CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 17691/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lostudio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Salaria 1505-ricorrente-controMinistero [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall' AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 973/2019 depositata il 04/03/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 28294/2019Numero sezionale 3950/2026Numero di raccolta generale 17691/2026Data pubblicazione 03/06/20261. Giovanni e [OSCURATO:PERSONA] avevano impugnato l’atto diirrogazione sanzioni n. 452/2017, emesso il 5 settembre 2017, perinsufficiente versamento del contributo unificato dovuto in relazione alricorso iscritto il 27 aprile 2017 al Registro Generale n. 2176 del 2017 daGiovanni e [OSCURATO:PERSONA].Nonostante, infatti, gli effettuati inviti a provvedere al versamentononché l’emissione di avviso bonario, era risultato persistere l’omessoversamento della differenza dovuta e, pertanto, era stata irrogata lasanzione pari al 200 per cento dell’importo dovuto quale tributo, per untotale di euro 197,50.1.1. Il contenzioso presupposto era relativo alla rideterminazione delclassamento e della conseguente rendita catastale relativa ad un immobiledi proprietà comune dei ricorrenti. Era da questi stato indicato il valoredella controversia in 120,00 euro e quindi allegata una marca delpagamento del C.U. pari a 30,00 euro.Invece la causa era, trattandosi di catasto, di valore indeterminato edil C.U. avrebbe dovuto essere versato nella misura di euro 90,00.1.2. L’atto di irrogazione è stato impugnato sostenendosi che larendita catastale era stata elevata da euro 309,87 a euro 426,08 così cheil valore della controversia doveva intendersi indicato nella differenza tratali ultimi dati. Il ricorso è stato disatteso.Il giudice di merito ha respinto tutte le censure del contribuente.Stessa sorte ha avuto l’appello.2. Avverso la decisione di secondo grado è proposto ricorso affidato asette censure. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è costituito concontroricorso.In prossimità dell’udienza le parti hanno depositato memoriaillustrativa ed è stata formulata istanza di riunione al presenteprocedimento di quello recante n. 14749/2020.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 28294/2019Numero sezionale 3950/2026Numero di raccolta generale 17691/2026Data pubblicazione 03/06/20261. Preliminarmente deve essere disattesa l’istanza di riunioneformulata dai ricorrenti per ragioni di economia processuale. Del resto, latrattazione unitaria di procedimenti connessi non è obbligatoria, maimplica una scelta discrezionale del giudice (cfr. Cass. n. 27550 del 2018);e, nel caso di specie, ritiene il Collegio che l’uniformità delle decisioni è giàgarantita dalla trattazione congiunta delle cause nella medesima udienzaodierna.2. Con le prime due censure, contenute nei paragrafi 2.1. e 2.2. delricorso, è denunciata l’incostituzionalità dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del1992 in relazione agli artt. 102 Cost. e 108 Cost..In merito al primo ed al secondo mezzo di gravame è noto che èinammissibile il motivo di ricorso per cassazione diretto unicamente aprospettare una questione di legittimità costituzionale di una norma, nonpotendo essere configurato a riguardo un vizio del provvedimentoimpugnato idoneo a determinarne l'annullamento da parte della Corte: èinfatti riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare omeno la questione dinanzi alla Corte Costituzionale, ben potendo la stessaessere sempre proposta, o riproposta, dall'interessato, oltre cheprospettata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risultirilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con ladecisione di questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nelprocesso (Cass. n. 8033 del 2023; Cass. n. 14666 del 2020, con lagiurisprudenza citata al paragrafo 2.5.). Tuttavia, un simile motivo puòessere certamente inteso come sollecitazione diretta a questa Corteaffinché sollevi la questione di legittimità costituzionale, sempre che nericorrano i presupposti.Reinterpretando, quindi, in questo senso le predette censure, essesono destituite di fondamento.