CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 gennaio 2024
Cassazione n. 24353/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del PG, in persona dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, risultando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 2 gennaio 2024, la Corte d'appello di Torino dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Torino del 3 luglio 2023, non essendo stata depositata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di appello ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. 2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto ha proposto ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, dedu- cendo due motivi, di seguito sommariamente indicati. 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 581-comma 1-ter, cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 157-bis, 157- ter, 162 e 164, cod. proc. pen. In sintesi, premessa un'ampia ricognizione della normativa processuale vi- gente con particolare riferimento alla genesi dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. ed alla sua collocazione nel sistema delle notificazioni penali, la difesa sostiene che qualora l'indagato/l'imputato - non detenuto e non assente - non abbia valida- mente dichiarato o eletto domicilio nel procedimento/processo, allora opererebbe, ai comprensibili fini della speditezza del giudizio di appello, il combinato disposto dell'art. 157-ter, comma 3, e 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. Risponderebbe, dunque, alla finalità della novella del 2022 di speditezza, semplificazione e razionalizzazione del processo penale, nel rispetto delle garanzie difensive, ritenere valida una preesistente e persistente elezione di domicilio presso il difensore fiduciario piuttosto che una sopravveniente dichiarazione di un domicilio che si riveli poi insufficiente o inidonea. La lettura corretta dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. dovrebbe, dunque, contemplare la piena rilevanza ed efficacia, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, della preesistente elezione o di- chiarazione di domicilio da parte dell'imputato. 2.2. Eccepisce, con il secondo motivo, l'illegittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3 e 117, Cost. In sintesi, si sostiene che una diversa valutazione rispetto a quella soste- nuta nel primo motivo, esporrebbe la norma processuale a plurimi profili di inco- stituzionalità, con particolare riferimento alla valutazione di ragionevolezza, pro- porzione e razionalità o meno dei criteri normativi che ne inducono, come nel caso in esame, la limitazione, anche qualora l'elezione o dichiarazione di domicilio sia già presente in atti e pienamente rispondente alle finalità di speditezza del pro- cesso. Si richiama, a tal fine, il parametro costituzionale dell'art. 117, Cost. attra- verso il quale trovano riconoscimento i principi sovranazionali affermati sia dall'art. 14, par. 5 del Patto internazionale sui diritti civili e politici che dall'art. 2, Protocollo n. 7 alla Convenzione EDU, riguardanti il diritto a far riesaminare la decisione ad una giurisdizione superiore a favore del condannato. Richiamata, poi, giurispru- denza di questa Corte (il riferimento è a Cass. II, n. 38442/2023), si ribadisce l'eccentricità della norma processuale di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. rispetto al novellato sistema delle notificazioni penali, nel caso di sufficiente ed idonea elezione o dichiarazione di domicilio preesistente e persistente alla pre- sentazione dell'atto di appello, situazione già altrimenti regolata dall'art. 164, cod. proc. pen. nel rispetto dei criteri di celerità e speditezza di cui all'art. 111, Cost. Altro profilo di sospetta incostituzionalità della norma processuale riguar- derebbe l'art. 3 Cost., per l'irragionevole trattamento differenziato di situazioni omogenee, essendo tali per presupposti ed effetti, da un lato, l'elezione e la di- chiarazione di domicilio validamente resa nel processo prima del deposito dell'atto di appello e, dall'altro, l'elezione o la dichiarazione di domicilio contenuta in tale atto. Si chiede a questa Corte, pertanto, di sollevare questione di legittimità co- stituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 117 Cost., dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. nella parte in cui richiede che con l'atto di impugnazione dell'im- putato o del difensore, a pena d'inammissibilità, sia depositata la dichiarazione e l'elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, anche qualora la dichiarazione o l'elezione di domicilio sia già stata depositata nel fascicolo del processo. