CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 2024
Cassazione n. 10776/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che il primo motivo, concernente la motivazione in ordine al reato di cui all'art. 337 cod. pen., è manifestamente infondato, non confrontandosi con le puntuali argomentazioni sulla cui base la sentenza impugnata ha escluso che l'imputato si sia limitato ad opporsi ad un intervento energico dell'agente della polizia penitenziaria, precisando che vi è stato un chiaro tentativo di aggressione; ritenuto che il secondo motivo, con il quale ci si duole del mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, non tiene conto della motivazione in ordine alla gravità del fatto ed all'assenza di ragioni giustificatrici del più favorevole trattamento invocato dal ricorrente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore L PrOiden