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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 11475/2026

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aro, in persona del sindaco pro-tempore, con avv.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –Avverso la sentenza n. 695/2024 depositata l’undici giugno 2024, emessadalla Corte d’appello di Catanzaro.Udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del 3 marzo2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio il Comune di Catanzaro esponendoche il 21 marzo 2014, alle ore 20.30 circa, mentre percorreva a piedi ladiscesa di [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro e scendeva dal marciapiedeopposto ai numeri civici 15 e 17 con direzione [OSCURATO:PERSONA], sarebbe finitoin una buca non segnalata, cadendo a terra e riportando danni al piededestro.Numero registro generale 190/2025Numero sezionale 824/2026Numero di raccolta generale 11475/2026Data pubblicazione 28/04/2026Lo stesso, quindi, chiedeva di condannare l’ente convenuto al risarcimentodi tutti i danni subiti “da quantificarsi in € 50.000,00, o nella maggiore ominore somma”Espletata l’istruttoria, mediante l’escussione del testimone di parte attricee l’espletamento della c.t.u. medico-legale, il Tribunale di Catanzaroaccoglieva la domanda attorea.Avverso tale sentenza il Comune di Catanzaro proponeva appellochiedendo in principalità il rigetto integrale della domanda del [OSCURATO:PERSONA] e,solo in via subordinata, la riduzione del risarcimento.Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Catanzaro accoglieva ilgravame sul presupposto della mancata dimostrazione, da parte delBellini, del nesso di causalità tra l’evento e la cosa custodita.Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso inCassazione affidato a tre motivi, mentre il Comune resiste concontroricorso.controricorrente ha depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo si deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art.2051 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ”.Ad avviso del ricorrente la Corte territoriale avrebbe erratonell’applicazione dell’art. 2051 cod. civ. in quanto, ipotizzando che ilsinistro possa essersi verificato anche per distrazione o perditad’equilibrio, laddove il caso fortuito non può identificarsi in una condottacolposa della vittima, che semmai potrebbe assumere rilievo al finedell’esclusione o della riduzione del risarcimento ai sensi dell’art. 1227,cod. civ.

Ciò in quanto al fine del ricorrere del caso fortuito occorrerebbeche la condotta del danneggiato assumesse i caratteri dell’imprevedibilitàed eccezionalità.Numero registro generale 190/2025Numero sezionale 824/2026Numero di raccolta generale 11475/2026Data pubblicazione 28/04/2026Altrettanto erronea sarebbe la decisione là dove ha statuito che la grata sucui è caduto il [OSCURATO:PERSONA], di dimensioni ragguardevoli, costituirebbe esimenteper l’ente.1.1.

Il motivo è inammissibile.Va anzitutto ricordato che la sentenza impugnata ha affermatol’insussistenza del nesso causale dal momento che ha ritenuto lagenericità delle dichiarazioni rese dall’unico teste ascoltato “non avendo,la testimone, precisato alcunché in ordine alla dinamica della caduta, altipo di buca presente sul manto stradale, alle sue caratteristiche,soprattutto, al nesso di causalità con la res”, in quanto il teste stessoavrebbe solo dichiarato di “aver visto cadere il sig. [OSCURATO:PERSONA]” trovandosi sulmarciapiedi di fronte al luogo del sinistro, ed avendo ritratto dallefotografie allegate che al di sotto del marciapiedi dove si trovava il Bellinivi era “ben visibile, un tombino, coperto da grata metallica, di dimensioniragguardevoli, benché danneggiato lateralmente”.Partendo, dunque, dal presupposto che il danneggiato, in caso diresponsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., sia tenuto aprovare, oltre al danno, il nesso di causalità, la Corte territoriale ha svoltoun accertamento in fatto attraverso il quale, sulla base della valutazionedei riferiti elementi di prova, ha escluso che il nesso medesimo sia statodimostrato.Essa, in particolare, ha escluso che il [OSCURATO:PERSONA] abbia provato di esserecaduto in una buca, come affermato in citazione, ma solo di essere cadutosu una certa strada.Il riferimento a cause differenti è stato fatto solo a titolo esemplificativo,cioè il giudice del merito non ha svolto un accertamento, ad esempio, sulladerivazione del fatto da una distrazione per inferirne che ciò avevainterrotto il nesso di causalità.Ne consegue che il motivo di ricorso è inammissibile in quanto la censurache svolge non si correla con l’indicata ratio posta alla base della relativaNumero registro generale 190/2025Numero sezionale 824/2026Numero di raccolta generale 11475/2026Data pubblicazione 28/04/2026motivazione della sentenza, la quale è stata nel senso di negare che partericorrente abbia provato la verificazione del fatto dannoso per comeallegato a fondamento della domanda.Viene in rilievo, in proposito, il principio in base al quale “Il motivod'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schemanormativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioniper le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione èerronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errorebisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio deldiritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsiavvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato siconcretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicitae specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, peressere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioniche la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque,il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità alraggiungimento dello scopo.