[OSCURATO:PERSONA] ha più volte affermato che la Commissionetributaria (oggi: Corte di giustizia tributaria) «deve essere considerataNumero registro generale 28294/2019Numero sezionale 3950/2026Numero di raccolta generale 17691/2026Data pubblicazione 03/06/2026organo speciale di giurisdizione preesistente alla Costituzione» e che la VIdisposizione transitoria e finale – «a integrazione della disciplina posta dalcitato art. 102 Cost.» – «impone l’obbligo di effettuare la revisione degliorgani speciali di giurisdizione preesistenti […] entro il termine ordinatoriodi cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione medesima»; hainoltre precisato che il legislatore, nel modificarne la disciplina, incontra ilduplice limite costituzionale «di non snaturare (come elemento essenzialee caratterizzante la giurisdizione speciale) le materie attribuite» e «diassicurare la [loro] conformità a Costituzione» (Corte Cost., sent. n. 124del 2025, § 3.1, che richiama sent. n. 39 del 2010 e ord. n. 144 del1998). Coerentemente, con specifico riferimento alla materia devoluta allacognizione del giudice tributario, la Consulta ha ribadito che lagiurisdizione tributaria «deve ritenersi imprescindibilmente collegata» alla«natura tributaria del rapporto», con la conseguenza che l’attribuzione atale giurisdizione di controversie prive di natura tributaria «comporta laviolazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali» (ancoraCorte cost., sent. n. 124 del 2025, § 3.1; vedi anche Corte Cost. n. 64 del2008; nn. 41 del 1957, 215 del 1976, 196 del 1982).2.1. Da tale giurisprudenza si desume che il menzionato duplice limiteopera con riferimento a ogni modificazione legislativa riguardantel'oggetto delle giurisdizioni speciali preesistenti alla Costituzione (sia insede di prima revisione, sia successivamente) e, altresì, che il mancatorispetto del limite di «non snaturare» le materie originariamente attribuitealle indicate giurisdizioni si traduce nell'istituzione di un “nuovo” giudicespeciale, espressamente vietata dall'art. 102 Cost.. L'identità della“natura” delle materie oggetto delle suddette giurisdizioni costituisce, cioè,una condizione essenziale perché le modifiche legislative di tale oggettopossano qualificarsi come una consentita «revisione» dei giudici speciali enon come una vietata introduzione di un “nuovo” giudice speciale (Cortecost. n. 64 del 1998).Numero registro generale 28294/2019Numero sezionale 3950/2026Numero di raccolta generale 17691/2026Data pubblicazione 03/06/2026Premesso quanto innanzi, la Corte Costituzionale ha chiarito chel’ampliamento della giurisdizione tributaria è legittimo “purché si rimanganell’ambito della materia tributaria, sì da non snaturare l’oggetto dellacognizione” (ex multis, Corte cost. n. 144 del 1998; Corte cost. n. 64 del2008). Pertanto, la modifica mediante ampliamento della competenzadelle commissioni tributarie non tramuta il giudice tributario in un nuovogiudice speciale.3. Quanto alla ritenuta incostituzionalità dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del1992 in relazione all’art. 108 Cost., non può che rilevarsi l’infondatezzadella doglianza. Difatti l’interesse che in astratto può rilevare nel processo,e costituire pertanto causa di astensione o di ricusazione ex art. 51 e 52c.p.c., è la presenza di un interesse concreto, diretto e individuale delgiudice alla decisione. Nella specie, come anche emerge dalla stessacensura formulata, tale interesse è assente.4. Con la terza doglianza è denunciata la violazione degli artt. 112,113 e 276 c.p.c.I ricorrenti rappresentano che il giudice di merito avrebbe deciso comese il provvedimento impugnato “non esistesse, di fatto decretandone lanullità”. I ricorrenti ritengono quindi “che i secondi giudici avrebberodovuto esplicitare la decisione e trarne le conseguenze se non altro inordine alle spese di giudizio di primo grado”.Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.Il ricorso per cassazione richiede, da un lato, per ogni motivo di ricorso, larubrica del motivo, con la puntuale indicazione delle ragioni per cui ilmotivo medesimo - tra quelli espressamente previsti dall'art. 360 cod.proc. civ. - è proposto; dall'altro, esige l'illustrazione del singolo motivo,contenente l'esposizione degli argomenti invocati a sostegno delladecisione assunta con la sentenza impugnata e l'analitica precisazionedelle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamenteindicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. n.Numero registro generale 28294/2019Numero sezionale 3950/2026Numero di raccolta generale 17691/2026Data pubblicazione 03/06/202618421/2009). Tanto difetta nella specie ove, al di là dell’indicazione dellenorme asseritamente violate, la censura non esplicita le considerazioni e