n. 382/1980 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». 3.1. Si censura la sentenza per non avere rispettato i «pronunciamenti giudiziali passati in giudicato anteriormente all’emissione della sentenza della Corte d’Appello di Trento». 3.2. Anche questo motivo è inammissibile, perché la Corte d’Appello di Brescia si è confrontata con il dispositivo della sentenza della corte tridentina – posta dall’Università a fondamento della praticata riduzione retributiva – non essendo suo compito sindacare l’eventuale violazione, da parte del giudice del rinvio, dei giudicati interni maturati in quel processo. Correttamente la corte territoriale ha sottolineato che «Ogni valutazione in ordine alla correttezza della decisione e al suo rapporto con la sentenza rescindente non può essere in alcun modo oggetto della presente causa, ed infatti è oggetto del secondo ricorso per cassazione». La violazione in sede di rinvio dell’obbligo del giudice di merito di «uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte» (art. 384, comma 2, c.p.c.) può essere sindacata soltanto dalla stessa Corte di Cassazione, alla quale il ricorrente ha fatto presente di essersi nuovamente rivolto. Sennonché, nel frattempo è intervenuta la sentenza di questa Corte n. 26270/2021, con cui è stato respinto il ricorso proposto contro la sentenza della Corte d’Appello di Trento, al cui decisum si deve ora quindi fare definitivo ed esclusivo riferimento. E tale decisione, per come riferita nella sentenza qui impugnata, respinse quella domanda di condanna per differenze retributive il cui provvisorio accoglimento aveva indotto l’Università a corrispondere al lavoratore una retribuzione superiore a quella precedentemente erogatagli. 4. Il quarto motivo denuncia il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. ed è così rubricato: «nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine alla dedotta illegittimità del comportamento dell’Università, e alla dedotta nullità della delibera del CdA del 16.12.2014. Violazione dell’art. 112 c.p.c.». 4.1. Il motivo è palesemente infondato, perché la corte territoriale, respingendo l’appello, ha chiaramente affermato che la domanda di «accertamento della asserita illegittimità della decurtazione stipendiale in relazione al dictumdella Corte di Trento … deve essere respinta». Ciò comporta che il giudice d’appello ha ritenuto infondata anche la prospettata illegittimità della delibera del consiglio d’amministrazione che aveva disposto quella riduzione. Illegittimità della delibera alla cui affermazione, del resto, il ricorrente poteva avere interesse solo in funzione dell’accertamento dell’illiceità della riduzione retributiva. Non sussiste, pertanto, alcuna omissione di pronuncia, tanto meno con riferimento alla pronuncia della nullità della sentenza di primo grado, di cui la corte d’appello ha esplicitamente censurato la motivazione, perché a tale statuizione in grado d’appello non può che seguire la decisione nel merito da parte del giudice del gravame (Cass. n. 23132/2021). 5. Il quinto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione e falsa applicazione dell’art. 45 del TFUE nell’interpretazione datane dalle sentenze CGUE del 26.6.2001, del 18.7.2006 e del 15.5.2008, cui è stata data esecuzione nell’ordinamento interno con la legge n. 63/2004». 5.1. Anche questo motivo è inammissibile, perché presuppone una critica nei confronti del contenuto della sentenza della Corte d’Appello di Trento, che non è oggetto di esame in questa sede e che è passata in giudicato con il rigetto del relativo ricorso per cassazione (con la citata sentenza n. 26270/2021). 6. Infine, il sesto motivo contesta «violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 17, dellalegge n. 228/2012». 6.1. Si lamenta il ricorrente che la corte d’appello abbia dichiarato la sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte sua, di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l’appello, non tenendo conto dell’esenzione connessa al reddito inferiore al limite previsto dalla legge. 6.2. Il motivo è inammissibile, perché contro le statuizioni della sentenza di appello che abbiano dato atto della sussistenza o insussistenza dei presupposti per l’erogazione, da parte del soccombente, di un importo pari a quello corrisposto per il contributo unificato non è consentito il ricorso per cassazione, poiché, trattandosi di un'obbligazione tributaria, il credito ed il procedimento per la sua riscossione spettano all’erario, che non è parte in causa, mentre la controparte del giudizio di merito è, rispetto a tale obbligazione, del tutto indifferente (Cass. n. 15166/2018; 29424/2019; 27131/2020). 7. La singolarità della complessiva vicenda processuale, già valorizzata dal giudice d’appello, giustifica la compensazione delle spese anche nelil presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza del presupposto per il versamento, da
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