CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 maggio 2024
Cassazione n. 23483/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ribaditi nella memoria depositata, con i quali si contesta la motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità e della mancata applicazione dell'art. 393-bis cod. pen. sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza; considerato che il primo motivo è meramente reiterativo, in quanto ripropone la tesi della non verificata somiglianza del ricorrente al destinatario dell'ordinanza cautelare e della insufficiente qualificazione solo orale degli operanti, trascurando la congrua risposta resa sia con riferimento alla permanenza della qualifica di pubblici ufficiali degli operanti sia all'infondatezza del sospetto che si trattasse di malintenzionati (v. pag. 4-5 ove si rimarca che gli operanti si erano subito qualificati, ma il ricorrente si era dato alla fuga; il ricorrente comprendeva la lingua italiana, sicché aveva compreso la qualifica degli operanti; si trovava nello stesso luogo ove era segnalata la presenza del latitante; la somiglianza con il destinatario del provvedimento cautelare, riscontrata dall'operante, era stata confermata in giudizio; la nazionalità albanese e i precedenti per furto in abitazione erano elementi comuni con il destinatario del provvedimento da eseguire); rilevato che l'esclusione dell'art. 393-bis cod. pen., anche in forma putativa, risulta sorretta da motivazione adeguata, in ragione della legittimità dell'intervento eseguito all'esito del servizio di pedinamento e osservazione e dell'inesistenza di un errore sul fatto (v. pag. 5); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA]