CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19936/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29592/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via della Balduina n. 250 –ricorrente – Contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente- Oggetto: 31– 29592 - 2016 – 18/06 /2024 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Piemonte, Torino, n. 638/34/16 pronunciata il 10 maggio 2016 e depositata il 13 maggio 2016,non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 giugno2024 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.Il contribuente era attinto da un avviso di accertamento ove l’Ufficio rideterminava sinteticamente i redditi per l’anno d’imposta 2007. Adito il giudice di prossimità, i due gradi di merito esitavano in favore dell’Ufficio, di cui veniva riconosciuto il legittimo operato. 2.Il contribuente invoca pertanto la cassazione della sentenza impugnata, con ricorso affidato a tre motivi, cui resiste l’Amministrazione finanziaria con tempestivo controricorso. CONSIDERATO 1.Con il primo motivo il ricorrente prospetta la violazione di norme di diritto –art. 360 c.p.c. n. 3 – in relazione all’art. 36 d.lgs. n. 546/1992. In sostanza afferma che la CTR avrebbe “completamente ignorato le considerazioni e richieste formulate dal ricorrente nel ricorso in appello”, non emergendo alcun ragionamento autonomo rispetto alle considerazioni formulate dall’Ufficio. 2.Il motivo è inammissibile per difetto di specificità e completezza. 2.1 La censura non dà invero conto né delle doglianze formulate in appello né delle argomentazioni rese dalla CTP e dalla CTR nei precedenti gradi di merito, precludendo così a questa Corte lo scrutinio dei profili di fatto e di diritto rilevanti per la comprensione della doglianza (cfr. Cass., V, n. 14084/2024; Cass., V, n. 30356/2019). Il principio di esaustività del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella 31– 29592 - 2016 – 18/06 /2024 MMF sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 -non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. S.U. n. 8950/2022). Non di meno,il motivo è inammissibile per difetto di specificità, perché non contiene in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di fare rinvio e accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, a elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito. È stato invero affermato che «costituisce principio giurisprudenziale reiterato e consolidato quello secondo cui l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde ilricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso.» (Cfr. Cass., T., n. 29203/2023). Non sfugge dunque alla declaratoria di inammissibilità il motivo in cui il ricorrente censuri l’apparenza della motivazione della sentenza impugnata, che nulla avrebbe statuito sulle osservazioni dell’Ufficio, ove lo stesso ricorrente ometta di riportare il contenuto minimo delle osservazioni disattese dalla CTR, non potendo limitarsi a rinviare 31– 29592 - 2016 – 18/06 /2024 MMF all'atto di appello o ad altri atti del giudizio (Cass. 06/09/2021, n. 24048). 3. Con il secondo motivo la parte ricorrente denunzia la violazione di norme di diritto in relazione al D.M. 10.09.1992 in parametro all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.. 3.1. In buona sostanza critica la sentenza impugnata perché la CTR avrebbe ritenuto apparentemente intangibili le conclusioni dell’Ufficio, tralasciando invece di valutare i criteri da questo utilizzati per giungere alle sue conclusioni. Afferma, in particolare, che la CTR avrebbe errato facendo malgoverno delle regole applicative del cosiddetto “vecchio redditometro” per l’anno d’imposta considerato così come avrebbe omesso l’esame della censura avente ad oggetto la sua natura di accertamento standardizzato, come tale soggetto alle sole presunzioni semplici e con conseguente necessità di adattare gli indici previsti alla specifica situazione del contribuente. Per l’effetto ritiene gravante sull’Ufficio l’onere di dimostrare la sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti e non sul contribuente la loro inesistenza. Evidenzia poi l’inattendibilità del reddito accertato dall’Ufficio, e pari ad euro 91.673,15, a fronte di quelli calcolati dalla contribuente, escludendo i coefficienti ministeriali e gli incrementi patrimoniali, e pari ad euro 23.967,07. Contesta infine l’applicazione temporale operata dalla CTR e la mancata applicazione del nuovo redditometro (valevole solo a partire dal 2009) perché si tratterebbe di un mero aggiornamento, con conseguente applicazione retroattiva della rinnovata disciplina. 