CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 marzo 2025
Cassazione n. 31782/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2025 del G.i.p. del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.i.p. del Tribunale di Milano, su richiesta del difensore munito di procura speciale e con il consenso del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di due anni e sei mesi di reclusione ed € 600,00 di multa per il reato di rapina pluriaggravata (dall'essere stata la minaccia commessa con armi e da più persone riunite) ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Milano, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, «non avendo [...] il Giudice dato conto del proprio convincimento con argomentazioni adeguate ed esaurienti», tenuto conto che l'intervenuto accordo sulla pena da applicare «non avrebbe dovuto esimere il Giudice dall'obbligo di esprimere motivatamente [...] le proprie valutazioni in ordine ai contenuti della richiesta, così come indicati nell'art. 444, comma II C.P.P.». 3. In base al nuovo comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ciò rammentato, si deve rilevare che l'unico motivo di ricorso, il quale concerne una del tutto generica doglianza di mancanza e di manifesta illogicità della motivazione, non rientra tra i suddetti casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento. 4. Trattandosi di impugnazione proposta contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti dopo l'entrata in vigore della menzionata novella di cui alla legge n. 103 del 2017, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ultimo comma. 5. Per le ragioni sopra indicate, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle