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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07431/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Decidendo a seguito di rinvio da questa Corte, che con sentenza Sezione Prima n. 2078/2022 aveva annullato l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza qui impugnata, in ottemperanza a quanto devolutole con la sentenza rescindente, ha rideterminato in anni 25, mesi 4 e giorni 20 la pena complessiva inflitta allo stesso Rea per i reati, già ritenuti avvinti da continuazione, giudicati con le sentenze della Corte di appello di Napoli, rispettivamente in data: 7 maggio 2003 (irrev.

Il 12 febbraio 2004); 15 marzo 2004 (irrev. il 1 aprile 2005); 13 dicembre 2013 (irrev. il 4 marzo 2005).

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse del condannato dal difensore consta di un solo motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 81 e 133 cod. pen. nonché agli artt. 671 e 125, comma 3, cod. proc. pen., per avere il giudice dell'esecuzione del rinvio determinato gli aumenti per i reati satellite in maniera arbitraria e manifestamente irragionevole, soprattutto laddove ha determinato in anni 4 l'aumento per il reato di estorsione oggetto della sentenza in data 7 maggio 2003, essendo stati gli aumenti, inflitti per gli altri reati dello stesso tipo ricompresi nel cumulo, quantificati in misura nettamente inferiore ancorché più gravi (se non altro per essere stata riconosciuta a carico del Rea la recidiva reiterata e specifica).

3. Con requisitoria in data 19 dicembre 2022, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Sebbene le censure articolate con il proposto motivo si riferiscano a tutti gli aumenti di pena inflitti per i reati satellite, in effetti specifiche doglianze di arbitrarietà e manifesta irragionevolezza sono esibite solo con riferimento all'aumento di pena, determinato in anni 4 di reclusione, irrogato per il delitto di estorsione con metodo mafioso giudicato con la sentenza del 7 maggio 2003.

2. Deve, al riguardo, osservarsi che la motivazione resa dal giudice di merito per giustificare l'esercizio del proprio potere discrezionale quanto alla determinazione del quantum di pena irrogata, a titolo di aumento per la continuazione, per il delitto di estorsione di cui si discute, è tutt'altro che manifestamente irragionevole, avendo il decidente, nel ridurre la pena di anni 8 e mesi 4 di reclusione, irrogata dal giudice della cognizione, ad anni 4 di reclusione, inteso tener conto della peculiare gravità del reato ascritto al condannato «consistito nel costringere un imprenditore, sfruttando la forza d'intimidazione derivante dal clan di appartenenza, a versare, in varie trances, la somma di ben 50 milioni di lire», pur avendone egli conseguito soltanto 15; ciò, tanto più a fronte di generiche e non autosufficienti deduzioni del ricorrente in ordine alla pretesa maggiore gravità degli altri reati, avvinti dalla continuazione.

Risulta, quindi, rispettato il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Rv. 282269), posto che, come precisato, «il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene».

3. S'impone, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Decidendo a seguito di rinvio da questa Corte, che con sentenza Sezione Prima n. 2078/2022 aveva annullato l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza qui impugnata, in ottemperanza a quanto devolutole con la sentenza rescindente, ha rideterminato in anni 25, mesi 4 e giorni 20 la pena complessiva inflitta allo stesso Rea per i reati, già ritenuti avvinti da continuazione, giudicati con le sentenze della Corte di appello di Napoli, rispettivamente in data: 7 maggio 2003 (irrev. Il 12 febbraio 2004); 15 marzo 2004 (irrev. il 1 aprile 2005); 13 dicembre 2013 (irrev. il 4 marzo 2005). 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse del condannato dal difensore consta di un solo motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 81 e 133 cod. pen. nonché agli artt. 671 e 125, comma 3, cod. proc. pen., per avere il giudice dell'esecuzione del rinvio determinato gli aumenti per i reati satellite in maniera arbitraria e manifestamente irragionevole, soprattutto laddove ha determinato in anni 4 l'aumento per il reato di estorsione oggetto della sentenza in data 7 maggio 2003, essendo stati gli aumenti, inflitti per gli altri reati dello stesso tipo ricompresi nel cumulo, quantificati in misura nettamente inferiore ancorché più gravi (se non altro per essere stata riconosciuta a carico del Rea la recidiva reiterata e specifica). 3. Con requisitoria in data 19 dicembre 2022, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Sebbene le censure articolate con il proposto motivo si riferiscano a tutti gli aumenti di pena inflitti per i reati satellite, in effetti specifiche doglianze di arbitrarietà e manifesta irragionevolezza sono esibite solo con riferimento all'aumento di pena, determinato in anni 4 di reclusione, irrogato per il delitto di estorsione con metodo mafioso giudicato con la sentenza del 7 maggio 2003. 2. Deve, al riguardo, osservarsi che la motivazione resa dal giudice di merito per giustificare l'esercizio del proprio potere discrezionale quanto alla determinazione del quantum di pena irrogata, a titolo di aumento per la continuazione, per il delitto di estorsione di cui si discute, è tutt'altro che manifestamente irragionevole, avendo il decidente, nel ridurre la pena di anni 8 e mesi 4 di reclusione, irrogata dal giudice della cognizione, ad anni 4 di reclusione, inteso tener conto della peculiare gravità del reato ascritto al condannato «consistito nel costringere un imprenditore, sfruttando la forza d'intimidazione derivante dal clan di appartenenza, a versare, in varie trances, la somma di ben 50 milioni di lire», pur avendone egli conseguito soltanto 15; ciò, tanto più a fronte di generiche e non autosufficienti deduzioni del ricorrente in ordine alla pretesa maggiore gravità degli altri reati, avvinti dalla continuazione. Risulta, quindi, rispettato il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Rv. 282269), posto che, come precisato, «il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene». 3. S'impone, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore dell
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