Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 maggio 2022

Cassazione n. 32484/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la re!azione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta le requisitorie del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], e [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che hanno concluso chiedendo rispettivamente il rigetto e l'inammissibilità dell'istanza; letta per il ricorrente la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 10 maggio 2022 la Corte di appello di Roma, decidendo in sede di rinvio, in seguito alla sentenza in data 3 marzo 2021 n. 25944 della Sezione 4 della Corte di cassazione, ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da [OSCURATO:PERSONA].

2. Ricorre per cassazione il difensore del Kedziora articolando un unico motivo per violazione di legge e vizio della motivazione, poiché nel decidere la Corte territoriale non aveva valutato la documentazione allegata alla memoria difensiva presentata all'udienza del 10 maggio 2022 e non aveva valutato le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA].

Espone che il provvedimento era pieno di refusi e frutto di un travisamento dei criteri di giudizio della Corte di cassazione che aveva ordinato di esaminare degli elementi non considerati prima, e cioè l'incidenza della presenza nella baracca della persona offesa, lo stato di ebbrezza in cui versava il Kedziora, e l'eventuale connivenza con il Glowacky che aveva ferito il Timofi.

Lamenta in particolare che la Corte territoriale aveva valorizzato le contradditorie dichiarazioni accusatorie del Munteanu e aveva ignorato le dichiarazioni assolutorie del Timofi.

Entrato nella baracca, il Kedziora aveva scambiato qualche colpo di kick-boxing con il Timofi, suscitando la preoccupazione del Glowacky che aveva reagito e accoltellato il Timofi.

Nessuno, tuttavia, aveva percepito la presenza del Kedziora nella baracca come offensiva o minacciosa, mentre hntervento del Glowacky era stato estemporaneo.

Ribadisce che il Kedziora era incensurato e inserito nel contesto lavorativo e che aveva perso il posto di lavoro a causa della detenzione. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

4. Dalla sentenza di annullamento con rinvio della Sezione 4 della Corte di cassazione si evince che il Kedziora era stato arrestato il 20 marzo 2018 ed era stato liberato il successivo 20 dicembre 2018 in esito alla sentenza di assoluzione del Tribunale di Roma.

L'arresto era stato eseguito dopo la denuncia di altro cittadino polacco, [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito di essere stato aggredito nella sua baracca insieme al connazionale [OSCURATO:PERSONA] che aveva riportato profonde ferite all'addome e ala coscia.

Gli agenti della polizia avevano immediatamente e facilmente rintracciato i responsabili che versavano in stato di ebbrezza e presentavano lesioni ed ecchimosi varie, in particolare, il Glowacki portava alla cintola un coltello con tracce ematiche.

All'udienza di convalida dell'arresto, il Kedziora aveva dichiarato di essersi recato nella baracca in compagnia del Glowacki per chiarire un episodio ai danni del figlio di questi, ma era stato colpito con un pugno in viso ed era caduto a terra.

Era rimasto quindi del tutto estraneo agli accadimenti successivi.

Ciò nondimeno, il GIP aveva applicato anche a lui la misura custodiale carceraria, perché non aveva creduto alla tesi difensiva della pacifica visita di "chiarimento".

Il Tribunale aveva invece pronunciato l'assoluzione del Kedziora sulla base delle convergenti dichiarazioni del Timofi che ne aveva escluso la responsabilità e del Glowacki che aveva ammesso l'addebito.5.

La Corte di appelio di Roma ha inizialmente accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, ma la Corte di cassazione, su ricorso del Procuratore generale presso ia Corte di appello di Roma, ha annullato la decisione, osservando che la Corte territoriale aveva valutato "l'incidenza degli elementi acquisiti nell'ottica di un giudizio di assoluzione piuttosto che ai fini della correttezza del provvedimento cautelare disposto dal GIP", non aveva verificato "l'eventuale sussistenza di un nesso eziologico tra le condotte ascrivibili al Kedziora [...] e l'emissione del provvedimento custodiale nei suoi confronti", non aveva considerato che gli elementi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo dell'art. 314 cod. proc. pen. avrebbero dovuto essere analizzati ex ante con prognosi postuma e avrebbero dovuto vertere "su quegli elementi qualificabili come dolosi o gravemente colposi che abbiano esplicato efficacia sinergica nell'instaurazione della custodia cautelare".

