Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:C:2008:450
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]152/08
[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] SAD
e
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] de Justicia de Madrid)
«Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — [OSCURATO:PERSONA] di associazione CEE‑Turchia — Art. 37 del protocollo addizionale — Effetto diretto — Condizioni di lavoro — Principio di non discriminazione — Gioco del calcio — Limitazione del numero dei giocatori professionisti provenienti da [OSCURATO:PERSONA] terzi che possono essere schierati per squadra in
una competizione nazionale»
Massime dell’ordinanza
1.
Accordi internazionali — Accordi della Comunità — Effetto diretto
([OSCURATO:PERSONA] addizionale all’[OSCURATO:PERSONA] di associazione CEE‑Turchia, art. 37; decisione del consiglio d’associazione CEE ‑Turchia
n. 1/80, art. 10, n. 1)
2.
Accordi internazionali — [OSCURATO:PERSONA] di associazione CEE-Turchia — Lavoratori — Parità di trattamento
([OSCURATO:PERSONA] addizionale all’[OSCURATO:PERSONA] di associazione CEE‑Turchia, art. 37; decisione del consiglio d’associazione CEE‑Turchia
n. 1/80, art. 10, n. 1)
1.
Il dettato dell’art. 37 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale, allegato all’[OSCURATO:PERSONA] d’associazione CEE‑Turchia, non presenta alcuna differenza
essenziale rispetto a quello dell’art. 38, n. 1, primo trattino, dell’[OSCURATO:PERSONA] di associazione Comunità‑Slovacchia e dell’art. 23,
n. 1, dell’[OSCURATO:PERSONA] di partenariato Comunità‑Russia che sanciscono, in termini chiari, precisi e incondizionati, il divieto
per ciascuno Stato membro di assoggettare a trattamento discriminatorio, a causa della loro cittadinanza, i lavoratori dello
Stato terzo interessato rispetto ai propri cittadini, per quel che concerne le loro condizioni di lavoro, di retribuzione
o di licenziamento. Dette disposizioni possono essere pertanto invocate dai singoli dinanzi ai giudici degli [OSCURATO:PERSONA] membri.
Peraltro, l’art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80, che riprende la norma prevista dall’art. 37 del suddetto [OSCURATO:PERSONA] addizionale,
sancisce, in termini chiari, precisi e incondizionati, il divieto per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di operare discriminazioni, a motivo
della cittadinanza, a danno dei lavoratori migranti turchi regolarmente inseriti nel mercato del lavoro degli [OSCURATO:PERSONA] medesimi,
per quanto attiene alla retribuzione e alle altre condizioni di lavoro.
(v. punti 28-29)
2.
Il divieto di operare discriminazioni a danno dei lavoratori aventi la cittadinanza turca regolarmente inseriti nel mercato
del lavoro degli [OSCURATO:PERSONA] membri, per quanto attiene alla retribuzione e alle altre condizioni di lavoro, quale previsto dall’art. 37
del [OSCURATO:PERSONA] addizionale, allegato all’[OSCURATO:PERSONA] di associazione CEE‑Turchia, nonché dall’art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80
adottata dal consiglio di associazione istituito da tale accordo, relativa allo sviluppo dell’associazione, dev’essere interpretato
nel senso che osta all’applicazione ad un atleta professionista di cittadinanza turca, regolarmente occupato da una società
con sede in uno Stato membro, di una norma dettata da una federazione sportiva dello stesso Stato ai sensi della quale le
società sono autorizzate a schierare in campo, nelle competizioni organizzate su scala nazionale, solo un numero limitato
di giocatori originari di [OSCURATO:PERSONA] terzi che non sono parti dell’accordo sullo [OSCURATO:PERSONA] economico europeo.
(v. punto 32 e dispositivo)
ORDINANZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
25 luglio 2008 (
*
)
«Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura – [OSCURATO:PERSONA] di associazione CEE‑Turchia – Art. 37 del protocollo addizionale – Effetti diretti – Condizioni di lavoro – Principio di non discriminazione – Football – Limitazione del numero dei giocatori professionisti provenienti da [OSCURATO:PERSONA] terzi che possono essere schierati per squadra in
una competizione nazionale»
Nella causa C‑152/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA]
de Justicia de Madrid (Spagna) con decisione 24 ottobre 2007, pervenuta in cancelleria il 15 aprile 2008, nella causa
[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] SAD,
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. M. Ilešič (relatore) e E. Levits, giudici,
avvocato generale: sig. M. [OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: sig. R. Grass
intendendo statuire con ordinanza motivata in conformità dell’art. 104, n. 3, primo comma, del suo regolamento di procedura,
sentito l’avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 37 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale, firmato il 23 novembre
1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato in nome della Comunità con il regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre
1972, n. 2760/72 (GU L 293, pag. 1; in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA] addizionale»), allegato all’[OSCURATO:PERSONA] di associazione CEE Turchia,
firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica turca, da una parte, nonché dagli [OSCURATO:PERSONA] membri della CEE e dalla Comunità,
dall’altra, concluso, approvato e confermato in nome della Comunità con decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE
(GU 1964, 217, pag. 3685; in prosieguo l’«[OSCURATO:PERSONA] di associazione»).