4. La censura è inammissibile sotto un duplice profilo ed è comunque infondata. 4. È inammissibile nella parte in cui la parte ricorrente non impugna la statuizione di inammissibilità, pronunciata dalla CTR su detta censura, perché proposta dal contribuente per la prima volta in appello. Non avendo il contribuente impugnato siffatta statuizione, è preclusa a questa Corte qualsivoglia valutazione in senso difforme 31– 29592 - 2016 – 18/06 /2024 MMF essendo calato sul punto il giudicato interno, con l’effetto di inibire un nuovo sindacato di merito della doglianza in virtù del principio di certezza del diritto. 4.2 In ogni caso la censura è infondata in relazione al profilo dell’applicazione retroattiva del redditometro. Invero «questa Corte ha infatti più volte ribadito - affermando un principio che il Collegio condivide e al quale intende, perciò, dare continuità -che il "nuovo" redditometro di cui al d.m. 24 dicembre 2012 è applicabile alla determinazione sintetica dei redditi relativi agli anni d'imposta a decorrere solo dal 2009 (Cass., 06/10/2014, n. 21041, 06/11/2015, n. 22744, 29/01/2016, n. 1772); tale conclusione è imposta delle specifiche espresse disposizioni di diritto transitorio - a fronte delle quali i principi e le regole del diritto intertemporale sono, evidentemente, recessivi - dell'alinea del comma 1 dell'art. 22 del d.l. n. 78 del 2010, secondo cui le modifiche apportate da tale articolo all'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 hanno «effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto» (e, quindi, per gli accertamenti relativi ai redditi dell'anno d'imposta 2009 e successivi) e dell'art. 5 del d.m. 24 dicembre 2012, secondo cui, conformemente alla citata disposizione di legge, «[l]e disposizioni contenute nel presente decreto si rendono applicabili alla determinazione dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni d'imposta a decorrere dal 2009»; a fronte di tale specifica espressa disciplina transitoria: a) …(…)… b) è recessivo il principio di diritto intertemporale tempus regit actum, altrimenti applicabile alle norme procedimentali» (cfr. Cass., V, n. 1454/2021). 4.3 La doglianza è parimenti infondata in relazione all’ulteriore profilo per cui «questa Corte ha già avuto modo di precisare che, in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 31– 29592 - 2016 – 18/06 /2024 MMF settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l'accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass., 31/10/2018, n. 27811. [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 13602 del 30/05/2018; Cass., 19/07/2017, n. 17793; Cass.,10/08/2016, n. 16912)» (cfr. Cass., V, n. 30356/2019). 5. Con l’ultimo motivo la parte ricorrente avanza censura ex art.360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973, avendo la CTR omesso di rilevare l’illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato per carenza di firma per assenza dei requisiti in capo al soggetto delegato sottoscrittore. Soggiunge che a fronte della richiesta di verifica della delega, eccepita dal contribuente, era onere dell’Ufficio produrla in giudizio. 6. Il motivo è inammissibileperché nuovo, non risultando che la contribuente abbia mai contestato il profilo della carenza di firma. Segnatamente «La questione sollevata risulta infatti essere «posta per la prima volta davanti questa Corte, non facendone menzione la sentenza impugnata (nella esposizione delle censure svolte dai ricorrenti ovvero nella trattazione dei medesimi) e non specificando d’altro canto i ricorrenti nel ricorso di averla fatta valere nei precedenti gradi di giudizio (v. al riguardo Cass. 32804/2019, per cui “qualora una questione giuridica -implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principiodi autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia 31– 29592 - 2016 – 18/06 /2024 MMF fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa”)» (Cfr. Cass., V, n. 26147/2021). 7. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrent e alpagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida €. cinquecento/00 , oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrent i dell’ulteriore importo a titolo