In riferimento al ricorso per Cassazione talenullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", èespressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4cod. proc. civ” (Cass. n. 359/05; principio di diritto consolidato, ribaditoanche, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto, daCass., Sez.

Un., n. 7074/17).2.

Col secondo motivo si deduce “Violazione degli art. 1227, 2729, 2051 1cod civ, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.”Secondo il ricorrente la Corte territoriale avrebbe errato nel nonconfermare l’accertamento del primo giudice, in base al quale il [OSCURATO:PERSONA] eracaduto nella buca procurandosi le lesioni.Così facendo il giudice d’appello avrebbe violato la regola del “piùprobabile che non”, dando rilievo ad un’ipotetica condotta colposa deldanneggiato.Numero registro generale 190/2025Numero sezionale 824/2026Numero di raccolta generale 11475/2026Data pubblicazione 28/04/20262.1.

Come si è già detto l’esclusione del nesso di causalità è dipesodall’apprezzamento degli elementi probatori da parte del giudice delmerito.

Il giudizio della Corte territoriale è fondato, lo si ripete, nel sensodi non avere il ricorrente dimostrato il verificarsi del fatto dannoso percome era stato allegato a fondamento della domanda.In proposito, va ricordato che l’allegazione del “cattivo esercizio del poteredi apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito nondà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, nonessendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.(che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenticarattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4,disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. - dà rilievounicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione dilegge costituzionalmente rilevante.” (Cass. n. 11892/16).Questa Corte ha certo affermato che «qualora l'evento dannoso siaipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare icriteri della "probabilità prevalente" e del "più probabile che non";pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal noverodelle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numerodelle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesal'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare lerimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quellache abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, ilmaggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza diindizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente». (Cass. n.25885/22).Tuttavia, a monte della sussistenza di una possibile pluralità di cause, ilgiudice del merito ha nella specie radicalmente escluso come provata laNumero registro generale 190/2025Numero sezionale 824/2026Numero di raccolta generale 11475/2026Data pubblicazione 28/04/2026stessa caduta in corrispondenza della “buca”, avendo ritenuto l’unicoelemento – cioè la dichiarazione testimoniale – generica e dunque nonidonea a provare la circostanza.In altri termini se è vero che al danneggiato non spetta di provare lanatura insidiosa o imprevedibile dell’ostacolo né la propria assenza dicolpa, di certo la verificazione del fatto dannoso in conseguenza dellapretesa insidia, e quindi il fatto di essere caduto nella buca (in questocaso) prima di passare, andava dimostrato.Infatti, va ricordato che la prova che deve fornire il danneggiato, ai fini delriconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 cod.civ., èquella per cui l'evento sia stato concretamente provocato dalla cosa.

Nonpuò quindi ritenersi sufficiente, a tal fine, specie in caso di cadute o altrieventi che si verificano in aree accessibili al pubblico e che siano nellacustodia di un determinato soggetto, la prova che l'evento si siasemplicemente verificato in quell'area (vale a dire, che il sinistro e la cosacustodita si collocassero, genericamente e complessivamente, in unmedesimo contesto), essendo necessario dimostrare che lo stesso siastato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non daaltri diversi fattori causali.

In tale ottica e, quanto meno, a tal fine, inqueste ipotesi, è dunque sempre necessario che sia allegata e provatadall'attore la dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti el'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendodeterminati effetti (in tal senso Cass. n. 12760/24).Come detto, la sentenza, in base ad un accertamento in fatto, ha ritenutonon provata proprio la verificazione del fatto per come allegato afondamento della domanda, e rispetto a ciò risultano ultronei, perchéestranei alla relativa ratio, tutti gli aspetti illustrati nel motivo in esame.Anche tale motivo, per le medesime ragioni del precedente, èinammissibile.Numero registro generale 190/2025Numero sezionale 824/2026Numero di raccolta generale 11475/2026Data pubblicazione 28/04/20263.

Col terzo mezzo si denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art.2051 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. peromesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti.”Il ricorrente ritiene che il giudice non abbia valutato le risultanze dellaconsulenza medica, che reputa avere natura “percipiente”, la qualeavrebbe accertato la derivazione del danno subito dalla caduta del Belliniall’interno della buca.3.1.

La consulenza c.d.

“percipiente” è caratterizzata da ciò, cheall’ausiliare viene conferito non solo l’incarico di valutare, alla luce dellesue cognizioni tecniche, i fatti accertati, ma addirittura gli viene conferitol’incarico di accertare egli stesso i fatti, in quanto per ciò fare sononecessarie le cognizioni tecniche proprie dell’ausiliare (Cass. n. 4792/13).Nella specie, l’accertamento del luogo in cui un soggetto sia caduto nonrisulta implicare necessariamente cognizioni tecniche (nella speciemediche), le quali piuttosto possono essere utilizzate (come avvenutonella specie da parte del giudice di primo grado) per valutare lacompatibilità del danno reclamato con la dinamica del sinistro così comedescritta, ad escludere che danni non riconducibili ad un sinistro accertatopossano essere posti a carico del responsabile di quest’ultimo.Pertanto, nel momento in cui il giudice d’appello aveva escluso chesussistesse la prova della dinamica del sinistro, ed in particolare dellacaduta del ricorrente all’interno di una buca come indicato nella citazione,la compatibilità del danno con un trauma da caduta, non risultava pernulla decisiva ed anzi a quel punto irrilevante, per cui anche il motivo inesame risulta inammissibile per la medesima ragione per la quale sonoinammissibili anche gli altri.4.

