CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 10023/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Giulio [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, con le consequenziali statuizioni. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Giulio [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso, con le consequenziali statuizioni. 4. L'Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero resistente, ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. 5. La difesa del ricorrente ha depositato memoria di replica alle conclusioni dell'Avvocatura per il Ministero resistente, rilevando la mancata disamina delle questioni rassegnate con i motivi di ricorso e osservando che le circostanze valorizzate dalla Corte territoriale sarebbero le stesse esaminate erroneamente dal giudice della cautela. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. La Corte territoriale ha richiamato gli elementi posti a base della ordinanza cautelare e, segnatamente, le dichiarazioni della persona offesa che aveva descritto i quattro uomini che lo avevano affrontato, tra i quali solo uno aveva tenuto un comportamento minaccioso, lo stesso al quale poi erano stati ritrovati il coltello e la refurtiva; ma anche la accertata presenza sui luoghi del ricorrente nel momento della rapina. Lo stesso giudice dell'assoluzione, peraltro, aveva confermato detta presenza, dando però rilievo all'elemento di incertezza del contributo causale alla rapina da parte del ricorrente, concludendo nel senso che la mera presenza o l'adesione eventualmente manifestata all'autore materiale del reato non fosse sufficiente a integrare un concorso morale nello stesso. Quel giudice, poi, ai fini della verifica di un eventuale comportamento, anche gravemente colposo dell'istante, che abbia contribuito a far sorgere l'apparenza di un grave quadro indiziario nei suoi confronti e, quindi, dato luogo alla detenzione ingiustamente subita, ha valorizzato le dichiarazioni rese dal medesimo già all'udienza di convalida: egli aveva, infatti, affermato di essere stato in compagnia degli altri due soggetti coinvolti e assolti come lui, allorchè era sopraggiunto l'autore materiale della rapina, chiedendo loro una sigaretta e subito dopo anche gli agenti di polizia che li avevano tratti in arresto. In tal modo, egli aveva sostanzialmente negato, secondo la Corte territoriale, di essersi trovato sul luogo della rapina. Che si trattasse di tesi difensiva mendace era poi dimostrato, sempre secondo la Corte della riparazione, dalla circostanza che il soggetto condannato (il quale nella immediatezza aveva affermato di non ricordare nulla perché obnubilato dall'alcol e dalla droga) aveva successivamente L''' abbracciato la tesi difensiva del ricorrente che, quindi, costituiva una ricostruzione falsa e previamente concordata a posteriori dagli imputati. 3. I motivi sono infondati e possono essere trattati congiuntamente. I connotati propri del vaglio demandato al giudice della riparazione possono sintetizzarsi mediante il richiamo all'orientamento ormai consolidato di questa Corte di legittimità, in base al quale la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta" se e in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (cfr. Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Rv. 257606). Quanto, poi, alla gravità della colpa e alla sua incidenza causale, il giudice di merito deve, in modo autonomo e completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione con particolare riferimento alla sussistenza di comportamenti, anteriori e successivi alla perdita della libertà personale, connotati da eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fondando la deliberazione conclusiva non su mere supposizioni ma su fatti concreti e precisi, che consentano di stabilire, con valutazione ex ante, non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che ha ingenerato o contribuito a ingenerare, nell'autorità procedente, ancorché in presenza di errore di questa, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (cfr. Sez. U, n. 34599 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263). Nella specie, il giudice della riparazione ha rinvenuto un comportamento ostativo del richiedente l'indennizzo nel fatto che costui aveva negato di esser stato sul luogo della rapina, sostenendo di essersi trovato in compagnia degli altri due soggetti assolti, allorché erano stati avvicinati in sequenza dall'esecutore materiale della rapina e dalle forze dell'ordine. Ciò è stato ritenuto in aperto contrasto con quanto accertato in sede di giudizio di cognizione, avendo il giudice dell'assoluzione ritenuto che detta presenza o l'adesione psichica eventualmente manifestata all'esecutore non fosse sufficiente a integrare una condotta di concorso morale, non essendo emerso che tale presenza, rimasta dunque accertata, avesse rafforzato la determinazione del RACHID. 