leargomentazioni giuridiche poste a fondamento della stessa.5. Con la quarta censura è denunciata la violazione dell’art. 14,comma 3-bis, e dell’art. 15 del d.P.R. n. 115 del 2002.Il giudice di merito avrebbe violato, in tesi, la disposizione di cuiinnanzi affermando che l’amministrazione possa controllare l’esattezzadella dichiarazione prodotta dalla parte, atteso che il controllo effettuabilesarebbe solo di carattere formale. Anzi, il giudice di merito sarebbepervenuto a tale soluzione sostituendosi al legislatore con la formulazionedi ipotesi aggiuntive.5.1. Il motivo è infondato. Poiché il contributo unificato costituisceun’entrata di natura tributaria, l’amministrazione finanziaria è legittimataad esercitare i poteri di verifica e controllo sull’esattezza dell’importodovuto, indipendentemente dalle dichiarazioni rese dalla parte ai fini delpagamento, che non hanno valore vincolante, essendo il sistema delineatodal d.P.R. n. 115 del 2002 improntato a una verifica successiva delladebenza del tributo (Cass., S.U., nn. 3007 e 3008 del 2008; Cass. n.13145 del 2025).Va, inoltre, ribadito che la dichiarazione del difensore, attinente alladeterminazione del contributo unificato, è indirizzata al funzionario dicancelleria, cui compete il relativo controllo, ma non è vincolante, potendorisultare errata (Cass. n. 13145 del 2025, in tema di determinazione delvalore della domanda ai fini della quantificazione delle spese di giudizio).Corretta è quindi la decisione, sul punto, ove si afferma che “deveritenersi che l’effettuazione della dichiarazione all’atto di iscrizione a ruolocomporti la prima essenziale verifica di congruità del contributo unificatoversato in proporzione al valore indicato, fatta tuttavia salva la doverositànel prosieguo di controllare l’effettiva corrispondenza tra quanto dichiaratoe il valore reale della controversia”. Ancora corretta è l’ulterioreNumero registro generale 28294/2019Numero sezionale 3950/2026Numero di raccolta generale 17691/2026Data pubblicazione 03/06/2026affermazione secondo cui conferma della legittimità di detta attività diverifica in capo all’amministrazione si trae anche dall’art. 16 del d.P.R. n.115/2002, laddove viene stabilito che “1. In caso di omesso o insufficientepagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui allaparte VII, titolo VII del presente testo unico e nell’importo iscritto a ruolosono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell’attocui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo 1-bis…”6. Con la quinta censura è denunciata la violazione e falsa applicazionedell’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 14, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002.I ricorrenti, dopo aver riportato il passo motivazionale nel quale laCorte di Giustizia tributaria di secondo grado ha chiarito le ragioni per lequali le cause afferenti alla determinazione della rendita catastale rientrinonel novero di quelle aventi valore indeterminabile, ne contesta il contenutoper “incompetenza giurisdizionale della Giustizia tributaria” e per essere ilvalore catastale “un dato numerico che, per definizione, fissa una misura”.Sicché non potrebbe attribuirsi ai contribuenti “alcuna responsabilità per ilfatto che la revisione catastale consiste ed è consistita nella modificazionedi un valore numerico, che costituisce l’unico elemento da prendere inconsiderazione per determinare il valore della controversia”.6.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.Come già rilevato con riferimento alla terza doglianza, il ricorso percassazione richiede, da un lato, per ogni motivo di ricorso, la rubrica delmotivo, con la puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivomedesimo - tra quelli espressamente previsti dall'art. 360 c.p.c. - èproposto; dall'altro, esige l'illustrazione del singolo motivo, contenentel'esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assuntacon la sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioniche, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica,Numero registro generale 28294/2019Numero sezionale 3950/2026Numero di raccolta generale 17691/2026Data pubblicazione 03/06/2026giustificano la cassazione della sentenza (Cass. n. 18421/2009). Tantodifetta nella specie.7. Con la sesta censura è denunciata la violazione dell’art. 3 del d.m.