In conclusione il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, conaggravio di spese in capo al ricorrente soccombente.Numero registro generale 190/2025Numero sezionale 824/2026Numero di raccolta generale 11475/2026Data pubblicazione 28/04/2026Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente alpagamento delle spese che liquida in € 4.500,00 oltre rimborso forfettarionella misura del 15 % dell’onorario, i.v.a. e c.p.a. se dovute, ed oltre ad €200,00 per esborsi.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 3 marzo 2026, nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
aro, in persona del sindaco pro-tempore, con avv.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –Avverso la sentenza n. 695/2024 depositata l’undici giugno 2024, emessadalla Corte d’appello di Catanzaro.Udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del 3 marzo2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio il Comune di Catanzaro esponendoche il 21 marzo 2014, alle ore 20.30 circa, mentre percorreva a piedi ladiscesa di [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro e scendeva dal marciapiedeopposto ai numeri civici 15 e 17 con direzione [OSCURATO:PERSONA], sarebbe finitoin una buca non segnalata, cadendo a terra e riportando danni al piededestro.Numero registro generale 190/2025Numero sezionale 824/2026Numero di raccolta generale 11475/2026Data pubblicazione 28/04/2026Lo stesso, quindi, chiedeva di condannare l’ente convenuto al risarcimentodi tutti i danni subiti “da quantificarsi in € 50.000,00, o nella maggiore ominore somma”Espletata l’istruttoria, mediante l’escussione del testimone di parte attricee l’espletamento della c.t.u. medico-legale, il Tribunale di Catanzaroaccoglieva la domanda attorea.Avverso tale sentenza il Comune di Catanzaro proponeva appellochiedendo in principalità il rigetto integrale della domanda del [OSCURATO:PERSONA] e,solo in via subordinata, la riduzione del risarcimento.Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Catanzaro accoglieva ilgravame sul presupposto della mancata dimostrazione, da parte delBellini, del nesso di causalità tra l’evento e la cosa custodita.Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso inCassazione affidato a tre motivi, mentre il Comune resiste concontroricorso.controricorrente ha depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo si deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art.2051 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ”.Ad avviso del ricorrente la Corte territoriale avrebbe erratonell’applicazione dell’art. 2051 cod. civ. in quanto, ipotizzando che ilsinistro possa essersi verificato anche per distrazione o perditad’equilibrio, laddove il caso fortuito non può identificarsi in una condottacolposa della vittima, che semmai potrebbe assumere rilievo al finedell’esclusione o della riduzione del risarcimento ai sensi dell’art. 1227,cod. civ. Ciò in quanto al fine del ricorrere del caso fortuito occorrerebbeche la condotta del danneggiato assumesse i caratteri dell’imprevedibilitàed eccezionalità.Numero registro generale 190/2025Numero sezionale 824/2026Numero di raccolta generale 11475/2026Data pubblicazione 28/04/2026Altrettanto erronea sarebbe la decisione là dove ha statuito che la grata sucui è caduto il [OSCURATO:PERSONA], di dimensioni ragguardevoli, costituirebbe esimenteper l’ente.1.1. Il motivo è inammissibile.Va anzitutto ricordato che la sentenza impugnata ha affermatol’insussistenza del nesso causale dal momento che ha ritenuto lagenericità delle dichiarazioni rese dall’unico teste ascoltato “non avendo,la testimone, precisato alcunché in ordine alla dinamica della caduta, altipo di buca presente sul manto stradale, alle sue caratteristiche,soprattutto, al nesso di causalità con la res”, in quanto il teste stessoavrebbe solo dichiarato di “aver visto cadere il sig. [OSCURATO:PERSONA]” trovandosi sulmarciapiedi di fronte al luogo del sinistro, ed avendo ritratto dallefotografie allegate che al di sotto del marciapiedi dove si trovava il Bellinivi era “ben visibile, un tombino, coperto da grata metallica, di dimensioniragguardevoli, benché danneggiato lateralmente”.Partendo, dunque, dal presupposto che il danneggiato, in caso diresponsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., sia tenuto aprovare, oltre al danno, il nesso di causalità, la Corte territoriale ha svoltoun accertamento in fatto attraverso il quale, sulla base della valutazionedei riferiti elementi di prova, ha escluso che il nesso medesimo sia statodimostrato.Essa, in particolare, ha escluso che il [OSCURATO:PERSONA] abbia provato di esserecaduto in una buca, come affermato in citazione, ma solo di essere cadutosu una certa strada.Il riferimento a cause differenti è stato fatto solo a titolo esemplificativo,cioè il giudice del merito non ha svolto un accertamento, ad esempio, sulladerivazione del fatto da una distrazione per inferirne che ciò avevainterrotto il nesso di causalità.Ne consegue che il motivo di ricorso è inammissibile in quanto la censurache svolge non si correla con l’indicata ratio posta alla base della relativaNumero registro generale 190/2025Numero sezionale 824/2026Numero di raccolta generale 11475/2026Data pubblicazione 28/04/2026motivazione della sentenza, la quale è stata nel senso di negare che partericorrente abbia provato la verificazione del fatto dannoso per comeallegato a fondamento della domanda.Viene in rilievo, in proposito, il principio in base al quale “Il motivod'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schemanormativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioniper le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione èerronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errorebisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio deldiritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsiavvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato siconcretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicitae specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, peressere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioniche la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque,il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità alraggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione talenullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", èespressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4cod. proc. civ” (Cass. n. 359/05; principio di diritto consolidato, ribaditoanche, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto, daCass., Sez. Un., n. 7074/17).2. Col secondo motivo si deduce “Violazione degli art. 1227, 2729, 2051 1cod civ, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.”Secondo