2
[OSCURATO:PERSONA] domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] SAD e il sig. [OSCURATO:PERSONA], da una
parte, e il [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (federazione spagnola di football; in prosieguo:
la «RFEF»), dall’altra, con riguardo ad un regolamento sportivo che limita il numero dei giocatori di [OSCURATO:PERSONA] terzi che possono
essere schierati in competizioni nazionali.
Contesto normativo
3
A norma del suo art. 2, n. 1, l’[OSCURATO:PERSONA] di associazione ha lo scopo di promuovere un rafforzamento continuo ed equilibrato
delle relazioni commerciali ed economiche tra le parti contraenti. A tal fine, l’[OSCURATO:PERSONA] di associazione prevede una fase
preparatoria che consenta alla Repubblica di Turchia di rafforzare la propria economia, con l’aiuto della Comunità (art. 3),
una fase transitoria, nel corso della quale vengono garantiti l’attuazione progressiva di un’unione doganale e il ravvicinamento
delle politiche economiche (art. 4), nonché una fase definitiva basata sull’unione doganale e che implica il rafforzamento
del coordinamento delle politiche economiche (art. 5).
4
L’art. 6 dell’[OSCURATO:PERSONA] di associazione è del seguente tenore:
«Per assicurare l’applicazione ed il progressivo sviluppo del regime di associazione, le [OSCURATO:PERSONA] si riuniscono in
un Consiglio di associazione che agisce nei limiti delle attribuzioni conferitegli dall’[OSCURATO:PERSONA]».
5
L’art. 9 dell’[OSCURATO:PERSONA] di associazione dispone quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] riconoscono che nel campo di applicazione dell’[OSCURATO:PERSONA], e senza pregiudizio delle disposizioni particolari
eventualmente fissate in applicazione dell’articolo 8, qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità è vietata in conformità
del principio enunciato nell’articolo 7 del Trattato che istituisce la Comunità».
6
[OSCURATO:PERSONA] addizionale che, conformemente al suo art. 62, costituisce parte integrante dell’[OSCURATO:PERSONA] di associazione, prevede,
all’art. 1, le condizioni, le modalità ed i ritmi di realizzazione della fase transitoria di cui all’art. 4 di detto accordo.
7
A termini dell’art. 37 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale:
«Ciascuno Stato membro accorda ai lavoratori di nazionalità turca occupati nella Comunità un regime caratterizzato dall’assenza
di discriminazioni fondate sulla nazionalità [rispetto ai] lavoratori cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] membri della Comunità, per quanto
riguarda le condizioni di lavoro e la retribuzione».
8
L’art. 39, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] addizionale così recita:
«Prima della fine del primo anno dall’entrata in vigore del presente protocollo, il Consiglio di associazione adotta disposizioni
in materia di sicurezza sociale a favore dei lavoratori di nazionalità turca che si spostano all’interno della Comunità e
delle loro famiglie residenti nella Comunità».
9
La decisione del Consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 1, relativa allo sviluppo dell’associazione, prevede, all’art. 10,
n. 1:
«[OSCURATO:PERSONA] membri della Comunità concedono ai lavoratori turchi appartenenti al loro regolare mercato del lavoro un regime
caratterizzato dalla mancanza di qualsiasi discriminazione di nazionalità rispetto ai lavoratori comunitari, con riferimento
alla retribuzione e alle altre condizioni di lavoro».
[OSCURATO:PERSONA] principale e questione pregiudiziale
10
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è un cittadino turco residente in Spagna, ove è titolare di un permesso di soggiorno e di lavoro. Essendo
occupato come calciatore professionista in forza di un contratto di lavoro concluso con la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] SAD, ha
conseguito una licenza della federazione in qualità di calciatore non comunitario.