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 12, perché il giudice di merito ha ritenuto che le spese dinotifica fossero ripetibili.Il motivo è infondato.L’art. 1 del predetto d.m. applicabile nella specie, prevede che: “Sonoripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli attidi contestazione e di irrogazione delle sanzioni, stabiliti in applicazionedella legge 20 novembre 1982, n. 890, quelle derivanti dall’esecuzionedegli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, ai sensi dell’art.60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,nonché le spese derivanti dall’applicazione delle altre modalità di notificapreviste da specifiche disposizioni normative.”Si tratta della remunerazione di costi riferibili all’intero processo dinotifica che prescindono, come emerge dal contenuto delle disposizioniinnanzi riportate, dalla circostanza che la notifica avvengatelematicamente o meno, atteso che la ripetibilità è espressamenteprevista anche per le altre modalità di notifica previste da specifichedisposizioni normative. Ciò trova ulteriore conforto nell’art. 2 del d.m. n.[OSCURATO:DATA_NASCITA], applicabile agli atti emessi successivamente alla sua entrata invigore, che in tema di spese di notifica prevede che: 1. L'ammontare dellespese di cui all'art. 1, ripetibile nei confronti del destinatariodell'atto notificato, è fissato nella misura unitaria di euro 7,83per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso diricevimento, di euro 6,51 per le raccomandate semplici, di euro 2 per lenotifiche effettuate mediante l'invio a mezzo posta elettronica certificata,di euro 11,55 per le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 60 del decretodel Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 14della legge 20 novembre 1982, n. 890 e di euro 1,33Numero registro generale 28294/2019Numero sezionale 3950/2026Numero di raccolta generale 17691/2026Data pubblicazione 03/06/2026per i solleciti inviati a mezzo posta ordinaria ai sensi dell'art. 1, comma795 della legge n. 160 del 2019. La disposizione invocata dai ricorrentinon rileva nella specie, escludendo la ripetibilità delle spese relativeall’invio di qualsiasi atto mediante comunicazione, laddove, come innanzievidenziato, si è al cospetto di un atto notificato.8. Con il settimo motivo è denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c.Si censura la sentenza per aver mal interpretato e richiamato nel corpodella motivazione l’art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992. Il giudice dimerito avrebbe “attribuito agli artt. 17-bis e 2.2. d.lgs. unainterpretazione priva di legami con realtà e soprattutto ignorando che ilMEF non aveva mai fatto ricorso alla detta normativa”.8.1. Il motivo è inammissibile in quanto esula dalla ratio decidendi. Ilricorso per cassazione richiede, da un lato, per ogni motivo di ricorso, larubrica del motivo, con la puntuale indicazione delle ragioni per cui ilmotivo medesimo - tra quelli espressamente previsti dall'art. 360 cod.proc. civ. - è proposto; dall'altro, esige l'illustrazione del singolo motivo,contenente l'esposizione degli argomenti invocati a sostegno delladecisione assunta con la sentenza impugnata e l'analitica precisazionedelle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamenteindicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. n.18421/2009). Tanto difetta nella specie. Ed infatti il ricorrente si limita acontestare l’argomento fatto proprio dal giudice di merito e contenutonella decisione di primo grado, circa la rilevanza, ai fini del ragionamentogiuridico seguito, del contenuto della disposizione in tesi violata. Ma ilriferimento a tale disposizione costituisce un mero argomento a sostegnodel percorso logico-giuridico seguito.Il giudice di merito ha interpretato una norma chiarendo e motivandole ragioni per cui alla materia catastale si applica il valore indeterminato enon può attribuirsi diverso valore ai fini del contributo unificato.9. In conclusione, il ricorso è respinto.Numero registro generale 28294/2019Numero sezionale 3950/2026Numero di raccolta generale 17691/2026Data pubblicazione 03/06/2026Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come dadispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributounificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002(cfr. Cass., Sez. U, n. 23535 del 2019; Cass., Sez. U, n. 4315 del 2020). P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che liquidain euro 500,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio delcontributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002.Così deciso in Roma, il 12 maggio 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]