il ricorrente la Corte territoriale avrebbe errato nel nonconfermare l’accertamento del primo giudice, in base al quale il [OSCURATO:PERSONA] eracaduto nella buca procurandosi le lesioni.Così facendo il giudice d’appello avrebbe violato la regola del “piùprobabile che non”, dando rilievo ad un’ipotetica condotta colposa deldanneggiato.Numero registro generale 190/2025Numero sezionale 824/2026Numero di raccolta generale 11475/2026Data pubblicazione 28/04/20262.1. Come si è già detto l’esclusione del nesso di causalità è dipesodall’apprezzamento degli elementi probatori da parte del giudice delmerito. Il giudizio della Corte territoriale è fondato, lo si ripete, nel sensodi non avere il ricorrente dimostrato il verificarsi del fatto dannoso percome era stato allegato a fondamento della domanda.In proposito, va ricordato che l’allegazione del “cattivo esercizio del poteredi apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito nondà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, nonessendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.(che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenticarattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4,disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. - dà rilievounicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione dilegge costituzionalmente rilevante.” (Cass. n. 11892/16).Questa Corte ha certo affermato che «qualora l'evento dannoso siaipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare icriteri della "probabilità prevalente" e del "più probabile che non";pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal noverodelle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numerodelle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesal'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare lerimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quellache abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, ilmaggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza diindizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente». (Cass. n.25885/22).Tuttavia, a monte della sussistenza di una possibile pluralità di cause, ilgiudice del merito ha nella specie radicalmente escluso come provata laNumero registro generale 190/2025Numero sezionale 824/2026Numero di raccolta generale 11475/2026Data pubblicazione 28/04/2026stessa caduta in corrispondenza della “buca”, avendo ritenuto l’unicoelemento – cioè la dichiarazione testimoniale – generica e dunque nonidonea a provare la circostanza.In altri termini se è vero che al danneggiato non spetta di provare lanatura insidiosa o imprevedibile dell’ostacolo né la propria assenza dicolpa, di certo la verificazione del fatto dannoso in conseguenza dellapretesa insidia, e quindi il fatto di essere caduto nella buca (in questocaso) prima di passare, andava dimostrato.Infatti, va ricordato che la prova che deve fornire il danneggiato, ai fini delriconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 cod.civ., èquella per cui l'evento sia stato concretamente provocato dalla cosa. Nonpuò quindi ritenersi sufficiente, a tal fine, specie in caso di cadute o altrieventi che si verificano in aree accessibili al pubblico e che siano nellacustodia di un determinato soggetto, la prova che l'evento si siasemplicemente verificato in quell'area (vale a dire, che il sinistro e la cosacustodita si collocassero, genericamente e complessivamente, in unmedesimo contesto), essendo necessario dimostrare che lo stesso siastato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non daaltri diversi fattori causali. In tale ottica e, quanto meno, a tal fine, inqueste ipotesi, è dunque sempre necessario che sia allegata e provatadall'attore la dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti el'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendodeterminati effetti (in tal senso Cass. n. 12760/24).Come detto, la sentenza, in base ad un accertamento in fatto, ha ritenutonon provata proprio la verificazione del fatto per come allegato afondamento della domanda, e rispetto a ciò risultano ultronei, perchéestranei alla relativa ratio, tutti gli aspetti illustrati nel motivo in esame.Anche tale motivo, per le medesime ragioni del precedente, èinammissibile.Numero registro generale 190/2025Numero sezionale 824/2026Numero di raccolta generale 11475/2026Data pubblicazione 28/04/20263. Col terzo mezzo si denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art.2051 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. peromesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti.”Il ricorrente ritiene che il giudice non abbia valutato le risultanze dellaconsulenza medica, che reputa avere natura “percipiente”, la qualeavrebbe accertato la derivazione del danno subito dalla caduta del Belliniall’interno della buca.3.1. La consulenza c.d. “percipiente” è caratterizzata da ciò, cheall’ausiliare viene conferito non solo l’incarico di valutare, alla luce dellesue cognizioni tecniche, i fatti accertati, ma addirittura gli viene conferitol’incarico di accertare egli stesso i fatti, in quanto per ciò fare sononecessarie le cognizioni tecniche proprie dell’ausiliare (Cass. n. 4792/13).Nella specie, l’accertamento del luogo in cui un soggetto sia caduto nonrisulta implicare necessariamente cognizioni tecniche (nella speciemediche), le quali piuttosto possono essere utilizzate (come avvenutonella specie da parte del giudice di primo grado) per valutare lacompatibilità del danno reclamato con la dinamica del sinistro così comedescritta, ad escludere che danni non riconducibili ad un sinistro accertatopossano essere posti a carico del responsabile di quest’ultimo.Pertanto, nel momento in cui il giudice d’appello aveva escluso chesussistesse la prova della dinamica del sinistro, ed in particolare dellacaduta del ricorrente all’interno di una buca come indicato nella citazione,la compatibilità del danno con un trauma da caduta, non risultava pernulla decisiva ed anzi a quel punto irrilevante, per cui anche il motivo inesame risulta inammissibile per la medesima ragione per la quale sonoinammissibili anche gli altri.4. In conclusione il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, conaggravio di spese in capo al ricorrente soccombente.Numero registro generale 190/2025Numero sezionale 824/2026Numero di raccolta generale 11475/2026Data pubblicazione 28/04/2026Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente alpagamento delle spese che liquida in € 4.500,00 oltre rimborso forfettarionella misura del 15 % dell’onorario, i.v.a. e c.p.a. se dovute, ed oltre ad €200,00 per esborsi.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 3 marzo 2026, nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])