11
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato, mediante tale società, una domanda alla RFEF chiedendo che quest’ultima sostituisca la licenza
di cui è titolare con una licenza di calciatore professionista identica a quella dei giocatori comunitari. A sostegno della
domanda, ha invocato l’[OSCURATO:PERSONA] di associazione e il [OSCURATO:PERSONA] addizionale.
12
Ai sensi dell’art. 129 del regolamento generale de la RFEF, la licenza di calciatore professionista è un documento rilasciato
da detta federazione, che consente di praticare tale sport come tesserato della federazione e di essere schierato in incontri
e competizioni ufficiali, come calciatore di una determinata squadra.
13
L’art. 173 di detto regolamento generale dispone quanto segue:
«Salvo le deroghe previste dal presente capitolo, costituisce requisito generale che i calciatori devono soddisfare per iscriversi
e ottenere la licenza in qualità di professionisti, il possesso della cittadinanza spagnola o di quella di uno degli altri
paesi che costituiscono l’Unione europea o lo [OSCURATO:PERSONA]».
14
L’art. 176, n. 1, di tale regolamento generale così recita:
«Le squadre iscritte a competizioni ufficiali di ambito nazionale e a carattere professionistico possono iscrivere calciatori
stranieri non comunitari nel numero stabilito negli accordi conclusi al riguardo tra la RFEF, la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]
e la Asociación de [OSCURATO:PERSONA], nei quali viene disciplinato, inoltre, il numero di calciatori di tale categoria
che possono essere schierati contemporaneamente.
(…)».
15
Secondo l’accordo concluso il 28 maggio 1999 tra la RFEF e la federazione nazionale di calcio professionista, il numero di
giocatori che non siano cittadini di [OSCURATO:PERSONA] membri che possono giocare contemporaneamente in prima divisione è limitato a tre
per le stagioni dal 2000/2001 al 2004/2005 e, per quanto riguarda la seconda divisione, a tre per le stagioni 2000/2001 nonché
2001/2002 e a due per le tre stagioni successive.
16
Con decisione del 5 febbraio 2002, la RFEF ha respinto la domanda del sig. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha proposto ricorso avverso tale
decisione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA].
17
Essendo stato respinto il detto ricorso con decisione del 26 giugno 2002, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha contestato tale decisione dinanzi
al giudice del rinvio.
18
Ciò premesso, il [OSCURATO:PERSONA] de Justicia de Madrid ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la
seguente questione pregiudiziale:
«Se l’art. 37 [del [OSCURATO:PERSONA] addizionale osti] a che una federazione sportiva applichi a un atleta professionista cittadino
turco, come quello della causa principale, regolarmente occupato da una società calcistica spagnola, una normativa in forza
della quale le società possano utilizzare nelle competizioni in ambito nazionale solo un numero limitato di giocatori provenienti
da [OSCURATO:PERSONA] terzi non appartenenti allo [OSCURATO:PERSONA] economico europeo».
Sulla questione pregiudiziale
19
Ai sensi dell’art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura, qualora la soluzione di una questione pregiudiziale
possa essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, la Corte, dopo aver sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi
momento con ordinanza motivata contenente riferimento alla precedente sentenza o alla giurisprudenza pertinente.
20
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il divieto di qualsivoglia discriminazione nei confronti
dei lavoratori turchi regolarmente inseriti nel mercato del lavoro degli [OSCURATO:PERSONA] membri con riguardo alla retribuzione ed alle
altre condizioni di lavoro, come previsto dall’art. 37 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale nonché dall’art. 10, n. 1, della decisione
n. 1/80, vadano interpretati nel senso che osta all’applicazione ad uno sportivo professionista di nazionalità turca, regolarmente
occupato da una società stabilita in uno Stato membro, di una norma emanata da una federazione sportiva dello Stato medesimo,
secondo cui le società sono autorizzate a far giocare, nelle competizioni organizzate a livello nazionale, solo un numero
limitato di giocatori provenienti da [OSCURATO:PERSONA] terzi non appartenenti all’accordo sullo [OSCURATO:PERSONA] economico europeo.
21
[OSCURATO:PERSONA] questione è analoga a quella sottoposta alla Corte nelle cause sfociate nelle sentenze 8 maggio 2003, causa C‑438/00,
[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4135) e 12 aprile 2005, causa C‑265/03, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2579).