La Corte territoriale, che ha deciso in sede di rinvio, ha puntualmente seguito i criteri di giudizio indicati dalla Corte di cassazione e ha osservato che il Kedziora, che si era recato in stato di ebbrezza, con il Glowacki, visibilmente armato di coltello, nella baracca del Munteanu, "per spiegarsi" con i suoi occupanti in merito a un episodio accaduto poco prima in pregiudizio del figlio piccolo del Glowacki, versava in colpa grave, ai fini dell'applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen.

Di certo, non aveva fatto una visita di cortesia al Timofi con atteggiamento conciliante, ma aveva piuttosto accompagnato il Glowacki in una spedizione punitiva, come si poteva desumere anche dal fatto che il Timofi e il Munteanu erano fuggiti dall'aggressione e che il Timofi aveva riportato gravi lesioni da taglio all'addome e alla coscia.

Rispetto a tale ricostruzione, la difesa si è lamentata di una serie di refusi, ma soprattutto dell'omessa valutazione dell'annotazione di polizia del 21 dicembre 2018, allegata alla memoria difensiva presentata all'udienza del 10 maggio 2022, in cui risultavano verbalizzate le dichiarazioni del Timofi che aveva riferito che il Kedziora, già malfermo per l'ubriachezza, era caduto a terra per un pugno ricevuto nell'ambito di un estemporaneo scambio di kick-boxing.

Secondo la difesa, il contesto era giocoso e l'azione del Glowacki era stata assolutamente estemporanea, quindi non prevedibile dal Kedziora.

6. Ritiene il Collegio che il ricorso non abbia colto la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata.

Il tema non è quello delle ragioni dell'assoluzione del Kedziora sulla base delle dichiarazioni dei Timofi, quindi quello dell'estraneità all'azione delittuosa del Glowacki, bensì quello dell'apprezzamento ex ante dei comportamenti del Kedziora in termini di "apparenza" di responsabilità.Ai fini della riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952 — 01; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458-01).

Nel caso in esame, correttamente la Corte territoriale ha messo in evidenza che il Kedziora era ubriaco, era tuttavia perfettamente consapevole che il compagno era armato, perché il coltello era ben esposto alla sua cintola, era andato nella baracca del Munteanu per "chiarire" l'offesa al figlio del Glowacki.

Che il Kedzioral sia stato colpito; sia caduto e sia rimasto estraneo al ferimento, sono tutti elementi irrilevanti ai i9ni della presente decisione, perché non elidcno la colpa grave di aver creato l'apparenza del contesto aggressivo, violento e tumultuoso che ha portato all'arresto e alla carcerazione.

Apparenza apprezzata dai Giudici all'esito di una scrupolosa analisi sia dell'antefatto, cioè delle ragioni della visita dei due polacchi ai loro connazionali, sia del postfatto, cioè della fuga degli aggrediti e della tempestiva denuncia delle lesioni alle forze dell'ordine.

Del resto, è pacifico in giurisprudenza che anche la connivenza passiva integri la colpa grave, quando risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza di tale attività (Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Sanyang, Rv. 280391-01).

E il Kedziora aveva accompagnato il Glowacki sapendo che era armato di coltello per il "chiarimento".

La difesa ha molto insistito sul contesto iniziale giocoso.

Tale prospettiva, che si riscontra solo nel racconto del Timofi, non certo in quello del Kedziora, è recessiva rispetto ad altri elementi, cioè allo scopo della visita come riferito dal Kedziora, alla sua ubriachezza, alla sua consapevolezza del fatto che il Glowacki era armato di coltello, tutti elementi questi non confutati dalla difesa.

