CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 41866/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza emessa in data 25/11/2021 dal Gup del Tribunale di Modena, con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] era stata dichiarata responsabile del reato di cui all'art. 2 dlgs 74/2000 - perché quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl presentava le dichiarazioni Iva per l'anno di imposta 2017 utilizzando fatture per operazioni soggettivamente inesistenti - e condannata alla pena di mesi otto di reclusione ed alle correlate pene accessorie. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo di ricorso, con il quale deduce vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato. Argomenta che i Giudici di entrambi i gradi di merito erano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze istruttorie, in quanto non avevano dato conto degli innumerevoli elementi difensivi confluiti nel fascicolo processuale attraverso il fascicolo del difensore, depositato in data 3.6.2019, e la memoria difensiva depositata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. I Giudici di merito, nel ritenere sussistente il reato di cui all'art. 2 d,Igs 74/2000, avevano valorizzato mere presunzioni fiscali senza confrontarsi con le evidenze probatorie addotte dalla difesa, condividendo le risultanze induttive degli accertatori, in contrasto con i principi delle norme penali tributarie che escludono la possibilità di far ricorso alle presunzioni semplici. Gli elementi difensivi non considerati dai giudici di merito (e- mail idonee a provare l'operatività concreta delle società intermediare e la non fittizietà dei relativi rapporti commerciali; indagini difensive raccolte tra gli ex dipendenti della società di cui era legale rappresentante l'imputata, operatori commerciali del settore, sia in Italia che all'estero, che davano conto della regolarità delle operazioni compiute dalla [OSCURATO:SOCIETA] nel commercio di legname) avevano carattere di decisività perché idonei a provare l'esistenza effettiva delle operazioni commerciali e, dunque, la buona fede dell'imputata. In particolare, risultavano decisive le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:PERSONA], imprenditrice italiana ed agente di commercio nel mercato ligneo, e da [OSCURATO:PERSONA], direttore di produzione di una ditta fornitrice polacca. La mancata valutazione degli elementi probatori addotti dalla difesa si traduceva nel travisamento della prova che viziava la motivazione della sentenza impugnata. Inoltre, le valutazioni dei Giudici di merito in ordine alla natura di "società cartiere" delle imprese riconducibili alle ditte fornitrici della [OSCURATO:PERSONA] srl, non potevano riguardare la predetta società e non potevano essere considerate circostanze sintomatiche di una consapevole partecipazione ad una condotta illecita da parte dell'imputata. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il difensore della ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso; il PG ha depositato memoria, nella quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso va dichiarato inammissibile, sulla base delle considerazioni che seguono. 2. La Corte territoriale, con apprezzamento di fatto sorretto da argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche, riteneva integrato il reato contestato, evidenziando, innanzitutto, come le fatture di cui all'imputazione riguardassero operazioni soggettivamente inesistenti. In particolare, si dava atto che dalle risultanze degli accertamenti eseguiti dai militari della Guardia di Finanza di Carpi in data 4.3.2019 e dei controlli della Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] di Modena, emergeva che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - operante nell'ambito dell'attività di "commercio all'ingrosso di manufatti in legno per l'industria nonchè import-export" (che non disponeva di magazzini e/o depositi)- acquistava manufatti in legno (abete e/pino) per pallets, la cui produzione proveniva da segherie dell'Europa comunitaria, per rivenderli con consegna diretta ai propri clienti nel territorio dello Stato; veniva accertata, quindi, un'evasione di imposta derivante da frode in materia Iva nazionale e comunitaria con il meccanismo della cd frode carosello, avente ad oggetto transazioni triangolari che coinvolgevano imprese con sedi in diversi Stati dell'Unione Europea; la pratica evasiva prendeva spunto da una cessione di beni non imponibili IVA, sul presupposto che la tassazione avvenisse nel Paese di destinazione della merce; nel corso delle verifiche, ed in particolare dall'esame delle fatture di acquisto della merce, emergeva che la [OSCURATO:PERSONA] srl aveva intrattenuto rapporti commerciali per acquisti di merce con operatori nazionali, agenti nell'ambito del commercio all'ingrosso di legname e di semilavorati in legno, aventi le caratteristiche tipiche di soggetti