CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 08086/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 del TRIBUNALE di PIACENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. ricorso trattato ex art, 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del Tribunale di Piacenza del 27 novembre 2020 [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di € 2500,00 di ammenda, relativamente ai reati unificati con la continuazione dì cui agli art. 12, 18 e 30, comma 1, lettera A legge 157 del 1992 - capo A -, art. 20 legge 110 del 1975 - capo B -, art. 4 legge 110 del 1975 - capo C -; reati accertati il 17 marzo 2016. 2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione con i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con travisamento per mancata valutazione delle prove, relativamente al capo A. La motivazione della sentenza si riferisce solo ad una parte della testimonianza [OSCURATO:PERSONA], della P.G. Nella sentenza non sono analizzate le deposizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso esame dell'imputato. Bracchi era in macchina con il ricorrente e riferiva del lavoro di idraulico svolto dal ricorrente)che si trovava nel luogo dei fatti per effettuare dei lavori al cognato [OSCURATO:PERSONA], che abitava nei pressi; il ricorrente non stava in alcun modo esercitando la caccia. [OSCURATO:PERSONA] confermava di essere cognato dell'imputato che doveva effettuare dei lavori di idraulica nella sua abitazione Ì, nella quale aveva libero accesso disponendo delle chiavi. Nell'esame, l'imputato aveva chiarito la presenza della carabina in macchina e la sua presenza nel luogo: doveva recarsi nel poligono di tiro il giorno dopo e doveva effettuare dei lavori di idraulica nella casa del cognato. 2. 2. Violazione di legge (art. 162 bis cod. pen.); mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con travisamento per il capo B dell'imputazione. Il Tribunale ha respinto l'oblazione in considerazione di un precedente specifico e della maliziosità del comportamento del ricorrente. Il Tribunale non ha, però, motivato sulla effettiva gravità del fatto. 2. 3. Violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.); mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con travisamento per mancata valutazione delle prove, capo C dell'imputazione. Il Tribunale ha ignorato i documenti prodotti dall'imputato e le testimonianze assunte. Dai documenti e dalle testimonianze (Braschi e Cella) emerge il giustificato motivo del possesso del machete e del coltellino, trattandosi di strumenti di lavoro (idraulica). Tanto che il P.M. di udienza aveva chiesto per il capo C l'assoluzione. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta inammissibile. Il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretatì dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato. (Sez. 6, Sentenza n. 10795 del 16/02/2021 Ud. - dep. 19/03/2021 - Rv. 281085 - 01). Nel caso in giudizio il ricorrente richiama le prove non valutate, ma non prospetta la loro decisività sulla tenuta logica della sentenza di condanna. Le stesse non possono validamente contrastare la ricostruzione dei fatti compiuta dalla sentenza impugnata. La sentenza impugnata evidenzia come l'imputato in tempo di ,Dn notte (ore 00,45 circa) si trovava in zona di caccia vietata (cita marciava inizialmente a fari spenti) e al controllo della P.G. si dava alla fuga abbandonando il veicolo con a bordo il fucile e le armi bianche di cui all'imputazione. La sentenza impugnata adeguatamente motiva sulla configurabilità oggettiva e soggettiva dei reati contestati all'imputato, rilevando come nella nozione di esercizio venatorio deve ricomprendersi anche l'attività preliminare ("Nella nozione di esercizio venatorio non rientrano esclusivamente la cattura e l'uccisione della selvaggina, ma anche l'attività preliminare e la predisposizione dei mezzi ed ogni altro atto diretto alla cattura e all'abbattimento in tal senso qualificabile dal complesso delle circostanze di tempo e di luogo in cui esso viene posto in essere. Nella specie, in cui il ricorrente era munito di fucile e cartucce ed era in compagnia di un cane, la S.C. ha ritenuto irrilevante il fatto che, all'atto del controllo, l'arma fosse appoggiata ad un albero! (Sez. 3, Sentenza n. 46526 del 28/10/2015 Ud., dep. 24/11/2015, Rv. 265401 - 01; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 16207 del 14/03/2013 Ud., dep. 09/04/2013, Rv. 255486). Si tratta di un evidente accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità. 4. Relativamente alla mancata oblazione/la sentenza rileva la gravità del fatto come risultante dal comportamento del ricorrente (che si è dato alla fuga al controllo della P.G., abbandonando, peraltro, le armi incustodite) e dal precedente specifico ("In tema di oblazione facoltativa, è richiesta una specifica motivazione sulle ragioni della ritenuta gravità del fatto solo nei caso in cui la relativa domanda venga per tale motivo respinta, risultando altrimenti sufficiente che il giudice dimostri di aver preso in esame la circostanza" Sez. 1, Sentenza n. 18307 del 20/04/2010 Ud., dep. 14/05/2010, Rv. 247047 - 01). 5. Sul capo C la decisione impugnata evidenzia come il porto delle armi bianche (un machete di 54 cm ed un coltello) fuori della propria abitazione non è stato giustificato al momento del controllo, in relazione alla fuga del ricorrente alla vista della P.G. Infatti, "Il "giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti" (Sez. 1, Sentenza n. 19307 del 30/01/2019 Ud., dep. 07/05/2019, Rv. 276187 - 01; vedi anche nello stesso senso Sez. 1, Sentenza n. 18925 del 26/02/2013 Ud., dep. 30/04/2013, Rv. 256007). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi