CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 maggio 2021
Cassazione n. 29833/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA riP") ?_,(3 sul ricorso iscritto al n. 32286/2018 R.G., proposto DA [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in [OSCURATO:PERSONA] (MI), ove elettivamente domiciliato (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, e l'Agenzia delle Entrate - Riscosione, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliate; [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore; INTIMATO AVVERSOla sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il 20 marzo 2018 n. 1205/02/2018, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 maggio 2021 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 20 marzo 2018 n. 1205/02/2018, non notificata, che, in controversia su impugnazione di tre intimazioni di pagamento in dipendenza di altrettante cartelle esattoriali per crediti tributari di varia natura (la prima, per TARSU relativa all'anno 2008; la seconda, per IRPEF relativa all'anno 2004; la terza, per IRPEF ed IVA relative all'anno 2004), ha rigettato l'appello proposto dal medesimo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione e del Comune di Milano avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano il 15 dicembre 2016 n. 9508/43/2018, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto della rituale notifica delle prodromiche cartelle esattoriali. L'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si sono costituite con controricorso, mentre il Comune di Milano è rimasto intimato. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti costituite con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. In vista dell'odierna adunanza non sono state depositate memorie.[OSCURATO:PERSONA]: Con unico motivo, si denuncia violazione degli artt. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e 60, comma 1, lett. e, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che la notifica di una cartella esattoriale (in particolare, la n. 06820090384541219000, per IRPEF ed IVA relative all'anno 2004), in dipendenza della quale l'intimazione di pagamento era stata notificata, era regolare. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il motivo è infondato. 1.1 II thema decidendum attiene alla verifica della regolarità di un'intimazione di pagamento notificata al contribuente in dipendenza della corrispondente cartella esattoriale (per IRPEF ed IVA relative all'anno 2004), la ritualità della cui notificazione è contestata tra le parti. 1.2 Per costante orientamento di questa Corte, la mancata previa notifica della cartella esattoriale di pagamento - o, a maggior ragione, dell'avviso di accertamento - comporta la nullità dell'avviso di mora (o dell'intimazione di pagamento): nullità che, in quanto vizio proprio di tale atto, è deducibile nei confronti del concessionario che lo ha emesso. L'amministrazione finanziaria, infatti, deve rispettare le cadenze imposte dalla legge, in base alle quali la notificazione della cartella esattoriale costituisce un adempimento indefettibile, la cui mancanza comporta la nullità dell'avviso di mora (o dell'intimazione di pagamento) indipendentemente dalla completezza o meno delle indicazioni in esso contenute (Cass., Sez. 5", 8 febbraio 2006, n. 2798; Cass., Sez. Un., 25 luglio 2007, n. 16412; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2009, n.15310; Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2011, n. 13082; Cass., Sez. 5^, 16 maggio 2014, n. 10750). 1.3 Nella specie, secondo l'accertamento fattone dai giudici di merito, la documentazione annessa al fascicolo di merito contiene la prova della regolarità della notifica della cartella esattoriale, che è stata effettuata con l'affissione dell'avviso presso l'albo del Comune (nel periodo dal 12 febbraio 2010 al 20 febbraio 2010), dopo la constatazione - sulla base delle notizie acquisite - di irreperibilità (assoluta) del contribuente presso il luogo della residenza anagrafica. 1.4 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di notifica degli atti impositivi, la c.d. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto (Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2018, n. 19958; Cass., Sez. 5^, 12 febbraio 2020, n. 3378; Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2020, n. 23549; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9292). In quest'ottica, la notificazione di cui all'art. 60, comma 1, lett. e, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 è ritualmente eseguita soltanto nella ipotesi in cui, nonostante le ricerche che il messo notificatore deve svolgere nell'ambito del Comune di domicilio fiscale, in esso non si rinvengano l'effettiva abitazione o l'ufficio o l'azienda del contribuente. Solo in questi casi la notificazione è ritualmente effettuata mediante deposito dell'atto nella casa comunale ed affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune senza necessità di comunicazione all'interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, né di ulteriori ricerche al di fuori del detto comune (Cass., Sez. 5^, 12 febbraio 2020, n. 3378). Ciò in applicazione del principio generale secondo cui le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale (Cass., Sez. 3^, 3 agosto 2017, n. 19387). 1.5 Ad ogni modo, non essendo stato riportato il contenuto della relata di notifica, il ricorso è anche carente di autosufficienza con riguardo all'indicazione degli adempimenti di cui si lamenta l'inosservanza. Invero, in tema di ricorso per cassazione, ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2018, n. 31038; Cass., Sez. 5^, 17 gennaio 2019, n. 1150; Cass., Sez. 6^-5, 30 settembre 2020, n. 20796; Cass., Sez. 5^, 16 marzo 2021, n. 7173). Là dove, nella vicenda in esame, appare evidente l'assoluta necessità della trascrizione della relata ai fini alla verifica delle modalità di esecuzione delle operazioni notificatorie e della fondatezza della censura sollevata (Cass., Sez. 5^, 16 marzo 2021, n. 7173). 1.6 Pertanto, in mancanza di autonoma impugnazione della cartella esattoriale, la successiva intimazione di pagamento poteva essere impugnata soltanto per vizi suoi propri e non, come invece è avvenuto nella specie, per vizi della notifica della cartella esattoriale, per cui la pretesa impositiva era divenuta ormai definitiva (Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2018, n. 9219; Cass., Sez. 5^, 4 febbraio 2020, n. 2489; Cass., Sez. 6^-5, 14 febbraio 2020, n. 3743). 1.7 Ne discende che il giudice di appello ha fatto buon governo dei principi enunciati, apprezzando l'infondatezza dell'eccezione di irrituale notifica della cartella esattoriale prodromica all'intimazione di pagamento. 2. Pertanto, stante l'infondatezza del motivo addotto, il ricorso deve essere rigettato. 3. Nei rapporti tra ricorrente e controricorrenti, le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. Viceversa, nei rapporti tra ricorrente ed intimato, nulla deve essere disposto per le spese giudiziali, non essendosi costituita la parte vittoriosa. 4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore dei controricorrenti, liquidandole nella misura di C 5.600,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; dà atto dell'obbligo, a carico del ricorrente, di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettuata da remoto