22
Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata supra, la Corte ha statuito che l’art. 38, n. 1, primo trattino, dell’[OSCURATO:PERSONA]
europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro [OSCURATO:PERSONA] membri, da una parte, e la Repubblica slovacca,
dall’altra, firmato a Lussemburgo il 4 ottobre 1993 e approvato a nome delle Comunità con la decisione del Consiglio e della
Commissione 19 dicembre 1994, 94/909/CE, CECA,, Euratom (GU L 359, pag. 1; in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA] di associazione Comunità‑Slovacchia»),
doveva essere interpretato nel senso che osta all’applicazione ad uno sportivo professionista di cittadinanza slovacca, regolarmente
occupato da una società stabilita in uno Stato membro, di una normativa emanata da una federazione sportiva del medesimo Stato
secondo cui le società sono autorizzate a schierare, in occasione delle partite di campionato o di coppa, solo un numero limitato
di giocatori originari di paesi terzi che non sono parti dell’accordo sullo [OSCURATO:PERSONA] economico europeo.
23
Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata supra, in cui erano in causa le medesime disposizioni del regolamento generale della RFEF
e dell’accordo del 28 maggio 1999, citato al punto 15 della presente ordinanza, che costituiscono l’oggetto della causa principale,
la Corte ha statuito che l’art. 23, n. 1, dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra
le Comunità europee e i loro [OSCURATO:PERSONA] membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra, sottoscritto a Corfù il 24 giugno
1994 e approvato a nome delle Comunità con decisione del Consiglio e della Commissione 30 ottobre 1997, 97/800/CE, CECA, Euratom
(GU L 327, pag. 1; in prosieguo: l’«accordo di partenariato Comunità-Russia») doveva essere interprato nel senso che osta
all’applicazione ad un atleta professionista di cittadinanza russa, regolarmente occupato da una società con sede in uno Stato
membro, di una norma dettata da una federazione sportiva dello stesso Stato ai sensi della quale le società sono autorizzate
a schierare in campo, nelle competizioni organizzate su scala nazionale, solo un numero limitato di giocatori originari di
[OSCURATO:PERSONA] terzi che non sono parti dell’accordo sullo [OSCURATO:PERSONA] economico europeo.
24
La Corte ha dichiarato, in particolare, che una norma limitante il numero di giocatori professionisti cittadini dello Stato
terzo interessato che potevano essere schierati nel campionato nazionale è relativa alle condizioni di lavoro in quanto ha
un impatto diretto sulla partecipazione agli incontri di campionato di un giocatore professionista di tale Stato già regolarmente
occupato nello Stato membro ospitante (sentenze citate supra, [OSCURATO:PERSONA], punti 44‑46, nonché [OSCURATO:PERSONA], punti 32,
36 e 37).
25
Orbene, il disposto dell’art. 37 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale è molto simile a quello dell’art. 38, n. 1, primo trattino, dell’[OSCURATO:PERSONA]
di associazione Comunità‑Slovacchia, nonché a quello dell’art. 23, n. 1, dell’accordo di partenariato Comunità‑Russia.
26
Infatti, l’art. 38, n. 1, primo trattino, dell’[OSCURATO:PERSONA] di associazione Comunità‑Slovacchia era del seguente tenore:
«Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro (…) il trattamento accordato ai lavoratori
di nazionalità della Repubblica slovacca legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione
basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini
di quello Stato membro».
27
L’art. 23, n. 1, dell’accordo di partenariato Comunità‑Russia disponeva quanto segue:
«Conformemente alle leggi, condizioni e procedure applicabili in ciascuno Stato membro, la Comunità e i suoi [OSCURATO:PERSONA] membri
evitano che i cittadini russi legalmente impiegati sul territorio di uno Stato membro siano oggetto, rispetto ai loro cittadini,
di discriminazioni basate sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento».
28
Come rilevato dalla Corte, tali disposizioni sanciscono, in termini chiari, precisi e incondizionati, il divieto per ciascuno
Stato membro di assoggettare a trattamento discriminatorio rispetto ai propri cittadini, a causa della loro cittadinanza,
i lavoratori dello Stato terzo interessato, per quel che concerne le loro condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento.
Dette disposizioni possono essere pertanto invocate dagli amministrati dinanzi ai giudici degli [OSCURATO:PERSONA] membri (sentenze citate
supra [OSCURATO:PERSONA], punti 28‑30, e [OSCURATO:PERSONA], punti 22‑24).
29
[OSCURATO:PERSONA] rilievo deve essere trasposto all’art. 37 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale, in quanto il suo tenore letterale non presenta
alcuna differenza essenziale rispetto a quello dell’art. 38, n. 1, dell’[OSCURATO:PERSONA] di associazione Comunità‑Slovacchia e dell’art. 23,
n. 1, dell’[OSCURATO:PERSONA] di partenariato Comunità‑Russia. Peraltro, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che l’art. 10, n. 1,
della decisione n. 1/80, che riprende la norma prevista dall’art. 37 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale, sancisce, in termini chiari,
precisi e incondizionati, il divieto per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di operare discriminazioni, a motivo della cittadinanza, a danno
dei lavoratori migranti turchi regolarmente inseriti nel mercato del lavoro degli [OSCURATO:PERSONA] medesimi, per quanto attiene alla
retribuzione e alle altre condizioni di lavoro (sentenza 8 maggio 2003, causa C‑171/01, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4301,
punto 57).
30
Del resto, come la Corte ha già avuto modo di affermare, il rilievo secondo cui il divieto di operare discriminazioni, a motivo
della nazionalità, a danno dei lavoratori di nazionalità turca regolarmente inseriti nel mercato del lavoro degli [OSCURATO:PERSONA] membri,
per quanto attiene alla retribuzione e alle altre condizioni di lavoro ha effetti diretti, è conforme alla finalità dell’[OSCURATO:PERSONA]
di associazione. [OSCURATO:PERSONA], infatti, mira ad istituire un’associazione diretta a promuovere lo sviluppo delle relazioni
commerciali ed economiche tra le parti contraenti, anche per mezzo della graduale realizzazione della libera circolazione
dei lavoratori. Una siffatta finalità consente il riconoscimento, da parte della Comunità, degli effetti diretti delle disposizioni
di tale accordo che fissano principi sufficientemente precisi ed incondizionati per poter essere applicati dall’autorità giudiziaria
nazionale (sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit. supra, punti 62, 65 e 66).
31
Alla luce delle suesposte considerazioni, risulta chiaramente che l’interpretazione accolta dalla Corte nelle menzionate sentenze
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è parimenti applicabile nel contesto dell’[OSCURATO:PERSONA] di associazione.
32
La questione pregiudiziale deve pertanto essere risolta nel senso che il divieto di operare discriminazioni a danno dei lavoratori
di nazionalità turca regolarmente inseriti nel mercato del lavoro degli [OSCURATO:PERSONA] membri, per quanto attiene alla retribuzione
e alle altre condizioni di lavoro, quale previsto dall’art. 37 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale nonché dall’art. 10, n. 1, della
decisione n. 1/80, dev’essere interpretato nel senso che osta all’applicazione ad un atleta professionista di cittadinanza
turca, regolarmente occupato da una società con sede in uno Stato membro, di una norma dettata da una federazione sportiva
dello stesso Stato ai sensi della quale le società sono autorizzate a schierare in campo, nelle competizioni organizzate su
scala nazionale, solo un numero limitato di giocatori originari di [OSCURATO:PERSONA] terzi che non sono parti dell’accordo sullo [OSCURATO:PERSONA]
economico europeo.
Sulle spese
33
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
Il divieto di operare discriminazioni a danno dei lavoratori aventi cittadinanza turca regolarmente inseriti nel mercato del
lavoro degli [OSCURATO:PERSONA] membri, per quanto attiene alla retribuzione e alle altre condizioni di lavoro, quale previsto dall’art. 37
del [OSCURATO:PERSONA] addizionale, firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato in nome della Comunità
con il regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760, allegato all’[OSCURATO:PERSONA] di associazione CEE‑Turchia, firmato
ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica turca, da una parte, nonché dagli [OSCURATO:PERSONA] membri della CEE e dalla Comunità,
dall’altra, concluso, approvato e confermato in nome della Comunità con decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE,
nonché dall’art. 10, n. 1, della decisione del consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 1, relativa allo sviluppo dell’associazione,
dev’essere interpretato nel senso che osta all’applicazione ad un atleta professionista di cittadinanza turca, regolarmente
occupato da una società con sede in uno Stato membro, di una norma dettata da una federazione sportiva dello stesso Stato
ai sensi della quale le società sono autorizzate a schierare in campo, nelle competizioni organizzate su scala nazionale,
solo un numero limitato di giocatori originari di [OSCURATO:PERSONA] terzi che non sono parti dell’accordo sullo [OSCURATO:PERSONA] economico europeo.
Firme
*
Lingua processuale: lo spagnolo.