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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26032/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE di APPELLO di BARI.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di appello di Bari, a seguito di annullamento con rinvio della propria precedente decisione, disposto dalla sesta Sezione di questa Corte, con sentenza n. 27698 del 2021 (per difetto di adeguata illustrazione delle ragioni giustificative dell'affermazione che i fatti oggetto del procedimento penale intentato in Italia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sarebbero "totalmente diversi rispetto a quelli per i quali vi è richiesta di estradizione"), ha ribadito la decisione "in senso favorevole all'estradizione" del predetto soggetto verso la Repubblica di Albania, con le precisazioni contenute in dispositivo.

Contro questa decisione, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione, deducendo: I - inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale "per violazione del principio di specialità (divieto per lo Strato che chiede/ottiene l'estradizione di un accusato o di un condannato di procedere nei suoi confronti per fatti anteriori e diversi rispetto a quelli per cui la estradizione è concessa) e per omessa insufficiente e/o contraddittoria" (deve ritenersi, motivazione); Il . violazione "del principio del divieto del ne bis in idem ex art. 705 c.p.p." (rectius, violazione del principio del ne bis in idem, o del divieto di bis in idem); III - violazione "del principio del divieto del ne bis in idem ex art. 705 c.p.p. anche solo con riguardo all'art. 283/a/2 del Codice Penale (Albanese)" (rectius, violazione del principio del ne bis in idem, o del divieto di bis in idem). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, presentato per motivi in parte non consentiti, in parte privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianz_e già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta, è integralmente inammissibile.

1. La sentenza rescindente dà espressamente atto del fatto che la richiesta di estradizione in esame riguarda il solo episodio avvenuto in data 21/10/2016, penalmente rilevante ai sensi dell'art. 283/a/2 del codice penale albanese.

1.1. Osserva, inoltre, che, «a fronte della specifica eccezione difensiva - secondo cui il fatto di reato oggetto della domanda estradizionale (avvenuto in data 21 ottobre 2016) sarebbe confluito nell'ambito di un procedimento penale a carco dell'estradando e di altri coimputati per il reato associativo di cui all'art. 74 2, d.P.R. cit. e per una serie di reati-fine di cui all'art. 73 d.P.R. cit., poi sfociato in una sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari in data 28 febbraio 2019, a sua volta fatta oggetto di gravame dinanzi alla locale Corte d'appello — la sentenza impugnata ha apoditticamente affermato che i fatti sono "totalmente diversi rispetto a quelli per i quali vi è richiesta di estradizione", senza illustrare adeguatamente le ragioni giustificative di tale asserzione».

2. Ciò premesso, ogni doglianza inerente a punti della decisione impugnata diversi rispetto al punto predetto (il solo costituente di annullamento, e quindi esaminabile nel corso del giudizio rescissorio) non è consentita.

3. Per quanto, invece, riguarda il punto che aveva in precedenza costituito oggetto di annullamento, la Corte di appello (pag. 2 della sentenza impugnata), pur dando atto che «il fatto oggetto della richiesta di estradizione è logicamente e cronologicamente collegato all'imputazione associativa formulata in Italia», ha evidenziato che non si è al cospetto di alcuna violazione del divieto di bis in idem, ma di un concorso materiale di reati, tra il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ed un reato fine di traffico di sostanze stupefacenti, rilevando altresì, come condivisibilmente osservato dal sostituto Procuratore Generale, «la estraneità del fatto contestato alla ipotesi già giudicata dalla Corte d'appello (pag. 3 s. della sentenza impugnata), trattandosi di un reato fine commesso il 21/10/2016 in Monopoli e riferibile al trasporto di kg. 664,75 di marijuana, non ricompreso nella contestazione oggetto cli giudizio benché evidentemente rientrante nel novero dei reati fine dell'unica associazione; lo stesso però non era in alcun modo ricompreso nella contestazione precedente e, quindi, sotto il profilo materiale, correttamente è stato ritenuto un fatto diverso per il quale l'estradizione è ammissibile».

4. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila.

