CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 45931/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 del TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale gli è stata applicata, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata in ordine al reato di cui all'art. 590 bis cod. pen. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla revoca della patente di guida, sanzione amministrativa accessoria che gli è stata applicata senza alcuna motivazione, avendo affermato il giudice che essa va irrogata "in ogni caso", in violazione del precetto derivante da Corte cost. n. 88 del 2019, che, in assenza delle aggravanti che determinano l'obbligatorietà della revoca, ha dato al giudice la possibilità di applicare anche la sanzione della sospensione della patente, adeguatamente motivando le proprie determinazioni. 3. La doglianza è fondata. Come è noto, la Corte costituzionale, con sentenza n. 88 del 17 aprile 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222 cod. strada, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, per i reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis cod. pen., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa, allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt.589 bis e 590 bis cod. pen. Il giudice può dunque scegliere se applicare la sospensione o la revoca del titolo abilitativo e deve pertanto motivare adeguatamente le proprie determinazioni. 4. Nel caso in disamina, nel quale non era contestata alcuna delle aggravanti che comportano l'obbligatorietà della revoca, il giudice si è limitato ad affermare che "va in ogni caso disposta la sanzione accessoria della revoca della patente di guida", come se essa fosse obbligatoria, in tal modo evocando il regime previgente alla suddetta pronuncia costituzionale. Il giudice avrebbe dovuto invece motivare adeguatamente, sulla base dei parametri di cui all'art. 218 cod. strada, in ordine alle ragioni per le quali egli ha optato per l'irrogazione della sanzione più severa. Si impone pertanto un pronunciamento rescindente in parte qua. 5. La sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente alla statuizione concernente la revoca della patente di guida, con rinvio, sul punto, al Tribunale di Monza, per nuovo esame. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la revoca della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Monza per nuovo esame.