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 20 marzo 2024, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, risultando ma- nifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, trattato cartolarmente ex art. 611, cod. proc. pen., è inam- missibile.2. Questa Corte, pronunciandosi sulla nuova disciplina introdotta dal D.Igs. n. 150 del 2022 che ha inserito l'art. 581-ter, cod. proc. pen., si è già espressa nel senso di ritenere del tutto legittima la declaratoria di inammissibilità dell'im- pugnazione, nella specie un atto di appello, non accompagnata dal deposito della dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di cita- zione a giudizio (si v., ad esempio, Sez. 5, n. 46831 del 22/09/2023, Iacuzio, non massimata; Sez. 6, n. 7020 del 16/01/2024, Mirabile, Rv. 285985 - 01, che ha specificato come detta dichiarazione o elezione di domicilio dev'essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, poiché, alla luce della nuova formula- zione dell'art. 164 cod. proc. pen., quella effettuata nel precedente grado non ha più durata estesa ai gradi successivi). 3. Orbene, la nuova disposizione dell'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. introdotta dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 ([OSCURATO:PERSONA]), recita che "con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio": trattasi, dunque, di un'ulteriore condizione di ammissibilità dell'impugnazione. È indubbio che, con la presentazione dell'impugnazione, l'adempimento ri- chiesto non è soddisfatto con l'allegazione di una dichiarazione/elezione di domi- cilio in precedenza effettuata, non avendo più la stessa durata illimitata secondo le precedenti indicazioni dell'art. 164 cod. proc. pen., ma è necessario che l'inte- ressato fornisca nuovamente, anche nell'ipotesi in cui lo abbia già fatto in prece- denza, l'indicazione di un domicilio dichiarato o eletto. Cessa, pertanto, la validità c.d. "illimitata" riconosciuta alla dichiarazione o elezione di domicilio già presente in atti. La ratio legis va individuata nella esigenza generale, che ha ispirato la ri- forma del processo in absentia (ossia la certezza della conoscenza del processo a suo carico da parte dell'imputato), prevedendo a tal fine il legislatore un onere collaborativo, riguardante sia il processo celebrato in assenza sia quello in cui l'im- putato abbia avuto conoscenza del giudizio, onere finalizzato alla regolare cele- brazione della fase del processo di secondo grado. E ciò anche ai fini di assicurarne la ragionevole durata ed impedire una eventuale dichiarazione di improcedibilità (v., anche Sez. 2, n. 38442 del 13/09/2023, Toure, Rv. 285029). 4. L'onere di elezione o dichiarazione di domicilio in funzione del giudizio di impugnazione che si va a promuovere ha un'altra importante funzione, ossia quella di consentire la rapida notifica del decreto di citazione a giudizio, che è il primo atto introduttivo del grado da notificare personalmente all'imputato, come è per gli altri atti introduttivi, ai sensi degli artt. 157-ter, commi 1 e 3, e 601 cod. proc. pen. esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto. Più specificamente, oc- corre evidenziare il dato che, nel nuovo comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen., vengono in rilievo due profili finalisticannente collegati, ossia quello dell'esecuzione della notificazione e quello dell'adempimento formale previsto dalle disposizioni in argomento, che non fanno eccezioni nel richiedere che la dichiarazione o l'elezione di domicilio debba accompagnare la proposizione dell'impugnazione, nel caso di specie, dell'appello. L'atto richiesto, funzionale alla notificazione del decreto di citazione a giu- dizio, costituisce un atto formale che si connota proprio in funzione della notifica del decreto, adempimento esecutivo questo che può intervenire - non di rado an- che a distanza di tempo — in un momento successivo rispetto alla formalizzazione dell'impugnazione. Proprio lo scollamento che ben può determinarsi tra il deposito dell'atto di impugnazione e il momento esecutivo della notificazione, nonché gli effetti che tale scollamento possono determinare nel vanificare la portata e lo spi- rito della disposizione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., in uno al tenore della norma - che non fa eccezione alcuna nel contemplare il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio con l'atto di impugnazione - danno nel loro insieme conto dell'impostazione di questo Collegio circa l'applicazione della disci- plina introdotta da tale norma, anche nel caso in cui l'appellante abbia eletto do- micilio nel precedente grado di giudizio. 