P.Q.F41. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE di APPELLO di BARI. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di appello di Bari, a seguito di annullamento con rinvio della propria precedente decisione, disposto dalla sesta Sezione di questa Corte, con sentenza n. 27698 del 2021 (per difetto di adeguata illustrazione delle ragioni giustificative dell'affermazione che i fatti oggetto del procedimento penale intentato in Italia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sarebbero "totalmente diversi rispetto a quelli per i quali vi è richiesta di estradizione"), ha ribadito la decisione "in senso favorevole all'estradizione" del predetto soggetto verso la Repubblica di Albania, con le precisazioni contenute in dispositivo. Contro questa decisione, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione, deducendo: I - inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale "per violazione del principio di specialità (divieto per lo Strato che chiede/ottiene l'estradizione di un accusato o di un condannato di procedere nei suoi confronti per fatti anteriori e diversi rispetto a quelli per cui la estradizione è concessa) e per omessa insufficiente e/o contraddittoria" (deve ritenersi, motivazione); Il . violazione "del principio del divieto del ne bis in idem ex art. 705 c.p.p." (rectius, violazione del principio del ne bis in idem, o del divieto di bis in idem); III - violazione "del principio del divieto del ne bis in idem ex art. 705 c.p.p. anche solo con riguardo all'art. 283/a/2 del Codice Penale (Albanese)" (rectius, violazione del principio del ne bis in idem, o del divieto di bis in idem). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, presentato per motivi in parte non consentiti, in parte privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianz_e già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta, è integralmente inammissibile. 1. La sentenza rescindente dà espressamente atto del fatto che la richiesta di estradizione in esame riguarda il solo episodio avvenuto in data 21/10/2016, penalmente rilevante ai sensi dell'art. 283/a/2 del codice penale albanese. 1.1. Osserva, inoltre, che, «a fronte della specifica eccezione difensiva - secondo cui il fatto di reato oggetto della domanda estradizionale (avvenuto in data 21 ottobre 2016) sarebbe confluito nell'ambito di un procedimento penale a carco dell'estradando e di altri coimputati per il reato associativo di cui all'art. 74 2, d.P.R. cit. e per una serie di reati-fine di cui all'art. 73 d.P.R. cit., poi sfociato in una sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari in data 28 febbraio 2019, a sua volta fatta oggetto di gravame dinanzi alla locale Corte d'appello — la sentenza impugnata ha apoditticamente affermato che i fatti sono "totalmente diversi rispetto a quelli per i quali vi è richiesta di estradizione", senza illustrare adeguatamente le ragioni giustificative di tale asserzione». 2. Ciò premesso, ogni doglianza inerente a punti della decisione impugnata diversi rispetto al punto predetto (il solo costituente di annullamento, e quindi esaminabile nel corso del giudizio rescissorio) non è consentita. 3. Per quanto, invece, riguarda il punto che aveva in precedenza costituito oggetto di annullamento, la Corte di appello (pag. 2 della sentenza impugnata), pur dando atto che «il fatto oggetto della richiesta di estradizione è logicamente e cronologicamente collegato all'imputazione associativa formulata in Italia», ha evidenziato che non si è al cospetto di alcuna violazione del divieto di bis in idem, ma di un concorso materiale di reati, tra il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ed un reato fine di traffico di sostanze stupefacenti, rilevando altresì, come condivisibilmente osservato dal sostituto Procuratore Generale, «la estraneità del fatto contestato alla ipotesi già giudicata dalla Corte d'appello (pag. 3 s. della sentenza impugnata), trattandosi di un reato fine commesso il 21/10/2016 in Monopoli e riferibile al trasporto di kg. 664,75 di marijuana, non ricompreso nella contestazione oggetto cli giudizio benché evidentemente rientrante nel novero dei reati fine dell'unica associazione; lo stesso però non era in alcun modo ricompreso nella contestazione precedente e, quindi, sotto il profilo materiale, correttamente è stato ritenuto un fatto diverso per il quale l'estradizione è ammissibile». 4. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila. P.Q.F41. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.
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