4. Il diritto al silenzio nella valutazione del comportamento del soggetto che decida di esercitarlo, avvalendosi della relativa facoltà costituisce, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, anche di recente ribadito, comportamento valutabile ai fini della verifica della condizione ostativa 4 (rt__ di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. Il tema ha costituito a lungo oggetto di interventi con i quali si è tentato di calibrare di volta in volta il rilievo accordato a tale comportamento, avvertendo evidentemente la giurisprudenza la necessità di conciliare un diritto processuale dell'indagato/imputato con la incidenza che tale comportamento possa assumere in termini di condotta gravemente imprudente/negligente da parte di chi, pur a conoscenza di fatti potenzialmente idonei a neutralizzare la portata del quadro indiziario posto a fondamento del titolo cautelare, scelga di esercitare le facoltà di legge, ostacolando l'accertamento dei fatti e contribuendo, in tal modo, a ingenerare la falsa apparenza di un reato (cfr., sulla rilevanza del silenzio serbato dall'interessato e sui limiti di essa, sez. 4, n. 47047 del 18/11/2008, Marzola e altro, Rv. 242759; n. 4159 del 9/12/2008, dep. 2009, Lafranceschina, Rv. 242760; n. 7269 del 17/11/2011, dep. 2012, Berdicchia, Rv. 251928; sez. 3 n. 29967 del 20/4/2014, Bertuccini, Rv. 259941; sez. 4, n. 25252 del 20/5/2016, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 267393; sez. 3, n. 51084 del 11/7/2017, Pedetta, Rv. 271419). Rispetto all'esercizio del diritto al silenzio, tuttavia, tale orientamento deve ritenersi oggi superato dall'intervento del legislatore di cui al d.lgs. n. 188 del 8/11/2021, in vigore dal 14 dicembre 2021. L'art. 4 di detto decreto, infatti, ha introdotto, tra le altre modifiche al codice di procedura penale, anche quella che riguarda l'art. 314, aggiungendo al comma 1 dell'articolo il seguente periodo: «L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b) , non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo.» (cfr. art. 4, c. 1, lett. b, d. Igs. n. 188 del 2021). È chiara l'opzione del legislatore: si è in tal modo inteso adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimento penali, con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso all'esame, alla emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati (cfr. considerato n. 10 e n. 24 della Direttiva). 5. Ciò posto, lo stesso ragionamento non può essere invece svolto nel caso in cui l'interessato non abbia optato per la facoltà di non rispondere, ma abbia, al contrario, inteso offrire una propria versione dei fatti: in questo caso, l'apporto dichiarativo dell'indagato ben può orientare/disorientare gli accertamenti del reato e contribuire, pur nell'errore dell'A.G. procedente, a configurare la falsa apparenza di un quadro indiziario di gravità tale da giustificare l'emissione e/o il mantenimento del titolo custodiale. Nella specie, dunque, deve ritenersi che conservi efficacia il principio già affermato, secondo cui il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, anche questo, come il silenzio espressione del diritto di difesa, costituisce però una condotta volontaria fortemente equivoca, che - andando al di là del mero silenzio - può essa sì avvalorare gli indizi su cui si fonda la misura cautelare qualora investa elementi di indagine significativi e, quindi, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento del dolo o della colpa grave, ostativi alla riparazione (cfr., sez. 4, n. 36478 del 2/12/2020, Gallo, Rv. 280082; n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 265287). 6. Sotto altro profilo, poi, non corrisponde al vero che la Corte non avrebbe motivato sul collegamento etiologico tra il comportamento ostativo e l'adozione e/o il mantenimento del titolo: nel momento in cui ha esposto gli elementi fondanti il titolo cautelare, la Corte ha, infatti, specificamente indicato la presenza del ricorrente nel contesto descritto dalla persona offesa e le dichiarazioni dell'indagato si sono poste in netta dissonanza rispetto a quelle della vittima la cui genuinità, sempre secondo quanto emerge dall'ordinanza impugnata, non è stata messa in dubbio dal giudice dell'assoluzione. Pertanto, la Corte della riparazione si è limitata a apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, siccome adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (cfr. sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458). 7. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che si liquidano in complessivi euro mille. De