CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31505/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04BQ6XW) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna dello stesso per i reati di cui agli artt. 497 -bis comma 2 (capo A) e 495 comma 2 (capo B) cod. Pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge in relazione all'art. 497 -bis cod. pen., ritenendo che, nel caso in esame, l'imputato abbia agito per uso personale e che quindi non ricorra alcun elemento per giustificare la maggiore gravità della pena, è manifestamente infondato perché, nel ricondurre la condotta dell'imputato all'ipotesi di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen., la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del dato normativo e del principio di legittimità affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia. In particolare, si afferma che integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma secondo, cod. pen. (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi), il possesso di un passaporto contraffatto dallo stesso possessore (nel caso di specie, egli ha partecipato alla contraffazione apponendo, o facendo apporre, al documento la propria fotografia), considerato che la "ratio" di cui all'art. 497-bis cpv cod. pen. è quella di punire in modo più significativo chi fabbrica o comunque forma il documento, oppure lo detiene fuori dei casi di uso personale, con la conseguenza che il possesso per uso personale rientra nella previsione di cui all'art. 497-bis, comma primo, cod. pen. solo se non accompagnato dalla contraffazione ad opera del possessore (cfr. tra tutte, Sez. 5, Sentenza n. 18535 del 15/02/2013, Lorbek, Rv. 255468; nonchè Sez. 5, Sentenza n. 25659 del 13/03/2018, Rv. 273303 - 01, secondo cui integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma secondo, cod. pen., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento;in motivazione questa Corte ha precisato che, pur potendo ipotizzare in astratto che il soggetto in possesso del documento falso riportante la z propria fotografia non abbia concorso alla contraffazione, tuttavia la presenza della fotografia del possessore presenta una considerevole efficacia indiziaria in ordine alla condotta di concorso nella contraffazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C