5. Non può quindi convenirsi con la tesi sostenuta dal ricorrente, dovendosi peraltro rilevare che il sacrificio richiesto all'appellante del deposito di una nuova dichiarazione/elezione di domicilio non appare, alla luce delle considerazioni espresse, irragionevole e/o ingiustificato se si confronta con la individuata esi- genza della certa conoscenza della celebrazione del processo di appello e della partecipazione consapevole allo stesso, nonché della tempestiva notifica della ci- tazione a giudizio. 6. Neppure potrebbe condurre a diversa conclusione, da un lato, la previ- sione di cui all'art. 164 del codice di rito, che, nel disciplinare l'efficacia della de- terminazione del domicilio dichiarato o eletto richiama, tra l'altro, la citazione in appello, mediante il riferimento all'art. 601 del codice di rito, e, dall'altro, la di- sposizione di cui all'art. 157-ter cod. proc. pen. che disciplina il caso delle notifi- cazioni degli avvisi o citazioni a giudizio, anche di appello, nei confronti dell'impu- tato non detenuto, rimandando al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'art.161, comma 1, cod. proc. pen., salvo poi a specificare, al terzo comma, che «in caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interessekla notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è sempre eseguita presso il do- micilio dichiarato o eletto, ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater». La disciplina di cui all'art. 164 cod. proc. pen. attiene infatti al diverso pro- filo della validità della determinazione del domicilio dichiarato o eletto per quanto concerne - anche - il caso della citazione nel giudizio di appello, mentre quella di cui all'art. 157-ter attiene, a sua volta, al diverso profilo del momento esecutivo della notificazione all'imputato non detenuto. L'applicabilità, pertanto, al caso di specie - di imputato che aveva eletto un domicilio nella precedente fase processuale - della disposizione di cui all'art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen. - contemplante l'inammissibilità dell'impugnazione in caso di mancato deposito della dichiarazione o elezione di domicilio non trova alcun significativo ostacolo. 7. La scelta del Legislatore di modulare la durata di efficacia della prece- dente elezione o dichiarazione di domicilio, chiedendo di rinnovarla a chi la abbia già compiuta, attualizzandola, consegue ad una saggia e razionale presa d'atto dell'esperienza giudiziaria, in attuazione del cd. principio di realtà, che vede anche accrescersi l'esercizio del diritto alla mobilità del cittadino, il che implica la neces- sità di un aggiornamento quanto al domicilio eletto o dichiarato. Pertanto, non è assolutamente irragionevole richiedere un nuovo atto di volontà (elezione) o di scienza (dichiarazione) avente comunque valore proces- sual-negoziale (cfr. Sez. 6, n. 26631 del 12/05/2016, Andronache, Rv. 267433 — 01; Sez. 6, n. 4921 del 09/12/2003, Fiilocamo, Rv. 228319) a ridosso del nuovo grado di giudizio, quindi maggiormente in grado, per «prossimità» al giudizio di impugnazione, di garantire l'effettività della conoscenza della citazione per il giu- dizio medesimo. Per altro verso, infatti, richiedere l'elezione o la dichiarazione di domicilio a pena di inammissibilità, è una non irragionevole conseguenza della centralità attribuita alla notifica degli atti introduttivi del giudizio, per ogni fase e grado di giudizio, come disciplinata dall'art. 157-ter cod. proc. pen., trattandosi di momenti decisivi della scansione processuale per garantire la piena consapevo- lezza dell'imputato e la possibilità di un reale esercizio del diritto di difesa, per la quale non basta la mera conoscenza della pendenza del procedimento, ma neces- sita la consapevolezza della pendenza del processo, e nemmeno genericamente, ma con riferimento a ciascuna specifica fase o grado dello stesso. Tale garanzia di conoscenza