CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 novembre 2016
Cassazione n. 17145/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29464/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] Q. Visconti 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZAdella CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 3884/2016 depositata il 03/11/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della ASL, per la somma di euro 229.416,98 a titolo di maggiorazione Istat sulle prestazioni sanitarie eseguite in regime di convenzione, nell'anno 2006. Il decreto ingiuntivo è stato opposto dall'ASL di Napoli , opposizione dichiarata inammissibile per mancanza della delibera di autorizzazione a stare in giudizio. La ASL ha proposto appello che la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato inammissibile, rilevando che non è corretta la decisione del primo giudice di dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione aldecreto ingiuntivo in ragione dell'omessa produzione della delibera di autorizzazione a stare in giudizio, pur in presenza di valida procura rilasciata dal direttore generale, rilevando che il direttore generale non ha necessità di una preventiva delibera autorizzativa; che tuttavia il gravame è inammissibile poiché non contiene alcun riferimento alla vicenda fattuale né tantomeno alle ragioni di merito sottoposte al giudice di primo grado con l'atto di opposizione sulle quali la Corte dovrebbe pronunciarsi per effetto della riforma della decisione impugnata, ma una semplice domanda di accoglimento dell'opposizione formulata nelle conclusioni dell'atto di appello l'appello; l’appello si incentra esclusivamente sulla erroneità della dichiarazione di inammissibilità per difetto di delibera autorizzativa mentre sarebbe stato necessaria la riproposizione,almeno nei profili essenziali delle difese spiegate a sostegno della opposizione. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la ASL affidandosi ad un motivo. S i è costituito con controricorso il centro Manzoni, che ha anche depositato memoria. La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 28 aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo e unico del ricorso si lamenta , ai sensi dell’art 360 n. 3 e 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.342,345,346 cpc; la violazione dell’art. 13 2 cpc e dell’art. 118 delle disposizioni di attuazion e c.p.c., per insufficiente errone a e contraddittoriamotivazione; nonché l’omessa pronuncia rilevante ai sensi dell’art 360 n.3 c.p.c. La parte ricorrente osserva che la regola per cui le domande non esaminate perché assorbite devono essere riproposte ai sensi dell'articolo 346 c.p.c. non trova applicazione in caso di impugnazione della decisione che ha giudicato inammissibile il ricorso di primo grado, poiché la manifestazione di volontà di proseguire il giudizio è chiaramente espressa con l'esplicito rinvio al ricorso introduttivo.Deduce che, avendo essa appellante richiamato integralmente nell’attodi appello tutte le proprie domande, difes e ed eccezioni contenute negli atti e verbali di causa, la Corte avrebbe dovuto pronunciarsi sulle stesse. 2.-Il motivo è fondato. Alla fattispecie si applica il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte in tema di implicita riproposizione della domanda principale. Le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio:“Nell'ipotesi in cui la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione a decreto ingiuntivo, i motivi di appello -che a norma dell'art. 342 c.p.c. devono indicare la parte del provvedimento impugnato e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza i fini della decisione appellata - non possono concernere anche il merito della domanda, che non ha neppure formato oggetto della pronuncia, in quanto, in tale evenienza, l'impugnazione della statuizione sulla questione pregiudiziale inerente alla inammissibilità dell'opposizione costituisce comunque manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale, dovendo perciò il giudice di appello, che ritenga ammissibile l'opposizione, pronunciarsi nel merito delle questioni dedotte in primo grado, non rientrando tale ipotesi tra i casi previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c. (Cass.sez. un. n. 927 del 13/01/2022) Nella fattispecie,dagli atti s i evince che con l'atto di appello l'ASL ha evidenziato l'errore nella dichiarazione di improcedibilità per mancata delibera di autorizzazione a stare in giudizio e ha chiesto di rimettere la controversia davanti al giudice di prime cure per la decisione del merito, ri chiamando le conclusioni di primo grado . E’ quindi chiara la intenzione di proseguire il giudizio insistendo in tutte le domande ed eccezioni, sulle quali nessun giudice di merito si è pronunciato; pertanto la parte non poteva articolare alcuna censura in appello,non essendovi una decisione alla quale fare riferimento. Il giudizio non deve però essere rimesso al primo giudice stante la tassatività delle ipotesi previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c. (Cass. n. 12052 del 26/10/1999) ma alla Corte d'appello di Napoli , in diversa composizione,perché esamini nel merito le domande e le difese propostenel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. La Corte d'appello provvederà anche sulle spese del giudizio, compreso il giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di