interposti; la [OSCURATO:PERSONA] srl risultava aver formalmente acquistato merce da tali soggetti interposti, che emettevano fatture con IVA ( ma non la versavano all'Erario) mentre la stessa [OSCURATO:PERSONA] srl detraeva VIVA in fase di liquidazione periodica, ottenendo un indebito vantaggio fiscale; in sostanza, i beni venivano venduti e rivenduti più volte tra le diverse società interposte senza che la merce si spostasse fisicamente, al fine di evadere VIVA nel paese di destinazione finale; le società interposte emettevano fatture come se avessero venduto la merce alla [OSCURATO:PERSONA] srl, mentre, in realtà, la merce veniva consegnata direttamente dai fornitori esteri ai clienti italiani della [OSCURATO:SOCIETA], La prova della natura soggettivamente fittizia delle operazioni veniva tratta da plurime circostanze fattuali, emergenti non solo dagli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate ma anche dalla documentazione acquisita, risultanze tutte che consentivano di accertare che le società interposte emittenti le fatture erano in realtà non operative (i sopralluoghi effettuati presso gli indirizzi dichiarati come sede legale delle società interposte davano esito negativo; i documenti contabili emessi dalle società interposte risultavano formati secondo il medesimo modello - redatti a mano e con eguale grafia- circostanza che evidenziava un collegamento tra le stesse; anomala emissione del documento denominato C.M.R.; incoerenza nei documenti di trasporto). La Corte territoriale evidenziava anche, a confutazione delle deduzioni difensive e della relativa documentazione prodotta, che tra la documentazione extra-contabile rinvenuta in fase di controllo, erano state rinvenute delle e-mail trasmesse dalla [OSCURATO:PERSONA] srl agli autotrasportatori, contenenti indicazioni precise in merito ai dati dei fornitori comunitari ed ai luoghi di deposito, magazzini ed altro dove effettuare il carico della merce, elementi che contrastavano con la tesi difensiva, qui riproposta, della effettiva operatività delle società interposte. Da tali elementi e dal complessivo meccanismo fraudolento posto in essere, la Corte territoriale traeva, poi, anche la prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato. Gli elementi che hanno portato a ritenere sussistente il dolo di evasione da parte dell'imputata (detrazione dell'Iva esposta dal finto fornitore nazionale, che poi, non provvedeva a versarla all'Erario, quale premessa posta in essere per ottenere un indebito rimborso dell'Iva ) costituiscono oggetto di una verifica di fatto, condotta dai giudici territoriali sul materiale probatorio acquisito e sorretto da adeguata motivazione. Va rimarcato che l'accertamento del dolo costituisce un accertamento di fatto volto a conoscere e ricostruire il fatto storico e deve fondarsi, come avvenuto nella specie, sulla considerazione di tutte le circostanze esteriori dello stesso. In definitiva, la motivazione offerta dalla Corte territoriale ha tenuto conto di tutti gli elementi fattuali rilevanti e si connota come adeguata e priva di vizi logici e, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità. A fronte di tale adeguato percorso argomentativo, le censure della ricorrente, basate su una presunta valorizzazione probatoria delle presunzioni tributarie, non hanno pregio, in quanto ciò che è stato valorizzato dalla Corte territoriale non sono "presunzioni tributarie" (peraltro non è chiaro nemmeno quali esse siano, non avendo il ricorrente neppure indicato a quali di esse si fossero richiamati i verbalizzanti dell'Agenzia delle Entrate), ma specifici elementi fattuali di natura indiziaria, emergenti dagli accertamenti in sede di controllo che sono stati compiutamente valutati secondo i criteri indicati dall'art. 192, comma 2, cod.proc.pen. Inoltre, la ricorrente non opera alcun confronto con le argomentazioni della Corte territoriale, che ha correttamente evidenziato che le operazioni indicate nelle fatture di cui all'imputazione dovevano ritenersi soggettivamente inesistenti, riproponendo la doglianza, già disattesa dai Giudici di appello con adeguata e non manifestamente illogica, volta a contestare la valutazione di inoperatività delle società interposte; del pari adeguata e non manifestamente illogica è la motivazione relativa alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, basata sulla valutazione degli elementi fattuali emergenti dalle risultanze istruttorie, rispetto alla quale la ricorrente neppure si confronta criticamente. Le doglianze, in sostanza, sono generiche, perché prive di confronto critico, confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181). Esse, inoltre, sollecitano una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. Va ribadito che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 / non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148). 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la r