CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 settembre 2024
Cassazione n. 17896/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma, adito con richiesta di riesame ex art. 322 da [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ha confermato il decreto di sequestro preventivo della somma contante rinvenuta dagli operanti in uno zaino, appartenente a [OSCURATO:PERSONA] Sabatino, nel corso dell'esecuzione del predetto provvedimento cautelare reale, che era stato emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giorgio (padre di Sabatino) nell'ambito del procedimento a suo carico per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000.2. Ricorre per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge in relazione al carattere apparente della motivazione. Al di là dell'incongruo riferimento al "padre del ricorrente" (essendo la richiesta di riesame stata presentata dalla terza interessata [OSCURATO:SOCIETA]), la difesa lamenta il travisamento della documentazione prodotta in ordine al ruolo del socio [OSCURATO:PERSONA] Sabatino all'interno della [OSCURATO:SOCIETA], e sottolinea che, se il danaro non fosse stato nella disponibilità di quest'ultimo per le ragioni dedotte (necessità di effettuare versamenti e pagamenti per conto della società), le modalità di custodia sarebbero stata del tutto diverse (essendo l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] Giorgio, presso la quale il figlio Sabatino aveva occasionalmente pernottato, dotata di ben due cassaforti, il cui contenuto era stato sequestrato dagli operanti). 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo trattarsi di censure non consentite perchè attinenti al percorso argomentativo tracciato dal Tribunale, in termini comunque ritenuti condivisibili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Secondo un insegnamento da tempo ampiamente consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; in senso conforme, tra le molte altre, cfr. ad es. Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01). In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, il ricorso non supera lo scrutinio di ammissibilità. Pur essendo stati richiamati i principi giurisprudenziali che precedono, appare infatti evidente l'estraneità dei vizi motivazionali denunciati al ristretto novero individuato dalla giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, di questa Suprema Corte. L'ordinanza impugnata ha invero confermato la richiesta di riesame proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA], quale terzo interessato, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] Giorgio, per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, avente ad oggetto - tra l'altro - la somma contante di Euro 50.000 rinvenuta nell'abitazione dell'indagato, all'interno di uno zaino posto nella camera temporaneamente in uso al figlio [OSCURATO:PERSONA] Sabatino. A tali conclusioni, il Tribunale era pervenuto disattendendo la tesi sostenuta dalla [OSCURATO:SOCIETA] (secondo cui si trattava di somme di pertinenza della società, affidate al socio [OSCURATO:PERSONA] Sabatino) con una motivazione tutt'altro che apparente. Si è in particolare evidenziato: che risultava inverosimile l'affidamento al [OSCURATO:PERSONA] di una somma contante pari a circa l'intera cassa sociale desumibile dal partitario prodotto dalla difesa; che lo stesso incarico a [OSCURATO:PERSONA] Sabatino di "responsabile degli incassi e del trasporto di valori" non risultava adeguatamente documentato; che le fatture prodotte dimostraano una contenuta operatività extra bancaria (risultando per lo più pagate per contanti le fatture emesse, e - quanto alle fatture ricevute - essendo quelle che prevedevano la modalità di pagamento per contanti di importo complessivo di circa Euro 19.000) che tali indicazioni risultavano incompatibili con la tesi prospettata dalla società ricorrente (cfr. pag. 2 dell'ordinanza impugnata). È dunque evidente che tale diversa ricostruzione (imperniata sulla effettiva abitazione di [OSCURATO:PERSONA] Sabatino, sulla necessità di effettuare "versamenti in banca e pagare fornitori" con le somme sequestrate, sulla possibilità di custodirle in una delle due casseforti di [OSCURATO:PERSONA] Giorgio, se si fosse trattato di danaro riferibile a quest'ultimo) sollecita una diversa lettura delle risultanze acquisite, rispetto a quella esposta nell'ordinanza. Altrettanto evidente, peraltro, è il fatto che la motivazione del provvedimento impugnato non può in alcun modo considerarsi apparente, nel senso precedentemente indicato. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21