e consapevolezza, personale e effettiva, non è invece correlata alle notifiche intermedie che invece, ai sensi dell'art. 157-bis cod.proc. pen. vanno effettuate al difensore di fiducia o di ufficio, a quel punto senza la necessità di dover poi verificare volta per volta l'esistenza di un rapporto pro- fessionale effettivo, accertamento necessitato per la vocatio in ius nella comples- siva disciplina previgente il d.lgs. n. 150 del 2022 in funzione delle garanzie assi- curate in sede convenzionale e costituzionale. Pertanto, la necessità a pena di inammissibilità della elezione/dichiarazione di domicilio è funzionale ad avere la certezza che l'eventuale assenza dell'impu- gnante nel giudizio sia frutto di una libera scelta e non di una notificazione che non raggiunga lo scopo della conoscenza, offrendosi all'imputato la garanzia di poterne avere contezza nella prospettiva convenzionale e costituzionale espressa a più riprese dalle Sezioni unite di questa Corte (sul punto, Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 - 01; Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 17/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420 - 01, Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 23/04/2021, Lovric, Rv. 280931 - 01). 8. Quello richiesto all'impugnante è un onere di diligenza, di natura colla- borativa, che ben si giustifica a fronte della complessità dei giudizi di impugnazione e della necessità della giusta - per la corretta e certa istaurazione del contraddit- torio - e celere definizione degli stessi, nello stesso interesse dell'impugnante. In tal senso, deve qui richiamarsi quanto di recente affermato da Sez. 5., n. 38166 del 04/07/2023, N., non massimata, che, argomentando in ordine all'ap- plicabilità dell'art. 581, comma 1-quater anche al ricorso per cassazione, ha evi- denziato come «nel sistema del diritto processuale penale italiano, il legislatore ha delineato un modello di esercizio del diritto di difesa (e, conseguentemente, anche del diritto alla impugnazione) differenziato in relazione alle varie fasi e tipologie di processo» (Sez. U, n. 8914/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 - 01, che ri- chiama Sez. U, n. 31461 del 27/06/2006, Passamani, n.m. sul punto, e Sez. 2, n. 40715 del 16/07/2013, Stara, Rv. 257072); difatti, «l'effettività del diritto di difesa [...] non richiede necessariamente che le medesime modalità di esercizio e le cor- relative facoltà siano uniformemente assicurate in ogni grado del giudizio, poiché tale diritto può conformarsi secondo schemi normativi diversi a seconda delle ca- ratteristiche proprie della fase di giudizio nella quale deve essere esercitato. Ne discende che al legislatore va riconosciuta ampia discrezionalità nel graduare di- versamente le forme e le modalità mediante le quali la difesa tecnica e personale viene garantita all'imputato» (Sez. U, n. 8914/2017 - dep. 2018, cit.)». [OSCURATO:PERSONA]. 5, n. 38166 - richiamando la giurisprudenza della Consulta, in particolare, Corte cost., n. 188 del 16/12/1980 e n. 395 del 13/07/2000, e della Corte EDU, relativa in particolare all'art. 6, par. 3, lett. c, Carta EDU: cfr. Corte EDU, Ì.,(....‘ 27/4/2006, Sannino c. Italia; Corte EDU, 21/09/1993, Kremzow c. Austria; Corte EDU, 24/05/1991, Quaranta c. Svizzera - come sia stata espressamente rimarcata per l'appunto la conformità alla Carta fondamentale e alla Carta EDU della vigente disciplina processuale penale, anche nei casi di limitazioni ben più gravi di quella posta dall'art. 581, comma 1-ter, come nella parte in cui non consente la difesa personale, o in cui non permette la proposizione personalmente, da parte dell'im- putato, del ricorso per cassazione (ivi; cfr. pure Sez. 6, n. 7472 del 26/01/2017, Benigno, Rv. 269739 01; Sez. 5, n. 49551 del 03/10/2016, Mucci, Rv. 268744 01; cfr. pure Sez. 2, n. 35651 del 26/07/2018, Antonucci, n.m.; Sez. 6, n. 14411 del 14/01/2020, C., Rv. 278846 01). Pertanto, ragionevole è lo «scopo perseguito dal Legislatore, ossia la pro- posizione di impugnazioni consapevoli da parte dell'imputato [...] senza che dai più stringenti requisiti posti dalla stessa norma a pena di inammissibilità derivi un pregiudizio per lo stesso imputato». D'altro canto, va anche richiamata in modo più specifico la giurisprudenza convenzionale, che anche recentemente ha ribadito i principi consolidati in materia — Corte Edu, Sezione 5, ud. 