Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 04697/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25853/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. 3 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, via Belloni n. 16, presso lo studio di quest'ultimo; - controricorrente - avverso la sentenza n. 301/2019 della Corte d'Appello de L'Aquila, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], N.R.G. 460/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.01.2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d'Appello di L'Aquila, per quanto ancora rileva, riformando la sentenza del Tribunale di Pescara che aveva rigettato la domanda, condannava la Asl 3 di Pescara (di seguito: AsI) al pagamento in misura intera dei compensi per le seguenti indennità, "NCP in gruppo" da settembre 2011 a dicembre 2015, "personale di studio" da dicembre 2012 a dicembre 2015 e "visite per appuntamento" da agosto 2008 a dicembre 2015, in favore del medico convenzionato indicato in epigrafe, compensi il cui importo unitario mensile per assistito, era stato ridotto unilateralmente dall'Asl a fronte di prestazioni rimaste invariate;

2. la Corte territoriale, in estrema sintesi, ha osservato che le pur legittime esigenze di contenimento della spesa sanitaria, poste alla base delle previsioni della legge finanziaria del 2005 e successivamente della delibera della Regione Abruzzo n. 592 del 2008, non autorizzavano la modifica unilaterale da parte dell'ASL degli impegni assunti in sede di contrattazione collettiva, tanto più che l'intervento unilaterale aveva riguardato il solo corrispettivo, mentre era rimasta immutata, quanto ad impegno qualitativo e quantitativo, la prestazione richiesta al medico convenzionato;

3. nel dettaglio, ha puntualizzato che l'innanzi ricordata delibera n. 592 del 2008 ha fissato i tetti di spesa per le Asl, dettando le linee guida alle quali esse avrebbero dovuto attenersi a tale scopo, specificando però che la riduzione avrebbe dovuto essere attuata attraverso la riapertura dei tavoli di concertazione, in attuazione del principio generale che presidia la vincolatività dei contratti collettivi;

4. per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso l'Asl sulla base di sei motivi, ai quali ha replicato con controricorso il medico indicato in epigrafe;

5. pendente il giudizio veniva depositato atto di rinunzia al ricorso, accettata dagli eredi del dottor [OSCURATO:PERSONA], deceduto nelle more. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminare all'esame dei sei motivi di ricorso per cassazione è la valutazione della rinuncia al ricorso, accettata dagli eredi del controricorrente.

2. Vista la rinunzia, esaminata la documentazione attestante il decesso del controricorrente, vista l'accettazione della rinunzia al ricorso operata dagli eredi legittimi che hanno comprovato detta qualità, va dichiarata l'estinzione del processo ai sensi degli artt.390 e 391 c.p.c.

P.Q.M. dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25853/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. 3 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, via Belloni n. 16, presso lo studio di quest'ultimo; - controricorrente - avverso la sentenza n. 301/2019 della Corte d'Appello de L'Aquila, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], N.R.G. 460/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.01.2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di L'Aquila, per quanto ancora rileva, riformando la sentenza del Tribunale di Pescara che aveva rigettato la domanda, condannava la Asl 3 di Pescara (di seguito: AsI) al pagamento in misura intera dei compensi per le seguenti indennità, "NCP in gruppo" da settembre 2011 a dicembre 2015, "personale di studio" da dicembre 2012 a dicembre 2015 e "visite per appuntamento" da agosto 2008 a dicembre 2015, in favore del medico convenzionato indicato in epigrafe, compensi il cui importo unitario mensile per assistito, era stato ridotto unilateralmente dall'Asl a fronte di prestazioni rimaste invariate; 2. la Corte territoriale, in estrema sintesi, ha osservato che le pur legittime esigenze di contenimento della spesa sanitaria, poste alla base delle previsioni della legge finanziaria del 2005 e successivamente della delibera della Regione Abruzzo n. 592 del 2008, non autorizzavano la modifica unilaterale da parte dell'ASL degli impegni assunti in sede di contrattazione collettiva, tanto più che l'intervento unilaterale aveva riguardato il solo corrispettivo, mentre era rimasta immutata, quanto ad impegno qualitativo e quantitativo, la prestazione richiesta al medico convenzionato; 3. nel dettaglio, ha puntualizzato che l'innanzi ricordata delibera n. 592 del 2008 ha fissato i tetti di spesa per le Asl, dettando le linee guida alle quali esse avrebbero dovuto attenersi a tale scopo, specificando però che la riduzione avrebbe dovuto essere attuata attraverso la riapertura dei tavoli di concertazione, in attuazione del principio generale che presidia la vincolatività dei contratti collettivi; 4. per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso l'Asl sulla base di sei motivi, ai quali ha replicato con controricorso il medico indicato in epigrafe; 5. pendente il giudizio veniva depositato atto di rinunzia al ricorso, accettata dagli eredi del dottor [OSCURATO:PERSONA], deceduto nelle more. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminare all'esame dei sei motivi di ricorso per cassazione è la valutazione della rinuncia al ricorso, accettata dagli eredi del controricorrente. 2. Vista la rinunzia, esaminata la documentazione attestante il decesso del controricorrente, vista l'accettazione della rinunzia al ricorso operata dagli eredi legittimi che hanno comprovato detta qualità, va dichiarata l'estinzione del processo ai sensi degli artt.390 e 391 c.p.c. P.Q.M. dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del
Sentenza Cassazione n. 04697/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris