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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2025

Cassazione n. 34524/2025

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato nel resto la sentenza di primo grado; Considerato che il primo motivo dei ricorsi - con il quale i ricorrenti si dolgono del vizio di motivazione in relazione alla mancata dichiarazione di improcedibilità per difetto di querela, stante la ritenuta erronea qualificazione dell'atto come formale atto di querela - è manifestamente infondato, in quanto inerente a violazioni di norme processuali palesemente smentite dal verbale di integrazione della denuncia datato 11 aprile 2016, da cui emerge la corretta qualificazione dell'atto quale denuncia- querela; Rilevato che il secondo motivo dei ricorsi - con il quale i ricorrenti lamentano la violazione di legge in ordine alla ritenuta utilizzabilità dell'annotazione di polizia giudiziaria del 14 giugno 2016 inerente alle dichiarazioni della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] - è manifestamente infondato, in quanto inerente a violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali, da cui si evince che vi è stato il consenso all'acquisizione ai sensi dell'art. 493, co. 3, cod. proc. pen.

In ogni caso, la consolidata giurisprudenza di legittimità ha affermato che in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416); Considerato che il terzo e il quarto motivo dei ricorsi - con i quali i ricorrenti si dolgono del vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità e alla valutazione degli elementi probatori con riguardo alle imputazioni di cui ai capi a) e b) - sono inammissibili, in quanto costituiti da censure versate in fatto, volte a prospettare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie senza individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, i quali hanno correttamente ritenuto la responsabilità degli stessi per i reati loro ascritti, alla luce del compendio probatorio; Letta la memoria difensiva nell'interesse dei ricorrenti, dove si puntualizzano le censure di cui ai motivi di ricorso -segnatamente il primo-; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato nel resto la sentenza di primo grado; Considerato che il primo motivo dei ricorsi - con il quale i ricorrenti si dolgono del vizio di motivazione in relazione alla mancata dichiarazione di improcedibilità per difetto di querela, stante la ritenuta erronea qualificazione dell'atto come formale atto di querela - è manifestamente infondato, in quanto inerente a violazioni di norme processuali palesemente smentite dal verbale di integrazione della denuncia datato 11 aprile 2016, da cui emerge la corretta qualificazione dell'atto quale denuncia- querela; Rilevato che il secondo motivo dei ricorsi - con il quale i ricorrenti lamentano la violazione di legge in ordine alla ritenuta utilizzabilità dell'annotazione di polizia giudiziaria del 14 giugno 2016 inerente alle dichiarazioni della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] - è manifestamente infondato, in quanto inerente a violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali, da cui si evince che vi è stato il consenso all'acquisizione ai sensi dell'art. 493, co. 3, cod. proc. pen. In ogni caso, la consolidata giurisprudenza di legittimità ha affermato che in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416); Considerato che il terzo e il quarto motivo dei ricorsi - con i quali i ricorrenti si dolgono del vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità e alla valutazione degli elementi probatori con riguardo alle imputazioni di cui ai capi a) e b) - sono inammissibili, in quanto costituiti da censure versate in fatto, volte a prospettare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie senza individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, i quali hanno correttamente ritenuto la responsabilità degli stessi per i reati loro ascritti, alla luce del compendio probatorio; Letta la memoria difensiva nell'interesse dei ricorrenti, dove si puntualizzano le censure di cui ai motivi di ricorso -segnatamente il primo-; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]
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