Sulia base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 !n favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la re!azione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta le requisitorie del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], e [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che hanno concluso chiedendo rispettivamente il rigetto e l'inammissibilità dell'istanza; letta per il ricorrente la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 10 maggio 2022 la Corte di appello di Roma, decidendo in sede di rinvio, in seguito alla sentenza in data 3 marzo 2021 n. 25944 della Sezione 4 della Corte di cassazione, ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre per cassazione il difensore del Kedziora articolando un unico motivo per violazione di legge e vizio della motivazione, poiché nel decidere la Corte territoriale non aveva valutato la documentazione allegata alla memoria difensiva presentata all'udienza del 10 maggio 2022 e non aveva valutato le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. Espone che il provvedimento era pieno di refusi e frutto di un travisamento dei criteri di giudizio della Corte di cassazione che aveva ordinato di esaminare degli elementi non considerati prima, e cioè l'incidenza della presenza nella baracca della persona offesa, lo stato di ebbrezza in cui versava il Kedziora, e l'eventuale connivenza con il Glowacky che aveva ferito il Timofi. Lamenta in particolare che la Corte territoriale aveva valorizzato le contradditorie dichiarazioni accusatorie del Munteanu e aveva ignorato le dichiarazioni assolutorie del Timofi. Entrato nella baracca, il Kedziora aveva scambiato qualche colpo di kick-boxing con il Timofi, suscitando la preoccupazione del Glowacky che aveva reagito e accoltellato il Timofi. Nessuno, tuttavia, aveva percepito la presenza del Kedziora nella baracca come offensiva o minacciosa, mentre hntervento del Glowacky era stato estemporaneo. Ribadisce che il Kedziora era incensurato e inserito nel contesto lavorativo e che aveva perso il posto di lavoro a causa della detenzione. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. 4. Dalla sentenza di annullamento con rinvio della Sezione 4 della Corte di cassazione si evince che il Kedziora era stato arrestato il 20 marzo 2018 ed era stato liberato il successivo 20 dicembre 2018 in esito alla sentenza di assoluzione del Tribunale di Roma. L'arresto era stato eseguito dopo la denuncia di altro cittadino polacco, [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito di essere stato aggredito nella sua baracca insieme al connazionale [OSCURATO:PERSONA] che aveva riportato profonde ferite all'addome e ala coscia. Gli agenti della polizia avevano immediatamente e facilmente rintracciato i responsabili che versavano in stato di ebbrezza e presentavano lesioni ed ecchimosi varie, in particolare, il Glowacki portava alla cintola un coltello con tracce ematiche. All'udienza di convalida dell'arresto, il Kedziora aveva dichiarato di essersi recato nella baracca in compagnia del Glowacki per chiarire un episodio ai danni del figlio di questi, ma era stato colpito con un pugno in viso ed era caduto a terra. Era rimasto quindi del tutto estraneo agli accadimenti successivi. Ciò nondimeno, il GIP aveva applicato anche a lui la misura custodiale carceraria, perché non aveva creduto alla tesi difensiva della pacifica visita di "chiarimento". Il Tribunale aveva invece pronunciato l'assoluzione del Kedziora sulla base delle convergenti dichiarazioni del Timofi che ne aveva escluso la responsabilità e del Glowacki che aveva ammesso l'addebito.5. La Corte di appelio di Roma ha inizialmente accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, ma la Corte di cassazione, su ricorso del Procuratore generale presso ia Corte di appello di Roma, ha annullato la decisione, osservando che la Corte territoriale aveva valutato "l'incidenza degli elementi acquisiti nell'ottica di un giudizio di assoluzione piuttosto che ai fini della correttezza del provvedimento cautelare disposto dal GIP", non aveva verificato "l'eventuale sussistenza di un nesso eziologico tra le condotte ascrivibili al Kedziora [...] e l'emissione del provvedimento custodiale nei