02/05/2023, Rocchia contro [OSCURATO:PERSONA] — ritenendo che alla richiesta del legislatore francese, di corredare l'atto di appello con la procura rilasciata dall'imputato al presentatore dell'impu- gnazione, aveva corrisposto un eccesso di formalismo della Corte transalpina, per non aver rinvenuto l'atto stesso, nonostante fosse stato depositato, facendo rica- dere sull'imputata una negligenza della cancelleria. Al di là del caso specifico, conta evidenziare, ai fini della presente decisione, che la Corte Edu ha riaffermato che il diritto di accesso a un tribunale, garantito dall'articolo 6 § 1 della Convenzione, deve essere «concreto ed effettivo» e non «teorico e illusorio» (Bellet c. [OSCURATO:PERSONA], 4 dicembre 1995, § 36, serie A n. 333 B). Al § 22 ha chiarito che «Il diritto a un tribunale, di cui il diritto di accesso costituisce un aspetto (Golder c. [OSCURATO:PERSONA], 21 febbraio 1975, § 36, serie A n. 18), non è assoluto, e si presta a restrizioni implicite, in particolare per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità di un ricorso. Tuttavia, queste ultime non possono limitare l'accesso a un tribunale in modo tale o a tal punto che il diritto risulti leso nella sua stessa sostanza. Esse devono perseguire uno scopo legittimo e deve esistere un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito (Guérin c. [OSCURATO:PERSONA], 29 luglio 1998, § 37, Recueil des arréts et décisions 1998, V)». La delibazione richie- sta per verificare la legittimità delle condizioni di inammissibilità deve svilupparsi intorno a tre criteri, sintetizzati dalla Corte Edu nella causa Zubac c. Croazia ([GC], n. 40160/12, §§ 78-86, 5 aprile 2018: la prevedibilità della restrizione, la que- stione di stabilire chi debba sostenere le conseguenze negative degli errori com- messi nel corso del procedimento (Zubac, sopra citata, §§ 90-95), la questione se le restrizioni in esame evidenzino un «formalismo eccessivo» (Zubac, sopra citata, §§ 96-99, Walchli c. [OSCURATO:PERSONA], n. 35787/03, §§ 2936, 26 luglio 2007, e Willems e Gorjon c. Belgio, nn. 74209/16 e altri 3, § 80, 21 settembre 2021). 9. Nel caso ora all'esame di questa Corte, non vi è dubbio che l'adempi- mento richiesto elezione/dichiarazione di domicilio era previsto e l'esito dell'inam- missibilità era prevedibile, in quanto esplicitamente indicato dalla legge proces- suale, applicabile al caso di specie in ragione della disciplina transitoria richiamata, prevista dal d.lgs. n. 150 del 2022. Inoltre, l'onere di depositare l'elezione o dichiarazione di domicilio, in uno all'atto di impugnazione, risulta un requisito proporzionato e adeguato allo scopo di avere certezza in ordine al domicilio aggiornato dell'impugnante, proprio per garantire il giusto processo, quanto alla conoscenza del giudizio e dunque l'eser- cizio del diritto di difesa, nonché alla ragionevole durata del processo (valori tutti garantiti dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 CEDU). Pertanto, la formalità richiesta contribuisce alla corretta amministrazione della giustizia e a garantire la certezza del diritto, a fronte di un 'sacrificio' asso- lutamente limitato, quale è il rilascio della dichiarazione/elezione di domicilio. Infine, nel caso in esame, a differenza di quello esaminato nel caso Rocchia, a fronte della astratta proporzionalità del requisito di ammissibilità richiesto, la Corte di appello non ha dichiarato l'inammissibilità per un eccesso di formalismo, come nel caso francese, in quanto non in tema di irregolare o non rinvenuta di- chiarazione di domicilio si verte, bensì nel caso della assoluta inesistenza della stessa successivamente alla sentenza di primo grado. Né, tanto meno, tale dichiarazione di inammissibilità consegue — in rela- zione all'ultimo dei criteri in precedenza indicati — a errori commessi nel grado di giudizio antecedente, del quale non l'imputato ma lo Stato dovrebbe patire le con- seguenze. 10. L'inammissibilità del ricorso rende ragione della non manifesta fonda- tezza della questione di costituzionalità sollevata dalla difesa, peraltro già affron- tata negativamente da questa Corte con plurime decisioni, cui il Collegio ritiene di dover dare continuità (Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Rv. 285900 - 01; Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Rv. 285324 - 01). 11. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione. P.Q.M.