CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 aprile 2023
Cassazione n. 21594/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29106/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , V [OSCURATO:PERSONA] , N. 134, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA d i CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MESSINA n. 218/2021depositata il 19/05/2021 R.G.N. 284/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] spa intimava licenziamento per giusta causa a [OSCURATO:PERSONA], direttore della Filiale di Furnari, per illecita apertura, nel marzo del 2007, di quattro conti correnti postali in favore di soggetti non presenti sulla base di fotocopie alterate di documenti di riconoscimento nonché per l’apertura illecita di un conto corrente postale in favore di un soggetto fallito. 2. Impugnato dal lavoratore il provvedimento di recesso , il Tribunale di Barcellona P.G., in virtù del criterio della ragione più liquida, rilevava la violazione del principio di immediatezza della contestazione per essere decorsi ben sette mesi tra l’acquisizione della prima notizia del fatto e la conclusione degli accertamenti seguita dopo quasi altri due mesi dall’avvio del procedimento disciplinare. 3. Adita in sede di gravame presentato da [OSCURATO:PERSONA] spa, la Corte di appello di Messina, con la sentenza n. 218/2021, confermava l’impugnata pronuncia. 4. I giudici di seconde cure precisavano che: a) in relazione all’episodio dell’apertura del conto corrente in favore di un soggetto, dichiarato fallito nel 1994 e di cui la società aveva avuto contezza a seguito di una lettera del 19.2.2008 dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per conto della propria assistita [OSCURATO:SOCIETA], il lasso temporale prima della elevazione della contestazione (del 28.11.2008 notificata il 6.12.2008) non risultava giustificabile; b) diversa valutazione andava svolta per gli altri addebiti (apertura di quattro conti correnti attraverso l’esibizione di documenti contraffatti e con l’apposizione di firme apocrife in assenza degli intestatari) ove la contestazione dell’addebito doveva ritenersi, invece, tempestiva, in quanto la comunicazione data dallo stesso Mendolia nel febbraio 2008 al Direttore della Filiale di Messina 2, sulla probabile falsità dei documenti allegati alle pratiche relative ai quattro conti correnti aperti presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Furnari da lui diretto, non rappresentava una sua ammissione di responsabilità per cui il lasso temporale per la effettuazione dei dovuti accertamenti e la contestazione disciplinare (del 28.11.2008) era da ritenersi congruo; c) il fatto, però, non rappresentava una mancanza sanzionabile con il licenziamento, con esclusione della possibilità di convertire il licenziamento per giusta causa in uno per giustificato motivo soggettivo difettando sia il presupposto della recidiva plurima che l’avere arrecato con la condotta contestata gravi danni alla società, a terzi o alle persone. 5. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 6. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt.2104, 1175, 1375 e 1362 e ss. cc, nonché la violazione degli artt. 15, 18 e 19 D.lgs. n. 231/07, per non avere ritenuto la Corte territoriale che l’apertura di quattro conti correnti postali, senza l’osservanza delle norme sulla corretta identificazione dei clienti, in particolare accettando da un terzo soggetto semplici fotocopie di documenti di riconoscimento (poi risultate alterate) e senza la presenza fisica dei clienti, non costituisse attività illecita allorquando il richiedente e gli apparenti intestatari dei conti fossero persone note al dipendente postale in quanto suoi compaesani. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione dell’art . 56 del CCNL 2007 e 2119 cc, per non avere ritenuto la Corte di appello che il comportamento contestato rientrasse tra le ipotesi di licenziamento per giusta causa senza preavviso. 4. I due motivi, da esaminare congiuntamente perché interferenti, non sono meritevoli di accoglimento. 5. Preliminarmente va ribadito che, alla fattispecie in esame, non si applicano le modifiche di cui alla legge n. 92/2012, essendo stato il licenziamento intimato il 31.12.2008. 6. Sempre in via preliminare deve evidenziarsi che, in ordine alla rilevata intempestività della contestazione disciplinare rispetto all’addebito costituito dall’episodio dell’apertura di un conto corrente in favore di un soggetto dichiarato fallito nel 1994, non sono stati presentati specifici motivi di impugnazione per cui la relativa statuizione, sul punto, è divenuta definitiva per intervenuto giudicato interno. 7. E’ opportuno, poi, ribadire, in tema di licenziamento disciplinare, il condivisibile principio di legittimità secondo cui “lagiusta causa di lice nziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare; quale evento "che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto", lagiusta causa di licenziamento inte gra una clausola generale, che richiede di essere concretizzata dall'interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici e giuridici (per tutte Cass. 6498/2012). 8. Dallo scrutinio dei motivi ritiene il Collegio che l e censure formulate, al di là delle denunziate violazioni di legge, si limitino, in sostanza, senza coinvolgere il parametro normativo della giusta causa, unicamente aduna richiesta di riesame del merito della causa, attraverso una nuova valutazione delle risultanze processuali, in quanto sono appunto finalizzate ad ottenere una revisione degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte territoriale (Cass. n. 6519/2019) che, con motivazione giuridicamente corretta ed esente dai vizi di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc nuova formulazione, è giunta alla conclusione della illegittimità del recesso, limitatamente alla seconda parte della contestazione (accensione di quattro conti correnti aperti su richiesta di una persona e sulla possibile falsità dei documenti di identità allegati alle relative pratiche), perché il comportamento del Mendolia, Direttore della Filiale dell’[OSCURATO:PERSONA] di Furnari, che aveva ricevuto le fotocopie dei documenti di riconoscimento degli intestatari dei conti in questione contenenti alterazioni non evincibili ictu oculi, non integrava una mancanza sussumibile nell’ipotesi normativa di illecito disciplinare addebitata.9. I giudici di seconde cure hanno, inoltre, precisato che gli operatori postali, tra gli adempimenti richiesti, dovevano acquisire la fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale, ma non anche certificarne la conformità delle copie agli originali. Hanno, infine, escluso la sussistenza dei presupposti di operatività dell’art. 56 CCNL Poste 2007 e, cioè, la recidiva plurima e l’avere la condotta arrecato gravi danni alla società o alle persone. 10. [OSCURATO:PERSONA] rte distrettuale, quindi, ridimensionando la rilevanza disciplinare dell’addebito, ha rilevato sia la assenza di proporzionalità della misura intimata che l’impossibilità di una conversione del licenziamento in oggetto in recesso per giustificato motivo soggettivo, difettando i presupposti richiesti dalla disposizione contrattuale collettiva. 11. Quanto alla valutazione sulla proporzionalità, deve sottolinearsi che anche tale giudizio, al pari di quello riguardante la ricostruzione della vicenda, costituisce untipico accertamento del giudice di merito che, se adeguatamente motivato e logicamente corretto, come nel caso di specie, non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 26010/2018). 12. In conclusione, pertanto, riguardando le doglianze questioni che non possono essere oggetto di sindacato in sede di legittimità, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 13. Alla declaratoria di illegittimità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 14. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a