suoi confronti", non aveva considerato che gli elementi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo dell'art. 314 cod. proc. pen. avrebbero dovuto essere analizzati ex ante con prognosi postuma e avrebbero dovuto vertere "su quegli elementi qualificabili come dolosi o gravemente colposi che abbiano esplicato efficacia sinergica nell'instaurazione della custodia cautelare". La Corte territoriale, che ha deciso in sede di rinvio, ha puntualmente seguito i criteri di giudizio indicati dalla Corte di cassazione e ha osservato che il Kedziora, che si era recato in stato di ebbrezza, con il Glowacki, visibilmente armato di coltello, nella baracca del Munteanu, "per spiegarsi" con i suoi occupanti in merito a un episodio accaduto poco prima in pregiudizio del figlio piccolo del Glowacki, versava in colpa grave, ai fini dell'applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. Di certo, non aveva fatto una visita di cortesia al Timofi con atteggiamento conciliante, ma aveva piuttosto accompagnato il Glowacki in una spedizione punitiva, come si poteva desumere anche dal fatto che il Timofi e il Munteanu erano fuggiti dall'aggressione e che il Timofi aveva riportato gravi lesioni da taglio all'addome e alla coscia. Rispetto a tale ricostruzione, la difesa si è lamentata di una serie di refusi, ma soprattutto dell'omessa valutazione dell'annotazione di polizia del 21 dicembre 2018, allegata alla memoria difensiva presentata all'udienza del 10 maggio 2022, in cui risultavano verbalizzate le dichiarazioni del Timofi che aveva riferito che il Kedziora, già malfermo per l'ubriachezza, era caduto a terra per un pugno ricevuto nell'ambito di un estemporaneo scambio di kick-boxing. Secondo la difesa, il contesto era giocoso e l'azione del Glowacki era stata assolutamente estemporanea, quindi non prevedibile dal Kedziora. 6. Ritiene il Collegio che il ricorso non abbia colto la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata. Il tema non è quello delle ragioni dell'assoluzione del Kedziora sulla base delle dichiarazioni dei Timofi, quindi quello dell'estraneità all'azione delittuosa del Glowacki, bensì quello dell'apprezzamento ex ante dei comportamenti del Kedziora in termini di "apparenza" di responsabilità.Ai fini della riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952 — 01; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458-01). Nel caso in esame, correttamente la Corte territoriale ha messo in evidenza che il Kedziora era ubriaco, era tuttavia perfettamente consapevole che il compagno era armato, perché il coltello era ben esposto alla sua cintola, era andato nella baracca del Munteanu per "chiarire" l'offesa al figlio del Glowacki. Che il Kedzioral sia stato colpito; sia caduto e sia rimasto estraneo al ferimento, sono tutti elementi irrilevanti ai i9ni della presente decisione, perché non elidcno la colpa grave di aver creato l'apparenza del contesto aggressivo, violento e tumultuoso che ha portato all'arresto e alla carcerazione. Apparenza apprezzata dai Giudici all'esito di una scrupolosa analisi sia dell'antefatto, cioè delle ragioni della visita dei due polacchi ai loro connazionali, sia del postfatto, cioè della fuga degli aggrediti e della tempestiva denuncia delle lesioni alle forze dell'ordine. Del resto, è pacifico in giurisprudenza che anche la connivenza passiva integri la colpa grave, quando risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza di tale attività (Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Sanyang, Rv. 280391-01). E il Kedziora aveva accompagnato il Glowacki sapendo che era armato di coltello per il "chiarimento". La difesa ha molto insistito sul contesto iniziale giocoso. Tale prospettiva, che si riscontra solo nel racconto del Timofi, non certo in quello del Kedziora, è recessiva rispetto ad altri elementi, cioè allo scopo della visita come riferito dal Kedziora, alla sua ubriachezza, alla sua consapevolezza del fatto che il Glowacki era armato di coltello, tutti elementi questi non confutati dalla difesa. Sulia base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 !n favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
Sentenza Cassazione n. 32484/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris