CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 aprile 2022
Cassazione n. 16740/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11923/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), rappresentat a e difesadagli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], 101 –ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA [C. F. 8018440587 ] , in persona delMinistro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis –controricorrente – avverso il decreto della Corte d’Appello di Perugia, n. 625, depositato in data 10 novembre 2020. R.G.N. 11923/2021 Ud. 26/04/2022CC Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] R.G. 11923/2021- Pagina nr. 2 di 7 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto in data 10 novembre 2020 la Corte d’Appello di Perugia-decidendo in sede di riassunzione ex art. 392 c.p.c. , a seguito di ordinanza di questa Corte n. 18902/2019-ha determinato le spese di lite che il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA era ritenuto a rifondere alla ricorrente ex art. 91 c.p.c., nella misura di: a) € 8,00 per spese ed € 576,00 per compensi, in relazione al procedimento ex L. 89/2001; b) € 27,00 per spese ed € 447,00 per compensi, in relazione al giudizio di Cassazione; c) € 27,00 per spese ed € 576,00 per comp ensi, in relazione al giudizio di riassunzione; in tutti i casi oltre accessori, disponendo la distrazione in favore dei procuratori antistatari. La Corte territoriale ha ritenuto: di applicare la massima riduzione deivalori minimi di cui al D.M. 55/2014. 2. Avverso detto provvedimento proponericorso [OSCURATO:PERSONA] che ha successivamente depositato memoria. Resiste con controricorso il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli art t. 91 c.p.c., 2233 , secondo comma, c.c., e dei D.M. n. 55/2014, e n. 37/2018. R.G. 11923/2021- Pagina nr. 3 di 7 Lamenta il ricorso che la liquidazione operata dalla Corte perigina si sia collocata ben al disotto della massima riduzione dei minimi di cui alle tabelle 12 e 13 del D.M. 55/2014. 2. Il ricorso è fondato, seppur nei limiti che ci si appresta a precisare. 2.1. Per quanto concerne il giudizio per equa riparazione innanzi alla Corte d’Appello di Perugia, va osservato che questa Corte, cassando il suddetto provvedimento, aveva testualmente osservato in conclusione: “Pertanto, in virtù dei conseguenti computi rapportati al valore della causa compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00, deve essere rivalutata e rilevata l'esattezza della determinazione dei compensi — come invocata dalla medesima parte ricorrente - in riferimento alle singole voci riconoscibili per le prestazioni professionali compiute, ovvero in ordine alla fase di studio della controversia (per curo 255.00), alla fase di introduzione del giudizio (per curo 255,00), alla fase istruttoria (per euro 283,50) e alla fase decisionale (per curo 405,00).”. Pur richiamando testualmente tali considerazioni, la Corte d’Appello di Perugia ha tuttavia ritenuto di liquidare la ben inferiore cifra di € 576,00 (rispetto agli € 405,00 liquidati nel provvedimento cassato). Tale liquidazione, oltre a discostarsi dalle pur chiare indicazioni fornite da questa Corte, si colloca ampiamente al di sotto delle riduzioni consentite dall’art. 4 del D.M. 55/2014 e non può trovare giustificazione neppure negli elementi addotti nel provvedimento impugnato (semplicità dell’affare, speditezza del rito camerale e ridotto pregio dell’attività prestata), atteso che tali fattori - peraltro genericamente richiamati-giustificavano già la riduzione di cui al citato art. 4, e dovendosi ricordare che il superamento dei valori minimi R.G. 11923/2021- Pagina nr. 4 di 7 stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, secondo comma, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28113 del 10/12/2020 - Rv. 659827 –01; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30286 del 15/12/2017 -Rv. 647179 - 01) . 2.2. Per quanto concerne i profili concernenti la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione e del giudizio di rinvio, occorre in primo luogo chiarire come non possa ritenersi operante alcun vincolo di giudicato in ordine alla determinazione del valore della controversia, assunto dalla Corte territoriale nella misura di € 1.200,00, sulla mera scorta della somma liquidata a titolo di equa riparazione. Il giudicato interno, infatti,non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, sicché l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che,sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame.Sez. 2 - , Ordinanza n. 10760 del 17/04/2019 (Rv. 653408 -01) Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24783 del 08/10/2018 (Rv. 650927 - 01) Sez. 6 -3, Ordinanza n. 12202 del 16/05/2017 (Rv. 644289 - 01) . 2.3. Nel caso in esame, allora, si deve osservare che nei due giudizi in questione il disputatum non concerneva più l’ an o il quantum della somma riconosciuta a titolo di equa riparazione, bensì soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, R.G. 11923/2021- Pagina nr. 5 di 7 con la conseguenza che il disputatum medesimo doveva essere individuato nel differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante(Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6345 del 05/03/2020 -Rv. 657227 - 01) . Ne deriva che nei due giudizi ulteriori -di cassazione e di rinvio- lo scaglione sulla cui base operare la liquidazione dei compensi doveva - e deve- essere individuato in quello sino ad € 1.100,00 , anziché in quello superiore indicato dalla ricorrente, con la conseguenza che - applicando la riduzione massima di cui all’art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, in considerazione della speciale semplicità dell’affare come argomentato dalla Corte territoriale- i compensi avrebbero dovuto essere liquidati nella seguente misura: - € 322,5 (€ 120,00 per la fase di studio; € 135,00, per la fase introduttiva; € 67,50per la fase decisionale) quanto al giudizio innanzi a questa Corte; - € 310,00 (€ 67,5 0 per la fase di studio ; € 67,5 0 per la fase introduttiva; € 85,00 per la fase di istruttoria/trattazione ; € 100,00per la fase decisionale) quanto al giudizio di rinvio innanzi alla Corte d’Appello. Come dedotto dalla difesa del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, quindi, nei due casi in esame non può ritenersi sussistente la violazione dei minimi tariffari dedotta da parte ricorrente, risultando la liquidazione anche superiore al minimo applicabile. 3. Per effetto dell’accoglimento, pur se nei limiti evidenziati, del ricorso il provvedimento gravato deve essere cassato e, sussistendone le condizioni, la controversia può essere decisa nel merito. R.G. 11923/2021- Pagina nr. 6 di 7 La liquidazione va, pertanto, effettuata sulla base della tabella n. 12 dello stesso D.M. 55/2014, relativa ai giudizi ordinari dinanzi alla Corte di Appello, come già in precedenza puntualizzato. Ribadito che la rideterminazione della liquidazione operata dalla Corte d’Appello deve comunque avvenire tenendo conto della speciale semplicità dell’affare, applicando la riduzione massima di cui all’art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, si giunge alla determinazione della somma che il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA è tenut a a c orrispondere alla ricorrente a titolo di compensi nella misura di € 1.198,50 (€ 255,00 per la fase di studio, € 255,00 per la fase introduttiva, € 283,50 per la fase istruttoria, € 405,00 per la fase decisionale). 4. Dall’esito del giudizio discende la condanna del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo, tenendo anche conto della somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che diquella domandata. 5. Ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione. Il che rende inapplicabile l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. cit. (cfr. Cass. sez. un.28.5.2014, n. 11915). P. Q. M. accolto, nei limiti di cui in motivazione il ricorso, che nel resto rigetta, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ridetermina in € 1.198,50 la liquidazione dei compensi in favore della ricorrenteper il giudizio d'opposizione tenutosi innanzi al Collegio della Corte d'appello di Perugia; condanna il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del giudizio di Cassazione che liquida in € 600,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre R.G. 11923/2021- Pagina nr. 7 di 7 accessori d